Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5550 del 7 maggio 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, secondo capoverso, n. 2, c.p., il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione di essa quando la privazione della libertà personale dell'offeso è limitata al tempo strettamente necessario per la sua esecuzione. Qualora invece si protragga per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina (nella specie i rapinatori avevano protratto la privazione della libertà della persona trascinandola fino all'uscita del locale onde potersi più agevolmente allontanare).

(massima n. 2)

In tema di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, secondo cpv., n. 2, c.p., il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione di essa quando la privazione della libertà personale dell'offeso è limitata al tempo strettamente necessario per la sua esecuzione. Qualora invece si protragga per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina (nella specie i rapinatori avevano protratto la privazione della libertà della persona trascinandola fino all'uscita del locale onde potersi più agevolmente allontanare).

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