(massima n. 1)
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuitą, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non č concedibile in astratto per il delitto di tentata rapina, poiché anche a voler optare per la tesi della compatibilitą della predetta attenuante col delitto tentato le modalitą del fatto criminoso non sono tali da fornire la certezza che il danno (che si sarebbe verificato) sarebbe stato di speciale tenuitą e cioč «lievissimo».