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Articolo 613 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Stato di incapacità procurato mediante violenza

Dispositivo dell'art. 613 Codice Penale

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo(1), pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere(2), è punito con la reclusione fino a un anno [690, 691, 728].

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità [86, 111, 628 3, 690, 691, 728](3).

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

  1. 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
  2. 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [111](4).

Note

(1) Si parla in proposito di violenza impropria (v. 610), in quanto si caratterizza in quanto vengono usati mezzi anomali per coartare la volontà del soggetto ossia senza ricorrere all'uso dell'energia fisica.
(2) Lo stato di incapacità non deve però risolversi in una malattia o in un forte danno alla persona, ipotesi che integrano il diverso reato di lesioni ex art. 582.
(3) La mancanza del consenso del consenso della vittima viene associata in termini di equivalenza con il consenso che non ha effetto sulla punibilità del fatto in quanto prestato da persona minore degli anni diciotto, inferma di mente o comunque in stato di deficienza psichica (per l'abuso di alcool o sostanze stupefacenti) o persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, inganno (v. 579).
(4) Si tratta di due aggravanti speciali da applicarsi qualora l'incapace compia un fatto costituente reato. Nella prima ipotesi il soggetto che ha generato lo stato di incapacità risponde anche del reato commesso dall'incapace ex art. 86, mentre nella seconda egli risponderà solo del delitto in esame in forma aggravata.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a reprimere quei comportamenti insidiosi che ledono l'integrità psichica del soggetto e commessi con mezzi diversi dalla violenza fisica.

Spiegazione dell'art. 613 Codice Penale

La norma in oggetto è posta a tutela della libertà di autodeterminazione e, nel terzo comma, a tutela dell'interesse del soggetto passivo a non essere coinvolto in procedimenti penali senza sua colpa.

Ai fini della configurabilità del delitto è necessario che il soggetto passivo sia messo in stato di incapacità di intendere e di volere, vale a dire in quello stato in cui il soggetto, ai sensi dell'articolo 85, se commette un fatto di reato, non è imputabile. Tale elemento vale a distinguere tale reato da quello di cui all'articolo 643, che si riferisce ad uno stato di non completa assenza della facoltà mentali.

Il consenso eventualmente prestato da un minore, da un infermo di mente o da persona costretta a prestarlo non esclude la punibilità del soggetto agente.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto in esame punisce chi, attraverso la suggestione o la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, oppure con qualsiasi altro mezzo, ponga, volontariamente, una persona non consenziente in uno stato di incapacità di intendere o di volere.

La condotta tipica consiste nell’impiego di mezzi idonei a porre una persona non consenziente in uno stato di incapacità.
È idoneo ad integrare il delitto in esame soltanto l’utilizzo dei mezzi indicati dallo stesso art. 613 c.p., ossia, alternativamente, la suggestione ipnotica o in veglia, la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, oppure qualsiasi altro mezzo idoneo la cui natura, però, non faccia sì che il suo impiego integri un’altra fattispecie delittuosa.

L’oggetto materiale del reato è costituito dalla persona su cui incide la condotta criminosa. Si deve trattare di una persona fisica determinata che, però, non si trovi già di per sé in uno stato di totale incoscienza, in quanto, in caso contrario, il delitto in esame non potrebbe sussistere.
Qualora, tuttavia, tale persona possedesse la sola capacità d’intendere o la sola capacità di volere, il reato in esame potrebbe, comunque, sussistere, come anche nel caso in cui il soggetto passivo si trovasse in uno stato di incapacità suscettibile di aggravamento.

Elemento necessario per la sussistenza di tale fattispecie delittuosa è la mancanza di consenso del soggetto passivo.
Tale consenso, tuttavia, anche se presente, può escludere il delitto in esame soltanto se valido. Il secondo comma precisa, infatti, che non esclude la punibilità il consenso prestato da una delle persone indicate dall’art. 579 del c.p., ossia da minori degli anni diciotto, da infermi di mente, da soggetti affetti da altra infermità psichica, anche dovuta ad un abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, oppure da persone il cui consenso sia stato estorto dall’agente con violenza, minaccia, suggestione o inganno. Al di fuori di tali ipotesi il consenso del soggetto passivo deve, quindi, essere considerato valido.

L’evento tipico della fattispecie in esame coincide con il suo momento consumativo, corrispondendo con la realizzazione, quale conseguenza della condotta dell’agente, dell’alterazione psichica del soggetto passivo, ossia del suo stato di totale incapacità di intendere e di volere, anche di breve durata.

È configurabile il tentativo nel caso in cui, malgrado l’idoneità dei mezzi utilizzati dall’agente, non si sia prodotto l’evento tipico.

Ai fini dell’integrazione del delitto ex art. 613 c.p. è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di porre il soggetto passivo in uno stato di incapacità di intendere e di volere, mediante l’utilizzo di uno dei mezzi indicati dalla legge, nella consapevolezza della mancanza del suo valido consenso.

Ai sensi del terzo comma, il delitto in esame risulta aggravato qualora il colpevole abbia agito al fine di far commettere un reato al soggetto passivo, oppure nel caso in cui la persona, resa incapace dall’agente, abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 613 Codice Penale

Cass. pen. n. 50155/2004

Il reato di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 613 c.p., non può concorrere con la rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo dell'art. 628 c.p., che riguarda il caso in cui la violenza sia consistita nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, in quanto quest'ultimo reato, così circostanziato, è costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un'unica fattispecie criminosa, secondo il principio di specialità che regola il concorso apparente di norme e che trova applicazione specifica nella configurazione del reato complesso.

Cass. pen. n. 10841/1986

Il reato di cui all'art. 613 c.p., concernente lo stato di incapacità procurato mediante violenza, può essere accertato, anche esclusivamente, mediante prova per testi, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice e all'insussistenza, nel vigente ordinamento processuale, di una gerarchia dei mezzi di prova.

Cass. pen. n. 6610/1985

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 613 c.p. è necessario che il soggetto passivo sia stato posto in stato di incapacità di intendere e di volere, cioè in quello stato in cui il soggetto, a norma dell'art. 85 c.p., se commette un fatto preveduto dalla legge come reato, non è imputabile. Ciò distingue questa ipotesi criminosa del delitto di cui all'art. 643 c.p., che si riferisce ad uno stato di infermità o deficienza psichica, che non richiede una completa assenza delle facoltà mentali o una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, mentre è sufficiente che ricorra una minorata capacità psichica, uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o da agevolare l'induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

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