Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29215 del 8 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunitą - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertą fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze dell'ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontą, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati avevano strategicamente predisposto nelle vicinanze dell'istituto di credito assaltato numerosi veicoli abbandonati di traverso, cosģ creando un cordone di accesso invalicabile, che aveva ostacolato l'intervento difensivo e facilitato la fuga).

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