Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2907 del 22 gennaio 2014

(4 massime)

(massima n. 1)

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 c.p. all'ultimo comma dell'art. 628 c.p., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di mantenimento della coerenza del sistema repressivo, alle quali è funzionale lo strumento del rinvio formale o dinamico, impongono l'adeguamento della disposizione del comma secondo dell'art. 629 c.p. ed il riferimento all'attuale terzo comma dell'art. 628 c.p., norma alla quale "puntava" il testo precedente alla riforma del 2009).

(massima n. 2)

In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa.

(massima n. 3)

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di mantenimento della coerenza del sistema repressivo, alle quali è funzionale lo strumento del rinvio formale o dinamico, impongono l'adeguamento della disposizione del comma secondo dell'art. 629 cod. pen. ed il riferimento all'attuale terzo comma dell'art. 628 cod. pen., norma alla quale "puntava" il testo precedente alla riforma del 2009).

(massima n. 4)

L'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata". (In motivazione la Corte ha precisato che è corretto non operare distinzioni concernenti l'incidenza delle attenuanti e della diminuente già applicate in primo grado).

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