Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29432 del 20 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.), concorre con quello di rapina (art. 628 c.p.), allorché gli esecutori di tale ultimo reato, all'unico fine di potersi allontanare pił agevolmente dal luogo del delitto, privano taluno della libertą di locomozione.

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