Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine [801 c.c.] e per sopravvenienza di figli [803 c.c.] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari [553 ss.](1).
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770(2) e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione(3).
Note
(1)
La donazione indiretta è una particolare forma di donazione che, pur essendo posta in essere con forme diverse rispetto a quelle tipiche della donazione, produce gli effetti di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario. Sono considerate esempi di donazione indiretta, ove vi sia spirito di liberalità, la remissione di debito, la rinuncia dell'eredità pura e semplice, il contratto a favore di terzo, ecc.
(2)
Si tratta delle liberalità d'uso (v. art.
770 comma 2 del c.c.).
(3)
Ossia le spese di mantenimento, di educazione e malattia, nonché quelle ordinarie per l'abbigliamento e le nozze fatte a favore dei figli (e discendenti) e del coniuge del defunto.