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Articolo 1854 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conto corrente intestato a più persone

Dispositivo dell'art. 1854 Codice Civile

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone(1), con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente(2), gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Note

È necessario che più persone siano cointestatarie del conto (1852 c.c.), situazione che si differenzia da quella in cui una o più persone abbiano solo la delega per compiere operazioni su quel conto: a queste ultime non si applica la solidarietà.
È necessario che sia attribuita a ciascun cointestatario la facoltà di compiere operazioni sul conto, ad esempio effettuare prelievi, poiché altrimenti serve il consenso di tutti i correntisti.

Ratio Legis

La solidarietà, attiva e passiva (v. 1292 ss. c.c.), si giustifica in relazione al fatto che il conto cui si riferisce è unico, pertanto deve considerarsi come unico il rapporto debitorio e creditorio che ne deriva.

Spiegazione dell'art. 1854 Codice Civile

La compensazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente

Il principio della solidarietà attiva e passiva delle obbligazioni viene riconfermato a proposito dei contratti bancari. L’intestazione a più persone dcl conto produce la presunzione di solidarietà per esse di fronte alla banca. Tale presunzione non cade per il solo e semplice fatto che i clienti intestatari del conto abbiano espressamente o implicitamente la facoltà di compiere operazioni anche separatamente.

L'intestazione del conto a più persone produce anche rispetto ai contratti bancari, e specialmente nei confronti di quelli regolati in conto corrente, l’attuale effetto dell'unitarietà disciplinatrice del rapporto e la presenza una comunione di interessi tra coobbligati. Quindi la logica conseguenza del vincolo solidale che lega i diversi intestatari in riferimento all’ attivo ed a quello passivo discendente dalle operazioni poste in essere con la banca (cfr. art. 1292 seg. cod.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1854 Codice Civile

Cass. civ. n. 27069/2022

La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.

Cass. civ. n. 21963/2019

La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria.

Cass. civ. n. 77/2018

Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.

Cass. civ. n. 13764/2017

In tema di contratti di investimento, la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica efficacia rispetto all'emissione dei relativi ordini di investimento, che sono disciplinati esclusivamente dal contratto quadro, sicché, ove questo sia stato sottoscritto soltanto dal primo dei due cointestatari, gli atti di disposizione della provvista effettuati dall'altro sotto forma di ordini di investimento non sono efficaci in quanto l'atto di impiego della somma cointestata è profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto ed alla sua cointestazione.

Cass. civ. n. 7110/2017

In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.

Cass. civ. n. 5071/2017

Il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicché, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali, ex art. 1854 c.c., ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle.

Cass. civ. n. 13614/2013

La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all'apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

Cass. civ. n. 16671/2012

In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocabilmente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere presunto, di tutti i cointestatari; inoltre, l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.

Cass. civ. n. 19305/2006

Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito «contratto nell'interesse esclusivo» di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 c.c., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto a quo, finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore (e dunque nell'interesse) di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

Cass. civ. n. 13663/2004

L'art. 1854 c.c. stabilisce che, nel caso di conto corrente intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciò anche nell'ipotesi in cui, alle persone alle quali il conto è intestato, sia riconosciuta la facoltà di compiere operazioni separatamente.

Cass. civ. n. 8961/2000

La dizione dell'art. 1854 c.c. in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, nel prevedere anche la facoltà, per i singoli titolari, di operare anche separatamente sul conto, implica che tale eventualità sia subordinata alla condizione che tale facoltà sia espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, e non rende ammissibile che essa facoltà venga desunta, in via interpretativa, dall'analisi del tenore complessivo della convenzione.

Cass. civ. n. 8718/1994

Il principio secondo cui l'apertura di un conto corrente bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, rende gli intestatari «creditori o debitori in solido dei saldi del conto» (art. 1854 c.c.), mentre nei rapporti interni, se non risulta diversamente, «le parti di ciascuno si presumono uguali» (art. 1298, comma 2, c.c.) si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1854 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V.P. chiede
giovedì 10/06/2021 - Puglia
“Lo scrivente, mia sorella P.A. e nostro nipote D.A. cointestatari a firma disgiunta di un libretto ove confluivano i ratei di pensione di mia sorella P.A. Due giorni prima che mia sorella decedesse, mio nipote D.A. trasferisce nello stesso giorno presso lo stesso ufficio postale la somma di 130.000 euro dal conto cointestato ad un nuovo libretto postale intestato a lui e suo padre. Come posso rivalermi nei confronti di mio nipote? Solo con gli estratti conto della posta posso dimostrare che i soldi prelevati dal libretto cointestato erano solo di mia sorella? Voglio sapere in un eventuale giudizio civile come mi devo muovere e che speranza di successo ci può essere? Grazie”
Consulenza legale i 17/06/2021
La soluzione al presente quesito va ricercata nell’art. 1854 c.c., sia pure espressamente dettato con riferimento ai conti correnti bancari, il quale stabilisce che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
L'espressione “in solido” significa che, in astratto, ciascuno dei titolari del conto o del libretto potrebbe prelevare l’intera somma; tuttavia, la regola della solidarietà riguarda i rapporti “esterni”, cioè tra titolari del conto, da un lato, e banca/poste, dall’altro.
Nei rapporti interni, invece, vige una regola diversa: infatti, ai sensi dell’art. 1298 c.c., l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Dunque sarà possibile provare, anche mediante gli estratti conto, che tutte le somme erano di proprietà della sorella poi defunta.
Inoltre, il nipote che si è appropriato dell’ingente importo di denaro difficilmente potrebbe sostenere la tesi di una donazione indiretta (realizzata mediante intestazione del libretto); infatti, come ha chiarito recentemente la Cassazione, “la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 28/02/2018, n. 4682).
Pertanto, alla luce delle informazioni che sono state fornite, è possibile agire in sede civile per ottenere la restituzione di quanto indebitamente sottratto. Si consiglia di rivolgersi quanto prima ad un legale, anche per valutare l’opportunità di richiedere eventuali provvedimenti d’urgenza (potrebbe esserci il rischio che il nipote faccia “sparire” il denaro).
Inoltre - sempre con l’assistenza di un legale, che valuterà la sussistenza di tutti i presupposti, ivi compresi i tempi per una eventuale querela - vi è la possibilità di agire anche in sede penale. Infatti, come ha chiarito Cass. Pen., Sez. II, sentenza 20/04/2010, n. 16655, “è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali”.

Laura C. chiede
mercoledì 26/12/2018 - Campania
“Buonasera, Avevo un conto aperto e cointestato con mio padre a luglio 2018 su cui sarebbe stata trasferita la somma di una vincita al superEnalotto realizzata a giugno.Abbiamo consegnato il biglietto vincente alla SISAL a Roma e la vincita è stata intestata a mio padre indicando come iban per il bonifico questo conto cointestato.Purtroppo mio padre è venuto a mancare il 14 settembre quando sul conto non c'era ancora nulla.Il bonifico della SISAL è stato accreditato il 24 Settembre, ora le domande sono 2: Per la successione questa somma va cumulata agli altri beni in possesso?è da premettere che la vincita è stata già tassata alla fonte, ai fini della successione va considerata l'intera somma o la metà visto che c'è un conto cointestato?.Posso prendere il mio 50% da questo conto? Qual è la percentuale di tassazione nella successione? Grazie Saluti



Consulenza legale i 04/01/2019
Ai sensi dell’art. 1854 del c.c., nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (art. 1292 del c.c.).
La regola stabilita dall’art. 1854 c.c., però, vale unicamente nei rapporti con la banca,, mentre nei rapporti interni tra debitori - o creditori - solidali occorre fare riferimento all’art. 1298 del c.c., ai sensi del quale, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
La norma precisa che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Ora, nel nostro caso, è pur vero che la vincita risulta intestata al padre, e che l’accredito della relativa somma sul conto cointestato è avvenuto successivamente al decesso del genitore; tuttavia, in linea di principio vige innanzitutto la presunzione stabilita, come si è visto sopra, dal combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c.
Quindi il saldo attivo del conto (sempre naturalmente che vi sia un saldo attivo) dovrebbe essere suddiviso in parti uguali tra il titolare superstite, da un lato, e la massa ereditaria dall’altro (naturalmente la divisione in quote come precisato in precedenza, vale nei rapporti tra le parti, mentre nei confronti della banca opera quella della solidarietà).
Si tratta tuttavia di una presunzione che ammette prova contraria (“se non risulta diversamente”). Il problema in concreto si porrebbe laddove gli altri eredi facessero valere la circostanza dell’intestazione della vincita al solo de cuius. In tale ipotesi spetterebbe a loro l’onere di dimostrare che dell’importo derivante dalla vincita fosse creditore solo il defunto, e che quindi lo stesso ricada per intero nell’asse ereditario.
Qualora ciò accadesse, il cointestatario superstite dovrebbe a sua volta dimostrare l’esistenza di un accordo tra padre e figlio nel senso di ripartire a metà la vincita. Peraltro. proprio la decisione di far accreditare la somma sul conto cointestato potrebbe costituire un indizio in tal senso (nel quesito non viene specificato se esista documentazione scritta a sostegno di ciò, ma considerato lo strettissimo rapporto di parentela è probabile che l’accordo sia stato solo verbale).
Chiaramente, per fornire una risposta più precisa anche in merito alle eventuali prove da fornire e alla qualificazione giuridica da dare a un simile accordo, occorrerebbe conoscere nel dettaglio lo svolgimento dei fatti.
Quanto all’ultima domanda, da un punto di vista fiscale, avendo dichiarato alla SISAL che il titolare della vincita era il padre, la cointestazione del conto poco rileva ai fini dell’imposta di successione che, conseguentemente, ha ad oggetto l’intera vincita e non il cinquanta per cento.
Del resto, se così non fosse, cioè se effettivamente, anteriormente alla morte, il cinquanta per cento fosse stato donato al figlio, sarebbe stato necessario regolarizzare la donazione agli effetti civilistici e fiscali, cosa che non sembra sia avvenuta.
Infatti, qualora l’accordo tra padre e figlio fosse configurabile quale donazione, occorrerebbe tenere presente che ai sensi dell’art. 782 del c.c. la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.
Va aggiunto, peraltro, che, ai fini dell’imposta sulle donazioni, valgono le stesse franchigie e aliquote previste per l’imposta sulle successioni, per cui da un punto di vista pratico l’una o l’altra diventa assolutamente indifferente.

Emilio A. chiede
venerdì 15/06/2018 - Lombardia
“Ero cointestatario con mia zia a firma disgiunta su un conto.
Dopo la morte della zia ho incassato il 50% del conto. Ora gli eredi mi contestano la titolarità delle somme sul conto sulla base di Cass. civ. sez. I del 2 agosto 2013 n. 18540 "L'art. 1854
Tuttavia il conto era stato aperto nel 2008 trasferendo i soldi da un altro conto aperto nel 1998 in un'altra banca. Anche quel conto era cointestato fra me e la zia a firme disgiunte. È il fatto che le somme iniziali di un conto provengono da un conto cointestato sufficiente a dimostrare la contitolarità?”
Consulenza legale i 19/06/2018
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il conto corrente può essere cointestato per dar modo a più persone di accedere alle somme versate e operare come titolari.
Esistono due modi per cointestare un conto corrente. Il primo, a firma congiunta, permette, a coloro che lo detengono, non solo di operare sul conto stesso ma anche di mettere in atto un sistema di controllo tramite la controfirma. In tal modo i vari movimenti del conto sono autorizzati se tutti i soggetti intestatari hanno apposto la loro firma.
Il secondo è con la firma disgiunta. In tal caso ogni singola persona avrà maggiore libertà, potendo operare mediante prelievi, bonifici o pagamenti.

Ai sensi dell’art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Dalla citata norma si deduce che, in presenza di un conto corrente cointestato, tutti i cointestatari sono considerati, in solido, debitori o creditori dei saldi, ossia di ciò che rimane sul conto al momento della sua chiusura.
Se i cointestatari del conto sono contitolari del residuo presente sul conto al momento della chiusura, si deduce che i medesimi soggetti devono essere contitolari anche delle somme presenti sul conto durante la vita del conto medesimo.
Inoltre, l’art. 1298 c.c. dispone che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuni di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Pertanto, a seguito della stipula di un contratto di conto corrente si presume, con presunzione iuris tantum ( cioè che ammette la prova contraria), che i titolari dell’intera provvista siano, in parti uguali, tutti cointestatari del conto, senza escludere il contitolare defunto.
Il cointestatario di un conto bancario a firma disgiunta, non potrà beneficiare delle somme in misura eccedente la propria quota (Cass. civ. Sent. n. 26991 del 2.12.2013).
Nel caso di conto cointestato non sempre la titolarità delle somme depositate si divide in parti uguali.
La presunzione di contitolarità può essere superata con la prova di una situazione sottostante diversa relativa al fatto che il saldo del conto corrente sia invero alimentato da denaro di uno solo dei cointestatari.
La presunzione di titolarità in parti uguali determina, infatti, solo un’inversione dell’onere della prova a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella che deriva dalla contestazione del conto corrente (Cass. n. 28839 del 2008; n. 4496 del 2010).
Dunque, in mancanza di espresse pattuizioni contrattuali, uno dei cointestatari (o gli eredi del contitolare defunto) potrebbe agire in giudizio, con l’azione di rivendicazione di cui all’art. 948 c.c., per rivendicare le somme presenti sul conto corrente cointestato, dimostrando che il saldo attivo del rapporto bancario sarebbe costituito, esclusivamente o in maggior misura, da versamenti di somme non riferibili agli altri contitolari.
La prova dovrà essere fornita dal contitolare interessato (o dagli eredi del contitolare deceduto) mediante la ricostruzione di tutte le attività bancarie inerenti al conto medesimo.

Alla luce di quanto detto, nel caso in esame, trattandosi di conto corrente cointestato a Lei e Sua zia, correttamente e legittimamente ha incassato il 50% delle somme presenti sul conto.
In merito alle contestazioni degli eredi circa la titolarità delle somme, come sopra esposto, non spetta a Lei dover provare la contitolarità del 50% delle somme che si presumono, ex lege, essere uguali tra i contitolari.
Spetterà agli eredi agire in giudizio mediante l’azione di rivendicazione e provare che le somme di cui al conto corrente cointestato erano interamente di Sua zia.
Quanto alle prove necessarie per ottenere la proprietà esclusiva del denaro, coloro che la affermano devono:
1) provare che le somme sono state immesse sul conto corrente cointestato solo da uno dei contitolari (e quindi solo da sua zia)
2) fornire la prova che le somme immesse provengono dal conto personale di Sua zia
3) fornire la prova che le somme immesse erano di esclusiva titolarità di chi le ha versate

In ogni caso, Lei potrà costituirsi nell’eventuale giudizio promosso dagli eredi di Sua zia e, a sua difesa, potrà certamente far valere la circostanza che le somme comuni a Lei e Sua zia provenivano da un altro conto, ugualmente cointestato ad entrambi.


Rosa M. chiede
domenica 05/04/2015 - Emilia-Romagna
“Salve, ecco il quesito: mio fratello, celibe e di salute precaria, tempo addietro (ora siamo entrambi 80enni) ha esteso a me il suo conto corrente 'con firma disgiunta' benché abbia poi soltanto lui operato vendite ed acquisti titoli etc.. nelle ultime settimane si sono aggravate le sue condizioni di salute (è affetto da molte patologie, alcune sempre più invalidanti)
ed ora è ricoverato in una RSA in condizioni border line; la banca (della quale sono anch'io cliente con un mio cc personale con i risparmi di una vita - aggiungo che anche mia figlia e la mia nipote maggiore sono clienti di detto istituto) non mi permette di iniziare a vendere qualche titolo etc. nel cc di mio fratello perché sostiene che 'sono intestati soltanto a lui' anche se il cc ha firma disgiunta. Innanzitutto in questi ultimi tempi ho dovuto affrontare non poche spese (per lui) che sono riuscita a coprire, anche se parzialmente, con la sua pensione ma non credo che avrò ancora sufficiente disponibilità per il futuro ed all'uopo lui stesso, infatti, mi ha incaricato di vendergli la sua casetta. Ho dimenticato di premettere che non ha mai voluto fare testamento e che io sono la sua unica potenziale erede (sono coniugata con due figlie e tre nipoti) benché vi sia una lunga lista di cugini, zii, figli di cugini etc.
Dialogando anche con l'unica figlia che mi è vicina (l'altra non si fa viva da vent'anni) e con mio genero s'era preso in considerazione l'istituto dell'amministratore di sostegno ma purtroppo non sono più (io) in condizioni di frequentare uffici etc. oltre al fatto che è comunque qualcosa di complicato anche dal punto di vista temporale e se non avessi avuto l'aiuto di mia figlia e di mio genero non sarei riuscita neppure a gestire tutte le pratiche ed i documenti di questi ultimi mesi.
Cosa posso fare con la banca?
Grazie infinite.”
Consulenza legale i 09/04/2015
Purtroppo nella vicenda descritta non vi sono molte alternative alle soluzioni già tratteggiate nel quesito.
Poiché i titoli sono intestati al solo fratello (almeno secondo quanto sostenuto dalla banca), la sorella, pur avendo firma disgiunta sul conto corrente, non ha la legittimazione a poterli vendere. La banca, correttamente, non consente a persone diverse di poter agire sul dossier titoli di un proprio cliente. La 'firma disgiunta' riguarda solo il conto corrente e non il deposito titoli. Sul punto, però, sarebbe necessario esaminare il contratto o i contratti con l'istituto di credito, per verificare se effettivamente l'intestazione dei titoli è unicamente in capo al fratello.

Pertanto, due sono i casi:
- se il fratello, seppur affetto da grave patologia, è in grado di intendere e di volere, dovrebbe personalmente presentare alla banca la domanda di vendita dei titoli; oppure, dovrebbe firmare alla sorella una procura alla vendita;
- se il fratello non è in grado di intendere o di volere, anche solo temporaneamente, è necessario nominare un amministratore di sostegno, che potrebbe essere anche un nipote (vista l'età della sorella, questa soluzione sarebbe consigliabile).
La nomina dell’amministratore di sostegno è fatta dal Giudice Tutelare presso il tribunale di riferimento per il luogo dove si trova il beneficiario (residenza, domicilio, ricovero presso strutture ospedaliere). Normalmente il procedimento dura alcuni mesi, ma in casi di urgenza è possibile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Recita il quarto comma dell'art. 405 del c.c.: "Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere".
Il Tribunale di Roma, Sez. I civile, Ufficio del Giudice Tutelare, con decreto 7 gennaio 2005, ha sostenuto: "La lettera della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 consente che sia nominato un amministratore di sostegno provvisorio nelle ipotesi in cui tale misura risulti necessaria per la conservazione e l'amministrazione in via d'urgenza del patrimonio dell'interessato (art. 405, 4 co., c.c.)".
Si danno precedenti giurisprudenziali in cui - proprio in ragione dell'urgenza - la nomina dell'amministratore provvisorio è stata ottenuta in pochi giorni (Tribunale di Milano, sez. IX civile, 6.8.2013).
E' consigliabile, quindi, contattare al più presto un legale per dar corso alla procedura.

Silvana C. chiede
mercoledì 19/03/2014 - Lombardia
“Alla morte di mia suocera i beni bancari sono stati convogliati in un conto aperto appositamente da mio marito con la sorella. Dopo 3 mesi mia cognata ha convogliato il tutto su un conto intestato a lei e alla figlia apertura conto a firma disgiunta ottobre 2008 chiusura con firma solo di mia cognata febbraio 2009. Mio marito ha vissuto in stato di bisogno al punto che morendo maggio 2011 lascia debiti in banca e nei confronti di una finanziaria. I debiti sono caduti in capo a nostra figlia, poiché a ottobre 2010 chiesi e ottenni il divorzio. Alla sua morte mia cognata negò esserci stata eredità a da parte di mia suocera, dicendo non esserci stata alcuna successione. Faticosamente tramite on legale sono risalita a quanto descritto. La banca dove erano stati fatti i movimenti sopra descritti ha impiegato 14 mesi per dare le documentazioni che dimostrassero dove fossero finiti gli averi ereditati da mio marito. Ora chiedo: la banca non aveva obbligo di avvisare mio marito dei movimenti posti in essere da mia cognata?Essendo un conto formato da divisione ereditaria? Poteva la banca obbligare mia figlia ad agire tramite un legale? Il ritardo di tutto ha comportato gravi danni a mia figlia posso e in che modo segnalare ABI il comportamento di ostruzione a da parte del direttore dell istituto? Mia cognata dice che il conto era cointestato perché lei conviveva con mio marito, ma non è vero. Al giudice mia figlia ha chiesto calcolo divisione ereditaria della nonna in quanto anche nella divisione ereditaria di un immobile vi è stata una palese violazione della quota legittima di mio marito. Vorrei sapere quindi come agire contro la banca che ha permesso a mia cognata di appropriarsi dei beni mobili di mio marito.”
Consulenza legale i 29/03/2014
Nella vicenda in esame emergono due problematiche principali:
1) la banca era tenuta ad avvisare il cointestatario del conto dei movimenti posti in essere da altro cointestatario con firma disgiunta, addirittura della chiusura del conto?
2) la banca era tenuta a rispondere tempestivamente alla figlia circa la destinazione del denaro spostato dal conto da parte di uno dei cointestatari con firma disgiunta, quando il conto era ormai chiuso?

Prima di rispondere a questi due quesiti, va premesso che, nel caso di conto corrente cointestato con firma disgiunta, ciascun cointestatario ha separato potere di disporre del conto - e per l’intero - perfino in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno degli altri cointestatari. È quindi lecito per il cointestatario di un conto a firma disgiunta prelevare l'intero importo in esso presente: ciò comporta che la banca non avrebbe potuto impedire una tale movimentazione. L'art. 1854 del c.c. stabilisce che i cointestatari di un contratto di conto corrente bancario, con facoltà per ciascun soggetto di compiere operazioni anche separatamente, "sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto".
L’art. 1292 del c.c. prevede che “l’obbligazione è in solido quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Alla luce di queste norme, l’istituto di credito presso il quale viene intrattenuto il rapporto di conto corrente cointestato con firme disgiunte non può, quindi, rifiutarsi di dar seguito all’ordine impartito da uno solo di questi.

Ben diverso è il discorso relativo alla appartenenza delle somme presenti nel conto, che può essere certamente contestata nei confronti di chi ha effettuato il prelievo (come è stato fatto nel caso di specie, il quanto il denaro proveniva da eredità e non era stato correttamente ripartito).

1.
Quanto alla responsabilità della banca per non aver avvisato l'altro cointestatario del "prosciugamento" e della chiusura del conto, in generale non sussiste un obbligo della banca in tal senso (a meno che ciò non fosse espressamente scritto nel contratto).
In giurisprudenza si rilevano alcune pronunce interessanti.
La Cassazione ha sostenuto non esiste per la banca un obbligo di verificare che il singolo cointestatario effettui operazioni corrette, ma essa dovrebbe comunque porre attenzione a movimentazioni "sospette": "Seppure infatti, le norme di diligenza professionale fissate all’art. 1176, comma 2 cod.civ., non possano portare automaticamente all’affermazione della sussistenza di un obbligo in capo all’istituto di credito volto a controllare ab externo la regolarità delle operazioni nell’ambito di un rapporto regolato in conto corrente, una corretta applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto dovrebbe indurre la banca mandataria a rifiutare operazioni che palesino un carattere del tutto anomalo" (Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010 n. 7956).
Ancora, la Suprema corte sostiene che l'operatore professionale bancario ha un obbligo di "preservazione" degli interessi della propria controparte (cioè il suo cliente), in quanto deve sempre rispettare i doveri oggettivi di buona fede e di solidarietà sanciti a livello costituzionale: nei limiti della ragionevole affidabilità, "la banca dovrebbe proteggere gli interessi del cliente, al di là del puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto" (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819).
Si può dedurre, quindi, che ci sono dei casi in cui la banca dovrebbe comunicare all'altro cointestatario le operazioni effettuate sul conto bancario, ma si tratta di casi limite e particolarmente anomali.

Recentemente, anche l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario, un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, dove le parti non devono essere assistite da un avvocato) segue un orientamento in base al quale si reputa che l'istituto di credito sia tenuto ad attivarsi (cioè ad avvisare gli altri cointestatari di un conto) solo ogni qualvolta ad essa sia richiesto di eseguire una operazione fortemente anomala e potenzialmente sospetta.
Il "prosciugamento" del conto e la sua chiusura sono operazioni astrattamente sospette, ma nel caso di specie sono avvenute tra cointestatari tra loro parenti: in questi casi, l'ABF ha ritenuto che non possa essere obbligo della banca intromettersi nella valutazione delle modalità di esecuzione di un rapporto fiduciario collocato all’interno di uno stretto legame di parentela; anzi, ritiene che sia più conforme alla razionalità giuridica che in tale caso un intermediario finanziario si astenga dall’interferire (v. ad es. ABF Milano, Decisione N. 1648 del 27 marzo 2013).

Tornando al caso di specie, quindi, risulta molto difficile configurare una responsabilità della banca per non aver avvisato il fratello, poi deceduto, che la sorella aveva disposto lo svuotamento del conto comune e la sua chiusura, poiché si tratta di operazioni che - a livello bancario - sono lecite; inoltre, essendovi un rapporto di stretta parentela tra le parti, l'operazione non assume quella "anomalia" tale da far scattare per l'istituto di credito l'obbligo di attivarsi per informare il cointestatario ignaro di ciò che era avvenuto nel suo conto.

2.
La seconda questione è di natura diversa.
Il ritardo con cui la banca ha provveduto a fornire la documentazione può essere risarcito solo se si possa dimostrare che esso è stato causato da colpa o dolo dell'istituto di credito e solamente se abbia creato un pregiudizio dimostrabile in capo alla figlia del defunto. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in quanto il conto bancario venne chiuso prima della morte del padre e pertanto la figlia non aveva alcun rapporto contrattuale con la banca, tale da giustificare una responsabilità contrattuale nei confronti di essa. La responsabilità contrattuale è più vantaggiosa di quella extracontrattuale, in particolare perché è meno onerosa la prova per il creditore: essa presuppone, però, l'esistenza di un contratto tra due soggetti. Se il contratto non sussiste, è possibile chiedere il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 del c.c., ma il danneggiato dovrà, come detto, dare prova rigorosa della colpa (o dolo) della banca e del danno subito. Non si tratta, quindi, di una azione dagli esiti certi.

Gianni chiede
lunedì 12/08/2013 - Emilia-Romagna
“Conto corrente titoli a firme disgiunte intestato a 5 persone di cui una deceduta. Gli eredi del defunto senza aprire successione entrano a far parte di 1/5 del conto. Dopo circa un anno, uno degli intestatari estingue il conto e trasferisce i titoli in un altro conto personale ad insaputa degli altri 4. Questi ultimi possono reclamare la loro parte? O a seguito dell'art 1854 C.C o rimangono a zero a conseguenza delle firme disgiunte? Esistono per casi simili sentenze di Cassazione? Grazie.”
Consulenza legale i 09/09/2013
Per rispondere al quesito è necessario premettere che la questione della validità dell'operazione di chiusura del conto titoli è diversa rispetto a quella relativa alla possibilità di riappropriarsi dei titoli da parte di coloro che erano all'oscuro dell'estinzione.

Sotto il primo profilo, poiché il conto titoli prevedeva la firma disgiunta dei titolari, ciascuno di essi aveva diritto a ritirare tutti i titoli e a estinguere il conto stesso. Ciò, naturalmente, ove il contratto con la banca non prevedesse clausole o oneri differenti.
La Suprema Corte da tempo ha chiarito che l’art. 1854 del c.c. è di regola destinato a trovare applicazione solo esternamente e quindi nei rapporti fra gli intestatari e la banca (Cass. 22 ottobre 1994, n. 8718). L'art. 1854 c.c. è applicabile anche ai conti deposito titoli, vedi ad esempio Cassazione civile sez. I, 1 ottobre 2012 n. 16671, che dice espressamente "il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente" è "analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli").
La banca presso la quale è acceso il conto cointestato, quindi, non è responsabile se consente il prelievo di somme che risultano poi appartenenti a cointestatario diverso dal prelevante.

Quanti ai rapporti interni tra i cointestatari, trova applicazione l’art. 1298, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che tra debitori o creditori solidali "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".
I cointestatari del conto potranno quindi chiedere a colui che lo ha estinto la loro quota di titoli, pari ad un quinto ciascuno, salvo che si provi una suddivisione differente. A tal fine potranno instaurare un apposito giudizio in sede civile.

Dal punto di vista penale, esiste un solido orientamento della Cassazione in base al quale "è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del contestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri contestatari, della somma in deposito eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 c.c., secondo cui le parti di ciascun con creditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali" (Cass., sez. 2, 4.4.2006 n 17239).

Luca P. chiede
mercoledì 16/03/2011 - Friuli-Venezia
“Con riferimento all'art 1854 C.C.

"Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto."

La definizione "conto intestato A PIÙ PERSONE" prevede anche le PERSONE GIURIDICHE, oppure si riferisce esclusivamente alle persone fisiche?.

Grazie”
Consulenza legale i 16/03/2011

A livello teorico, anche una persona giuridica può essere intestataria di un conto corrente bancario assieme ad una persona fisica. Risulterà, forse difficile, per la persona giuridica giustificare tale cointestazione, avendo precisi obblighi contabili.


A.R. chiede
martedì 14/09/2021 - Piemonte
“Buongiorno. Ho due fratelli nati dal primo matrimonio di mia mamma. Io sono nato dal suo secondo matrimonio quindi con loro condivido solo la madre e non il padre. Per tutta la vita abbiamo avuto, tra fratelli, discreti rapporti. Tra i miei fratelli e mio padre non corre buon sangue.
In gioventù mia mamma mi raccontava che i miei fratelli avevano ricevuto aiuti economici non indifferenti, mio fratello ha anche avuto problemi con la legge. Mia sorella è più vecchia di me di 11 anni, mio fratello di 8.
I miei fratelli all'epoca dei fatti (2016) erano spostati con figli, mentre io (classe 1983) mi ero sposato da pochi mesi e, insieme a mia moglie, vivevamo a casa dei miei genitori, in attesa di trovare casa, che stavamo cercando.
A gennaio 2016 i miei genitori entrano in crisi matrimoniale e mio papà (che scoprimmo avere una relazione segreta) si trasferisce in campagna, a casa della sorella. In casa rimaniamo io, mia moglie e mia mamma che non lavorava da qualche mese.
Ad aprile 2016, nonostante le mie offerte di aiuto economico (modesto perchè non avevo risparmi), e vista la carenza di disponibilità sul conto corrente intestato ancora con mio papà, mia mamma decise di andare a chiedere aiuto economico ad un anziano zio nel paese natìo dei genitori, ormai scomparsi. Lo zio decise di disinvestire dei buoni postali (cointestati allo zio e alla mamma) e donare alla mamma 46.000 euro. Al ritorno a casa non volle dirlo a nessuno e mi chiese di mantenere il segreto (di me nutriva una profonda fiducia), per decidere con calma cosa fare dei soldi. Così feci. Chiedemmo anche il parere del direttore della banca sul da farsi che ci diede alcune opzioni. Le consigliai di parlare dei soldi con mio papà, per correttezza, e così decise di accreditare la cifra sul conto famigliare (dove io avevo potere di firma). Dei soldi non ne parlò mai con nessun altro, neanche con i miei fratelli (immagino non voleva che lo sapessero).
A fine maggio 2016, impaurita che il capitale potesse essere prelevato da mio papà (paura che reputo infondata), decise di bonificare 36.000 euro sul mio conto corrente personale, a titolo di "custodia temporanea". Io conservai la cifra ma non ne parlai con nessuno, come lei mi aveva richiesto.
A luglio 2016 mia mamma è venuta a mancare (nel dettaglio si è tolta la vita, anche a causa dell'evolversi in negativo della crisi matrimoniale).
Io sono rimasto in possesso dei 36.000 euro e continuai a non parlarne con i miei fratelli.
La successione l'ho redatta e sottoscritta io, senza i 36.000 euro.
Nel tempo ho sempre pensato di rifare la successione e rimettere nell'asse ereditario i 36.000 euro, ma non l'ho mai fatto. In eredità sono caduti anche 3 immobili di cui il più grande ora è in diritto di abitazione a mio papà su cui grava anche il mutuo prima casa. Gli altri 2 immobili sono fuori città e sono in condizioni quasi fatiscenti.
A fine 2016 sono iniziate tra le parti confuse pretese sulle case e sulla divisione degli immobili, in particolare tra i miei fratelli e mio padre. Ho cercato di starne sempre fuori.
A inizio 2021 mia sorella ha dato mandato ad un avvocato al fine di gestire la fase di vendita delle sue quote della comunione e l'avvocato tra le altre cose "ha scoperto", grazie ad una richiesta di estratto conto alla banca, dei bonifici che 5 anni prima mia mamma fece sul mio conto corrente.
Preciso che un bonifico da 10.000 aveva come causale bancaria "investimento", mentre l'altro da 26.000 nulla.
L'avvocato di mia sorella contesta anche un bonifico che i miei genitori mi hanno fatto al fine di coprire le spese sostenute per una festa di matrimonio da 3.000 senza causale bancaria.
Infatti in totale mi chiede di restituire 39.000 euro.
Mia sorella mi ha chiesto spiegazioni, mentre mio fratello non mi parla più.
Ovviamente ho dovuto spiegare la mia versione dei fatti.
Chiedo consulenza per sapere se devo restituire la cifra, oppure se posso legalmente restituirne una cifra diversa e più bassa (eredità necessaria) o più alta e se addirittura posso considerare il valore dei soli immobili a soddisfacimento della quota di eredità necessaria. In sostanza se sono obbligato a restituire tutto e se ho commesso dei reati o degli illeciti.
Mio fratello mi vuole denunciare per appropriazione indebita.
Spero di essere stato chiaro.
Ringrazio in anticipo

Consulenza legale i 23/09/2021
La situazione che si sottopone all’esame riguarda un problema in realtà molto diffuso nel trapasso del patrimonio dai genitori ai figli, in quanto richiede di prendere in considerazione il caso del genitore che in vita abbia elargito somme di denaro ad uno solo dei figli a titolo meramente gratuito.
Nel quesito si precisa che il conto da cui la madre ha effettuato i bonifici era un conto familiare, precisandosi che su tale conto il figlio aveva il solo potere di firma.
Esaminando, invece, l’estratto conto inviato a questa Redazione, si legge che le somme in contestazione sono state accreditate al figlio per effetto di un “giroconto”.
Ora, sebbene non possa sussistere alcun dubbio sul fatto che anche il giroconto non è altro che un bonifico (si realizza pur sempre un passaggio di denaro da un conto corrente a un altro), non può non evidenziarsi che in genere si parla di giroconto quando si intende trasferire denaro da un conto corrente a un conto deposito del quale si è ugualmente titolare, oppure quando si vuole spostare una somma di denaro da un conto del quale si è titolare esclusivo verso un conto cointestato e viceversa.

Con ciò vuol dirsi che l’uso della dicitura “giroconto”, risultante dall’estratto di conto corrente inviato, fa sorgere il dubbio che il trasferimento sia avvenuto da un conto corrente nel quale il beneficiario era anche cointestatario e non soltanto delegatario con potere di firma.
Se così fosse, dunque, occorrerebbe conoscere se, oltre al beneficiario ed alla madre vi erano altri cointestatari (ad esempio gli altri fratelli nati dal primo matrimonio della de cuius) oppure se erano tali soltanto la madre ed il figlio che ha effettuato il giroconto.
Se vi erano altri cointestatari, allora sembra evidente che si pone un problema di appropriazione indebita di somme altrui, in quanto in caso di rapporti di conto corrente cointestato, le somme che si trovano depositate sul conto, secondo quanto chiaramente desumibile dall’art. 1854 del c.c., si presumono appartenere ai cointestatari in egual misura, salvo diverso accordo tra le parti (ovviamente l’appropriazione indebita potrebbe configurarsi nella misura in cui il prelievo fosse stato effettuato per una somma eccedente la propria quota).

Se, al contrario, cointestatari erano soltanto la madre ed il figlio, allora il problema della appropriazione indebita sarebbe meno marcato e più giustificabile, in quanto il bonifico in favore del figlio, a prescindere dalla dicitura utilizzata per effettuare lo stesso, potrebbe configurarsi contestualmente come giroconto per la quota facente capo al figlio e come donazione diretta per la somma eccedente detta quota.
In questo secondo caso, tuttavia, possono insorgere altri problemi, e precisamente:
  1. quello relativo alla validità di tale donazione;
  2. quello di una eventuale lesione della quota di riserva degli altri eredi.

Sul tema della validità della donazione effettuata a mezzo bonifico bancario si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 18725 del 27.07.2017, nella quale la S.C. ha affermato che le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, devono essere qualificate come donazione "diretta" di denaro, con la conseguenza che sono da considerare nulle se non vengono effettuate con atto pubblico.
Ovviamente per far valere la nullità occorre che l’atto sia impugnato da coloro che hanno interesse al suo annullamento, mentre finchè nessuno agisce, la donazione resta ferma e lo spostamento di denaro produce i suoi effetti, pur se privo dei requisiti legali.
Qualora, a seguito del positivo esperimento dell’azione di annullamento, la donazione dovesse essere dichiarata nulla, gli eredi del donante avrebbero diritto a farsi restituire dal donatario la somma ricevuta, a prescindere dal fatto che la donazione sia o meno lesiva dei diritti di legittima, in quanto il denaro deve considerarsi come mai uscito dalla sfera giuridica del donante stesso.
Occorre precisare che, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 783 del c.c., non occorre il rispetto della forma dell’atto pubblico nel solo caso di c.d. donazione di modico valore, per la cui configurabilità occorre tenere conto prevalentemente delle condizioni economiche del donante.

L’altro problema che ci si potrebbe trovare a dover affrontare è quello della configurabilità di una lesione della quota di riserva spettante agli altri due fratelli coeredi per effetto dei contestati trasferimenti di denaro.
Per valutare in concreto se questi abbiano subito o meno una lesione occorre fare riferimento a quanto espressamente disposto dall’art. 556 del c.c., norma che, ai fini della determinazione della quota disponibile (e per converso della quota riservata agli eredi legittimari), impone di formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento dell’apertura della successione, detraendone i debiti e riunendovi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione.
Sulla massa ereditaria così calcolata (composta da relictum + donatum) si potrà andare a stabilire qual è la quota di riserva destinata a ciascuno degli eredi legittimari, tenendosi conto che nel caso di specie, avendo la defunta lasciato il coniuge e tre figli (come risulta dalla dichiarazione di successione inviata), norma applicabile sarà il comma 2 dell’art. 542 del c.c., per effetto del quale ai figli va riservata complessivamente la metà del patrimonio ereditario (da dividere in parti eguali tra loro), mentre al coniuge superstite un quarto, oltre ai diritti di uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

Quindi, una volta stabilito il valore complessivo della massa ereditaria, dovranno rispettarsi le seguenti quote frazionarie:
coniuge: 6/24
figli: 4/24 ciascuno
disponibile: 6/24.
Se, come prima accennato, il conto corrente dal quale sono stati prelevati i soldi era cointestato tra madre e figlio, il trasferimento delle somme di denaro potrà essere considerato come donazione in ragione della metà (quindi, su 39.000 euro, solo per 19.500 euro si ha donazione); se, al contrario, si trattava di conto intestato solo alla madre, allora quel trasferimento dovrà computarsi come donazione per l’intero ammontare della somma trasferita (ovvero per 39.000 euro).


Per quanto attiene ai profili spiccatamente penali, in primo luogo va detto che il reato di appropriazione indebita punisce la condotta di chiunque, avendo il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, se ne appropria col fine di trarne profitto.

Si tratta di un delitto molto particolare che sussiste in presenza di due situazioni molto specifiche:

  • il possesso del denaro o della cosa mobile, con ciò intendendosi una situazione di dominio qualificato della cosa/denaro, conosciuta e tollerata dal legittimo proprietario;
  • un atto di “interversione” del predetto possesso, che sia idoneo a mutare quel dominio di cui si è detto. Verificatasi questa interversione, in poche parole, il possessore comincerà a utilizzare il denaro/bene, come ne fosse il proprietario.

Naturalmente, tutti questi elementi (presupposti dall’art. 646 c.p. dovranno essere sorretti dal dolo (diritto penale) del reato. Nello specifico, quindi, il soggetto agente, conscio della sua situazione di possesso, dovrà volontariamente compiere l’interversione di cui si è detto essendo, al contempo, cosciente che la stessa lede diritti altrui e, in particolare, i diritti del legittimo proprietario.

Tornando al caso di specie, valga quanto segue.

Indubbiamente possiamo affermare che la situazione del figlio ricevente la somma di 36.000 euro costituisca titolo idoneo a configurare quel possesso presupposto dell’appropriazione indebita.

Occorre, quindi, capire se una interversione del possesso c’è stata.

Ora, nel caso di specie, in realtà, una vera e propria interversione del possesso potrebbe essere inquadrabile nella condotta del figlio il quale, al momento della redazione della successione, ha appositamente omesso qualsivoglia informazione sull’esistenza – e sulla dazione – di quel denaro.

Si tratta, in effetti, di una condotta che è chiaramente indicativa della volontà, da parte del figlio, di servirsi del denaro come fosse proprio, pur essendo ben consapevole che quello stesso denaro avrebbe dovuto essere menzionato in sede successoria, quantomeno nell’ottica dell’affermazione di una ipotetica donazione di cui, comunque, si dovrebbe tenere conto nella formazione delle quote ereditarie. Parimenti, pochi dubbi possono sussistere in merito al fatto che, attraverso quella medesima condotta, sarebbero stati violati i diritti dei coeredi, chiaramente “espropriati” di una somma di denaro che avrebbe dovuto comporre la loro quota ideale di eredità.

Vero è che il figlio potrebbe sempre affermare – quantomeno al fine di ritenere insussistente il dolo di cui si è detto prima – che il denaro in questione era, per lui, una legittima donazione, ma tale circostanza comunque non avrebbe giustificato il nascondimento della cifra in questione al momento della successione.

Insomma, stando così le cose, il pericolo di ritenere sussistente il reato di appropriazione indebita risulta concretamente sussistente.


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