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Articolo 1703 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1703 Codice Civile

(1)Il mandato è il contratto col quale una parte(2) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici(3) per conto dell'altra(4).

Note

(1) Il mandato è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.); è discusso se il mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) ad acquistare immobili debba essere stipulato per iscritto (1350, 1351 c.c.). Esso si distingue dall'appalto (1655 c.c.) e dal contratto di lavoro (2096 c.c.) i quali non hanno ad oggetto una attività giuridica. Si distingue anche dalla commissione (1731 c.c.) poichè anch'essa ha ad oggetto un'attività materiale.
(2) Tale parte è il mandatario (ausiliario se si tratta di attività commerciale, (2082 c.c.).
(3) E' atto giuridico, ad esempio, la conclusione di un contratto (1325 c.c.) o il compimento di un atto unilaterale (1324 c.c.). Ciò costituisce l'oggetto del contratto e, pertanto, deve avere i requisiti previsti dal codice (1346 c.c.).
(4) Chi conferisce l'incarico è il mandante che può attribuire o meno al mandatario anche il potere di rappresentanza (1704, 1705 c.c.).

Ratio Legis

Il contratto di mandato soddisfa l'interesse del mandante al compimento dell'atto giuridico che egli stesso non può o non vuole compiere e quello del mandatario, se oneroso, a ricevere un compenso per tale attività.

Spiegazione dell'art. 1703 Codice Civile


Natura giuridica del "mandato"

Il contratto di mandato è un contratto consensuale, ovvero produce i suoi effetti nel momento dello scambio del consenso.
E' un contratto a effetti obbligatori. Ciò si desume dalle lettera della norma, laddove dice "il mandato è il contratto con il quale il mandatario si obbliga".

E' un contratto incolore. Esso, cioè, può essere sia oneroso che gratuito. Nel primo caso, secondo parte della dottrina, deve considerarsi un contratto a prestazioni corrispettive. Da un lato vi è il mandatario che si obbliga a compiere una determinata attività giuridicamente rilevante, e dall'altra, in un chiaro rapporto di sinallagmaticità, vi è la corresponsione di un compenso da parte del mandante.

E' un contratto ad esecuzione differita. E' chiaro, infatti, che la prestazione del mandatario non potrà che essere differita rispetto al momento di sottoscrizione del contratto. Ciò è rilevante in relazione alla possibilità di applicare la disciplina della risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità solamente ai contratti che sono ad esecuzione differita, appunto, continuata o periodica.

E' un contratto intuitu personae. Ciò si desume chiaramente dall'art. 1722 n. 4 c.c. laddove prevede che il mandato si estingue per morte del mandatario, non proseguendo in campo ai suoi eredi.

Causa del "mandato"

Come accennato sopra il mandato è un contratto con causa incolore. A prescindere, infatti, dalla presenza o meno di una controprestazione in denaro da parte del mandatario (se c'è, il mandato si considererà oneroso, altrimenti sarà gratuito) è comunque sempre presente un elemento caratteristico e valido per ogni tipo di mandato che consiste nel "programma pattizio di cooperazione gestoria alla cui attuazione una delle parti si impegna nei confronti dell'altra".
Il compenso non incide, quindi, sulla causa del negozio, che rimane la cooperazione gestoria ed alla cui attuazione una parte si impegna nei confronti dell'altra.

La forma del "mandato"

Molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza è il problema della forma del mandato. La questione però si pone solo per il mandato senza rappresentanza perché, infatti, per quello con rappresentanza l'ordinamento prescrive in modo espresso che la procura debba avere la stessa forma richiesta per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). E in tal caso si ritiene che i requisiti di forma debbano sussistere solo per la procura.

Relativamente dunque al mandato senza rappresentanza sono varie le teorie che si dividono il campo. Quella più accreditata ritiene che valga in generale il principio della libertà della forma, ma non quando il mandato abbia ad oggetto la vendita di diritti immobiliari, nel qual caso sarebbe necessaria la forma scritta.


Mandato con o senza rappresentanza

IL MANDATO CON RAPPRESENTANZA
L’art. 1704 c.c. prevede l’applicazione delle norme sulla rappresentanza qualora al mandatario sia stato attribuito il potere di spendere il nome del mandante (contemplatio domini). In questo caso vi sono due diversi negozi giuridici, il mandato e la procura, con collegamento negoziale e con funzioni differenti: il primo, con effetti obbligatori, regola i rapporti interni tra mandante e mandatario, mentre il secondo regola i rapporti verso i terzi esterni al negozio.

II MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
In questo caso non si instaurano rapporti tra mandante e terzo, anche se questi è a conoscenza del mandato; tuttavia il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato(art. 1705, co. 2, cc..). La dottrina spiega la possibilità come una speciale azione surrogatoria (ex art. [[n2900cc] c.c.). II mandante, inoltre, può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario (art. 1706 c.c.).
Si discute se la possibilità di rivendica configuri una facoltà solo processuale (tesi più accreditata in dottrina) o indichi un’efficacia reale del mandato senza rappresentanza all’acquisto di beni mobili.

Nel mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili vi è, invece, un doppio trasferimento (dal terzo al mandatario e da questi al mandante). L'atto di ri-trasferimento deve esplicitare la propria causa ed il contratto di mandato che contenga tale obbligo di ritrasferire è assimilabile ad un contratto preliminare (pertanto, necessita della forma scritta).

Nel mandato senza rappresentanza ad alienare beni immobili la principale questione riguarda il mezzo che permetta al mandatario di acquistare la titolarità del bene da trasferire a terzi in nome proprio:
1) tesi del trasferimento diretto al terzo: secondo la quale il mandato conferisce al mandatario anche la legittimazione a disporre del bene. Critica: la tesi presuppone un'inaccettabile distinzione tra titolarietà e legittimazione a disporre;
2) tesi dell'autonomo atto di trasferimento: trova fondamento normativo nell'art. 1719 c.c. in base al quale il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi per l'esecuzione dell'incarico, tra cui quindi il potere di acquistare la titolarietà del bene. Critica: l'attribuzione immediata del diritto al mandatario è eccessiva rispetto all'intento delle parti e crea, tra l'altro, innumerevoli inconvenienti, ad esempio, sottrae al mandante la possibilità di compiere personalmente l'atto. Inoltre, non è chiaro cosa succeda in caso di revoca del mandato;
3) tesi dell'immediata efficacia traslativa del mandato: sostenuta dalla giurisprudenza più recente e si fonda sul cd. consenso traslativo, attribuendo alla causa mandandi efficacia reale. Il trasferimento dal mandante al mandatario è strumentale all'esecuzione del mandato e si ritiene, quindi, che lo stesso sia sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione del negozio gestorio. In questo senso il mandato sarebbe certamente trascrivibile.

SCOPO DEL MANDATO AD ALIENARE
Il mandato ad alienare può essere funzionalizzato ad uno scopo di garanzia: nulla quaestio in ordine alla liceità del mandato se con rappresentanza che si sostanzia in una sorta di cessione dei beni ai creditori. Se il mandato è senza rappresentanza il negozio non viola il divieto del patto commissorio in quanto il creditore non acquista per sè stesso, essendo il trasferimento subordinato all'esecuzione del mandato.


Sostituzione e sub-mandato

La sostituzione del mandatario è prevista dall’ art. 1717 c.c.. Oggi si ritiene generalmente che il mandatario rimanga responsabile verso il mandante e che egli non ceda il contratto di mandato, ma stipuli con il sostituito un ulteriore contratto in favore del terzo mandante: da tanto discende l’analogia tra l'azione diretta, spettante al mandante nei confronti del sostituito ex art. 1717 co. 4 c.c., e quella spettante al terzo ex art. 1411, co. 2., c.c.
Si differenzia dalla sostituzione la figura del sub-mandato che esplica effetti meramente interni tra mandatario, sub-mandante e terzo sub-mandatario, non rilevando per i terzi.



Eccesso e abuso del "mandato"

Il negozio compiuto dal mandatario eccedendo i limiti del mandato è improduttivo di effetti nei confronti del mandante, salvo ratifica (art. 1711 c.c.). La ratifica, secondo l'opinione preferibile, è atto unilaterale recettizio modificativo del precedente contratto, con efficacia retroattiva e rivestito della medesima forma. Essa si distingue dalla ratifica prevista dall'art. 1399 c.c. che opera nei rapporti esterni (tra rappresentato e terzo), tuttavia, come è ovvio, qualora l’atto venga ratificato verso i terzi, la ratifica opera anche nei rapporti interni.


Il mandato in rem propriam

La causa del mandato in rem propriam viene arricchita dal perseguimento degli interessi del mandatario all’esecuzione del mandato. Conseguenza del negozio è l'irrevocabilità del mandato che, qualora pattuita, non basta però a far presumere la natura del negozio: deve emergere dal contratto la volontà dei soggetti di perseguire anche l'altrui interesse.


L’estinzione del "mandato"

L’art. 1722 c.c. elenca le cause di estinzione del mandato. La revoca e la rinuncia da parte del mandatario vanno giuridicamente qualificate come recesso, operante ex nunc.
L'art. [n1724cc]] c.c. contempla due casi di revoca tacita (la nomina di un nuovo mandatario od il compimento in proprio dell'affare), tuttavia essa produce effetto solo a seguito della comunicazione al mandatario del verificarsi di uno di tali fatti.
La revoca del mandato oneroso e la rinunzia da parte del mandatario, senza giusta causa, obbligano chi la compie al risarcimento dei danni (art. 1725 ss. c.c.) e la norma si estende anche al mandato oneroso a tempo indeterminato revocato o rinunziato senza congruo preavviso.
Se vi sono più mandanti, la revoca deve essere pronunciata da tutti (art. 1726 c.c.), mentre nel caso di estinzione che opera nei confronti di un solo mandatario il mandato si estingue (art. 1730 c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

508 Per giungere alla determinazione degli elementi costitutivi del mandato ho dovuto anzitutto risolvere il problema della discriminazione di esso dalla locazione d'opera e dal contratto di lavoro.
Questa discriminazione è stata fatta dalla Commissione reale nel senso di rinvenire un mandato nell'incarico normalmente gratuito di gerire uno o più affari o di compiere uno o più atti o fatti (articoli 556 e 557 primo comma del progetto del 1936); la locazione d'opera o il contratto di lavoro invece presupporrebbero, per la detta Commissione, il compimento di un'opera verso compenso o la prestazione retribuita di servigi (art. 557 secondo comma).
Alla gratuità del mandato non è stata data rilevanza essenziale e infatti il progetto del 1936 ammette che possa esservi un mandato anche quando il mandatario ha avuto promesso un compenso. Il che è giuridicamente corretto; e perciò la differenza del mandato dalla locazione d'opera e dal contratto di lavoro deve avere per base la diversa natura della prestazione che è oggetto di ciascuno dei tre contratti.
La Commissione reale si è orientata per vero verso il criterio obiettivo di distinzione al quale ho accennato, ma essa ha posto insieme come oggetto del mandato la gestione d'affari e il compimento di atti o fatti, mentre è opinione consolidata nella nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza che si ha mandato solo quando l'incarico deve prestare attività cosidetta negoziale, cioè quando deve emettere delle dichiarazioni di volontà produttive di effetti giuridici (consenso nei contratti o dichiarazioni unilaterali). Questa concezione spinge verso la locazione di opere o verso il contratto di lavoro ogni attività meramente materiale; essa è stata accolta nel codice civile vigente ove la contrapposizione tra mandato locazione d'opera e locazione d'opera si pone nel senso che in base al primo si compra o si tratta un affare (art. 1737 cod. civ. e art. 349 cod. comm.), in base alla seconda si obbliga la propria opera (art. 1627 cod. civ.), in base alla terza si promette di fare un lavoro (art. 1634 cod. civ.).
Il termine "affare" dell'articolo 1737 si usa nella dottrina e nella pratica come sinonimo di negozio giuridico; la sua adozione perciò può fa sorgere il dubbio che solo gli atti volitivi in senso proprio e non le dichiarazioni di scienza possono compiersi dal mandatario. Per poter accentuare che oggetto del mandato può essere anche una dichiarazione di volontà non negoziale, ho parlato genericamente nell'articolo 590 di compimento di uno o più atti giuridici, senza peraltro rinunciare all'uso della parola "affare", ormai tradizionale al mandato, che ho richiamato talvolta quando il rigore della terminologia non mi è parso assolutamente necessario.
509 Ho ulteriormente modificato la definizione del mandato proposta dalla Commissione reale per enunciare che l'atto oggetto dell'incarico deve essere compiuto per conto del mandante: l'essenza del mandato sta infatti nella sostituzione della volontà negoziale del mandante, con la ripercussione diretta sul patrimonio di lui, il che è scolpito negli articoli 1737 e 1744 cod. civ. e negli articoli 380 e seg. cod. comm.

Massime relative all'art. 1703 Codice Civile

Cass. civ. n. 8101/2020

L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.

C. giust. UE n. 8101/2020

La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità.

Cass. civ. n. 7037/2020

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017).

Cass. civ. n. 6905/2019

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2013).

Cass. civ. n. 482/2019

Il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto della parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall'esito dell'operazione, l'attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell'imparzialità. In tal caso, l'incaricato ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell'affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico, senza necessità della sua iscrizione all'albo ex art. 2 l. n. 39 del 1989, restando indifferente l'effettiva conclusione dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nello schema del contratto di mandato, l'incarico unilaterale conferito dalla ricorrente, nel suo esclusivo interesse, per la vendita di alcune azioni societarie, comprensivo dell'assistenza in sede di redazione dei relativi contratti e per la ricerca di banche e intermediari disponibili all'erogazione dei necessari finanziamenti, valorizzando l'inscindibilità del rapporto in quanto proteso alla realizzazione di un risultato unitario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2013).

Cass. civ. n. 11763/2018

E' valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato "post mortem exequendum" conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi "post mortem" è subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione "mortis causa" e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, "post mortem", che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione "mortis causa" di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ("mandatum post mortem"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la restituzione all'eredità, da parte della mandataria, di somme, già di pertinenza della "de cuius" e rimaste nella sua disponibilità, utilizzate per "spese sostenute per adempiere alle disposizioni della defunta e funerarie", senza distinzione tra atti di disposizione aventi natura meramente esecutiva di impegni già assunti in vita dal mandante ed atti dispositivi di beni ereditari).

Cass. civ. n. 2828/2016

La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza approfondire l'aspetto della stabilità, aveva escluso che fossero riconducibili all'agenzia rapporti di lavoro di promotori finanziari che presentavano gli elementi tipici del mandato).

Cass. civ. n. 24128/2009

Il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi.

Cass. civ. n. 16382/2009

Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; (c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al D.L.vo n. 206 del 2005; (d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte.

Cass. civ. n. 24333/2008

Per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all'esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento dell'affare (in quanto anche il mediatore può assumere la rappresentanza dell'intermediato), né è sufficiente avere riguardo all'oggetto dell'incarico (potendo la mediazione essere preordinata alla stipula di qualsiasi contratto, ivi compresi quelli di finanziamento), occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell'incarico, in quanto mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti.

Cass. civ. n. 12848/2006

Ferma la distinzione tra procura e mandato risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra; il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n. 1) c.c. per l'atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato.

Cass. civ. n. 5981/2001

Il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante. Ne consegue che il mancato espletamento dell'incarico prima della morte del mandante stesso è di per sé sufficiente a determinare tanto l'inclusione della res nell'attivo devoluto agli eredi, quanto la sua computabilità ai fini del tributo successorio, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza che l'esecuzione del mandato sia stata differita post mortem dal de cuius.

Cass. civ. n. 14637/2000

Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell'interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell'attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell'uno o dell'altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l'attività - che può, o deve, esser compiuta - possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti.

Cass. civ. n. 10265/1998

A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l'agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall'art. 1752 c.c. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l'incarico. Pertanto in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all'uno o all'altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l'incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.

Cass. civ. n. 6063/1998

Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam, sicché è inammissibile l'actio mandati per il risarcimento dei danni, giacché la nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. (nella specie forma scritta ad substantiam) impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Perciò colui che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l'immobile, né richiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l'obbligo corrispondente.

Cass. civ. n. 3803/1995

Il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale. Conseguentemente, non può qualificarsi di mandato il rapporto nel quale gli atti da compiere consistano solo in una attività esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale, tanto meno se di tali adempimenti il soggetto incaricato debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico.

Cass. civ. n. 7590/1994

Se per il mandato è necessaria la forma scritta ad substantiam, il requisito può considerarsi soddisfatto solo in presenza di un documento contenente la manifestazione della volontà di conferire il potere di rappresentanza e non anche con documenti che facciano solo riferimento alla procura altrimenti rilasciata o che di questa presuppongono l'esistenza.

Cass. civ. n. 3706/1994

Per il mandato a stipulare una compravendita immobiliare, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam è necessario che risultino per iscritto sia la proposta del mandante che l'accettazione del mandatario, anche se non espresse contestualmente; ne consegue che la ricognizione dell'avvenuto conferimento del mandato contenuta in una lettera proveniente da una delle dette parti, anche se accompagnata da una quietanza, non configura la documentazione necessaria a provare l'incontro dei consensi. 

Cass. civ. n. 6384/1993

A differenza che nel mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare è tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione e cioè a svolgere una determinata attività giuridica con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche se l'affare non è andato a buon fine, a tale obbligo non è invece tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale è subordinato il diritto a compenso, senza che l'indipendenza del mediatore che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al dominus l'attività dell'intermediario possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale.

Cass. civ. n. 4032/1988

Il mandato si distingue dalla mediazione perché chi accetta l'incarico, nel mandato, ha l'obbligo giuridico di curarne la esecuzione ed acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre a tale obbligo non è tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale ed imparziale fra i due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le eventuali divergenze e far loro concludere l'affare, senza che l'indipendenza del mediatore possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte od in misura disuguale.

Cass. civ. n. 6239/1982

Il mandato, con o senza rappresentanza, per concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità. Pertanto l'esistenza di un mandato ad alienare (o ad acquistare) immobili, anche per quanto riguarda l'accettazione del mandatario, non può essere desunta, sulla base di semplici presunzioni, dal comportamento esteriore del mandatario ed in ispecie da un mero comportamento, anche se concludente, come quello relativo alla stipulazione della vendita, dovendo essa risultare, non solo ai fini dell'opponibilità ai terzi, ma anche a quelli della sua validità fra le parti (mandante e mandatario) da atto scritto ad substantiam da cui risulti il suo consenso.

Cass. civ. n. 324/1982

Il contratto di mandato (con o senza rappresentanza) — poiché ne è contenuto essenziale, a norma dell'art. 1703 c.c., l'obbligo assunto dal mandatario di «compiere uno o più atti giuridici per conto» del mandante — non può avere ad oggetto un'attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una pluralità di atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come status del soggetto che effettivamente lo pone in essere.

Cass. civ. n. 2551/1980

La nullità del mandato all'acquisto di beni immobili, da trasferire successivamente al mandante, per difetto di forma scritta, non osta a che il mandatario possa dare spontanea esecuzione agli accordi verbali intercorsi con il mandante, e, quindi, non può di per sè costituire ragione d'invalidità dell'atto scritto che ponga in essere l'indicato trasferimento.

Cass. civ. n. 848/1976

Il negozio con il quale il debitore autorizzato dal creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca conferisce a quest'ultima l'incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la banca accetti l'incarico, senza assumere alcun impegno nei confronti od in favore del creditore, un mandato nell'interesse del creditore indicato quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) in base al quale la banca, pagando il creditore del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in favore del creditore; detto negozio, infatti, non concretizza una delegazione di debito, difettando il requisito dell'assunzione da parte del delegato dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, né una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario, né, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell'attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario.

Cass. civ. n. 4215/1974

Il mandato è il contratto con il quale il mandatario, munito o meno del potere di rappresentanza si obbliga a compiere per conto del mandante uno o più atti giuridici, mentre il contratto d'opera, cui è estraneo il concetto di rappresentanza, consiste nel compimento verso corrispettivo di un'opera o di un servizio, cioè di una attività tecnica (materiale od intellettuale) estranea a quella negoziale.

Cass. civ. n. 1247/1972

L'elemento che distingue l'istituto del mandato da quello della mediazione consiste nel fatto che chi accetta l'incarico è tenuto, nel mandato, all'obbligo di curarne l'esecuzione dietro corrispettivo, mentre tale obbligo non ha il mediatore, che ha soltanto l'onere di mettere in relazione i futuri contraenti, appianarne le divergenze e far loro concludere l'affare.

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Mannarino N. chiede
mercoledì 02/12/2020 - Calabria
“associazione temporanea d'impresa.
La capogruppo conferisce mandato di Ctp ad un tecnico.
Alla fine del suo incarico il CTP DEVE CHIEDERE la sua parcella alla capogruppo, che è quella che ha conferito il mandato, oppure puo' chiederla, singolarmente, alle imprese che costituiscono l'ATI (logicamente per la loro quotaparte)?

Grazie”
Consulenza legale i 07/12/2020
La risposta al quesito impone di fare una premessa sulla natura giuridica dell’associazione temporanea d’imprese (ATI).

L’ATI non è un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto alle singole imprese partecipanti all’associazione, poiché ognuna di esse mantiene la propria autonomia giuridica. Il contratto di associazione temporanea di imprese va fatto rientrare, infatti, nel mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354), con cui le imprese partecipanti all’associazione regolano lo svolgimento di una specifica attività, limitatamente al periodo necessario perché questa venga finalizzata.

Dal quesito si evince che l’ATI, nel caso di specie, è di tipo verticale, in quanto si fa menzione di una società capogruppo che opera quale mandataria delle imprese che costituiscono l’ATI.

La riconduzione dell’ATI alla figura generale del mandato comporta che se la capogruppo ha conferito mandato al CTP nell’interesse di tutte le imprese facenti parti dell’ATI, verificandosi quindi un caso di mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., le predette imprese saranno tenute solidalmente a corrispondere gli onorari al CTP nominato, poiché gli effetti (ivi compreso l’obbligo di pagamento dell’onorario pattuito) del mandato professionale (o meglio contratto di prestazione d’opera professionale) conferito al CTP dalla mandataria capogruppo si producono direttamente in capo a tutte le imprese mandanti, che fanno parte dell’ATI. In tal caso, il CTP potrà rivolgersi contro tutte le imprese dell'ATI per chiedere il pagamento del proprio compenso.

In mancanza di una esplicitazione del rapporto sottostante di mandato tra la capogruppo e le altre imprese dell’ATI, il contratto di prestazione d’opera professionale resterà vincolante, invece, solamente tra capogruppo e CTP, con impossibilità per quest’ultimo di chiedere i compensi anche alle altre imprese dell’ATI.