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Articolo 566 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Successione dei figli

Dispositivo dell'art. 566 Codice Civile

Al padre ed alla madre succedono i figli(1), in parti uguali(2).

[Si applica il terzo comma dell'articolo 537.](3)

Note

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Ai figli sono equiparati i legittimati e quelli adottivi (v. art. 567 del c.c.).
I figli escludono dalla successione tutti gli altri successibili, a eccezione del coniuge (v. art. 581 del c.c.).
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Sul diritto di commutazione cfr. nt. n. 4 sub art. 537 del c.c..

Ratio Legis

Il fondamento della successione legittima deve essere individuato nella tutela della famiglia, istituto di importanza sociale e di rilievo costituzionale (v. art. 29 Cost.). Tale tutela opera, in primo luogo, in favore dei parenti più stretti: per questo motivi i figli escludono dalla successione tutti gli altri parenti, ad eccezione del coniuge.
L'equiparazione tra figli naturali e legittimi si pone in armonia con l'art. 30 della Costituzione.

Brocardi

Facultas commutationis
Si quis praegnantem uxorem reliquit, non videtur sine liberis decessisse

Spiegazione dell'art. 566 Codice Civile

Dato poi che la legge parla di "parti uguali", si intende che non va fatta alcuna distinzione né riguardo al sesso, né riguardo alla diversità di matrimonio da cui i figli provengano, né riguardo all’ordine della nascita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

273 In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 del c.c. (corrispondente all'art. 107 dei progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469. Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito del figli adottivi (art. 567 del c.c.), dei fratelli e sorelle (art. 570 del c.c.), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.
274 Era stato suggerito, a proposito dell'equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, un coordinamento del secondo comma dell'art. 108 del progetto, che estendeva l'equiparazione ai figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore, con le disposizioni in materia di legittimazione. Senonché il coordinamento è stato già fatto dal capoverso dell'art. 290 del c.c., secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte purché la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Pertanto ho soppresso la norma del primo capoverso dell'art. 108, che sarebbe stata inutile di fronte alla disposizione del libro primo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 566 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. C. chiede
lunedì 04/12/2023
“Distinti signori,
Il mio quesito riguarda il calcolo delle quote spettanti in caso di divisione ereditaria in assenza di testamento e in presenza di donazioni fatte in vita. Nel caso in questione entrambi i genitori di 3 figli sono morti a distanza di poco tempo (meno di un anno). Durante la vita i figli hanno ricevuto dei beni dai genitori. Per fare un esempio esplicativo immaginiamo che l'ammontare della massa ereditaria complessiva sia 1000. Durante la vita i genitori hanno donato al figlio A 120 per comprare una casa e, in più, un locale del valore di 80. Agli altri due figli B e C è stato dato a ciascuno una casa dal valore di 80. Come si calcolano le quote che ogni figlio deve ricevere? Bisogna semplicemente dividere ciò che è rimasto? (Nel nostro esempio dai 1000 totali, che includono anche i beni ricevuti in vita, rimarrebbero 640 e quindi ogni figlio prenderebbe in parti uguali 213). Oppure si dovrebbero prendere in considerazione gli averi ricevuti durante la vita e quindi ogni figlio dovrebbe ricevere in totale una quota di 333? (Il figlio A prenderà una quota di 133 mentre B e C una quota di 253).
Pongo questa domanda perché ho ricevuto pareri contrastanti. Alcuni legali hanno detto che la divisione deve essere effettuata in modo che ogni figlio alla fine riceve 333, mentre altri ritengono che i beni donati in vita non devono essere presi in considerazione visto che lo squilibrio non lede la quota di legittima e quindi rientra nella quota disponibile che i genitori potevano donare a chiunque. Nel caso in cui l'ultima affermazione sia quella applicabile non mi è chiaro come sia possibile determinare il volere dei genitori senza un testamento.
P.S.: Negli atti di donazione e compravendita non mi sembra sia specificata la dispensa alla collazione”
Consulenza legale i 09/12/2023
Il calcolo sia della quota di riserva che della disponibile va fatto sulla base di quanto specificatamente dettato dall’art. 556 c.c.
Dispone tale norma che per determinare la quota disponibile occorre formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detrarre i debiti e riunire fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione.
Per questi ultimi la valutazione va fatta secondo le regole dettate dagli artt. da 747 a 750 c.c.
Tale operazione, però, andrebbe compiuta per ciascuno dei soggetti deceduti, ovvero sia per il padre che per la madre, trattandosi di patrimoni diversi.
Poiché nel quesito che si pone si fa riferimento ad un valore complessivo, il calcolo che si andrà a fare non può che essere del tutto approssimativo e relativo.

Ebbene, tenendo conto del valore indicato di 1000 euro, come comprensivo sia del relictum che del donatum di entrambi i defunti e considerato che non vi è testamento, la successione sarà regolata dall’art. 566 c.c., il quale dispone che al padre ed alla madre succedono i figli in parti eguali.
Ciò vale per la quota di legittima, la quale va tenuta distinta dalla quota di riserva, ovvero da quella quota che a ciascun dei soggetti che il legislatore all’art. 536 c.c. qualifica come legittimari (coniuge, figli e ascendenti) deve essere in ogni caso garantita.
In particolare, secondo quanto disposto dal successivo art. 537 c.c., se il genitore lascia più di un figlio, a questi deve essere riservata la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali (il restante terzo è quello che si definisce disponibile, di cui il de cuius può disporre come vuole).

Per determinare la quota riservata a ciascun figlio, dunque, occorre effettuare i seguenti calcoli:
  1. dividere il patrimonio ereditario di 1000 in tre parti uguali, ciascuna delle quali sarà pari a 333,333.
  2. due parti, pari a 666,666 verranno a loro volta divise in ugual misura tra i tre figli, per determinare la c.d. quota di riserva, pari a 222,222 ciascuno.
  3. i restanti 333,333 rappresentano la quota disponibile.

A questo punto entra in gioco il valore delle donazioni ricevute da ciascuno dei figli, e precisamente:
  1. il figlio A ha ricevuto beni per 200 (120+80)
  2. i figli B e C hanno ricevuto beni per 80 ciascuno

Le donazioni effettuate in vita ammontano complessivamente a 360, il che significa che il relictum è pari a 640.
Se si procede dividendo i 640 di relcitum in parti eguali tra i tre figli, come dispone l’art. 566 c.c., si avrà il seguente risultato:
. il figlio A finisce per ricevere beni per un valore complessivo di 413,333 (ovvero 200 di donatum e 213,333 di relictum);
  • il figlio B beni per un valore complessivo di 293,333
  • il figlio C beni per un valore complessivo di 293,333

Poiché in tal modo risultano soddisfatte le quote di riserva spettanti a ciascun figlio ex art. 537 c.c. (quote che secondo il calcolo sopra effettuato sono pari a 222,222 ciascuno), è proprio in tal modo che ciascun figlio parteciperà alla successione di quel patrimonio di 1000 facente capo ad entrambi i genitori.
Come può notarsi, il figlio A finisce per ricevere, oltre alla quota di riserva (di 222,222) una ulteriore quota, presa dalla disponibile, di 191,111 (ossia la differenza tra 413,333-222,222).
I figli B e C, invece, oltre alla quota di riserva di 222,222 prendono dalla disponibile una ulteriore quota di 71,111 ciascuno.
La sommatoria di 191,111+71,111+71,111 è pari a 333,333, corrispondente appunto alla quota disponibile come sopra calcolata.

In definitiva, è corretta l’affermazione di chi sostiene che “i beni donati in vita non devono essere presi in considerazione visto che lo squilibrio non lede la quota di legittima e quindi rientra nella quota disponibile che i genitori potevano donare a chiunque”, anche se sarebbe più corretto dire che i beni donati vanno presi in considerazione, ma non incidono sulla divisione del relictum rientrando il loro valore nella quota disponibile, di cui i genitori potevano disporre a loro piacimento.


M. S. chiede
lunedì 13/03/2023 - Lombardia
“Marito e moglie hanno due figli, muore la moglie e il marito si risposa. Con la seconda moglie ha due figli. Successivamente il marito muore. La casa acquistata dopo il secondo matrimonio al 50% quando verrà a mancare la seconda moglie, il suo 75% come verrà ripartito tra i 4 figli? Grazie”
Consulenza legale i 19/03/2023
Dispone l’art. 581 del c.c., in tema di successione legittima e di concorso di coniuge e figli, che, quando con il coniuge concorre più di un figlio, il coniuge ha diritto ad un terzo dell’eredità, mentre i figli hanno diritto ai restanti due terzi.
Questa precisazione viene fatta in quanto, sulla base di tale norma e salvo diversa disposizione testamentaria, non risulta corretta la misura percentuale di proprietà sull’immobile che si ritiene spetti alla moglie superstite (ovvero il 75%).
Il 75%, infatti, corrisponde alla metà spettante iure proprio alla moglie, a cui verrebbe aggiunto un altro 25%, corrispondente ad una ulteriore metà della quota caduta in successione.

Considerato che il de cuius lascia, oltre al coniuge superstite, quattro figli (due dal primo matrimonio e due dal secondo), troverà applicazione, infatti, la seconda parte del citato art. 581 c.c., e pertanto si verranno a formare le seguenti quote (per comodità di divisione calcolate in centoventesimi):
Coniuge: 60/120 (iure proprio) + 20/120 (ossia 1/3, iure successionis)= 80/120
Figli: i restanti 40/120 da dividere in quattro= 10/120 ciascuno

A questo punto si può rispondere alla domanda che si pone:
sulla quota di 80/120, di proprietà esclusiva della seconda moglie, avranno diritto di concorrere solo i due figli che la medesima ha avuto in costanza di matrimonio con il de cuius, mentre nessun diritto potranno vantare gli altri due figli nati dal primo matrimonio.
Questi ultimi, infatti, non rientrano tra gli eredi legittimi della seconda moglie, come tali individuati dall’art. 565 del c.c., non venendosi ad instaurare tra gli stessi ed il coniuge in seconde nozze alcun rapporto di parentela sussumibile tra quelli previsti dalla norma appena citata.

Pertanto, salva l’ipotesi di diversa volontà testamentaria del coniuge in seconde nozze (la quale dovrà comunque tener conto dei diritti di riserva dei propri figli legittimi), i figli nati dal primo patrimonio non potranno vantare alcun diritto sulla quota spettante al secondo coniuge, calcolata in misura pari ad 80/120.
La loro quota su quell’immobile rimarrà pari a 10/120 (ovvero quella conseguita per successione al padre defunto).

S. C. chiede
venerdì 20/05/2022 - Lombardia
“V/o Riferimento: Q202230975 QUESITO PRECEDENTE

Distinti Signori,
e' vero che i beni personali (precedenti al matrimonio) di una madre che ha avuto 3 figli durante il matrimonio ed un figlio unilaterale da vedova, vengono divisi in parti uguali fra tutti e 4 i figli? oppure all'unilaterale spetta la meta' della quota dei germani? Lo chiedo per capire se anche il calcolo della disponibile di 1/3 valga la meta' per l'unilaterale. Grazie e scusate per disturbo ma non riesco a capire...

QUESITO ATTUALE
Distinti Signori, Vi ringrazio molto per la risposta. Che pero’ mi ha fatto venire un dubbio…
Mi spiego. La madre che, durante il matrimonio, ha avuto 4 figli germani (non 3 scusate e’ stata la fretta) aveva ereditato dal marito morto nel 1954 solo l’usufrutto ed i figli ¼ ciascuno dei beni. Nello stato civile di vedova la madre ha avuto un altro figlio che porta il cognome della madre la quale non si e’ risposata e non ha piu’ avuto niente a che fare con l’uomo.
La madre ha ereditato beni “che provenivano del marito” quando e’ morto uno dei 4 figli germani. Precisamente, secondo me, ha ereditato 7/56 del (1/4) caduto in successione del figlio germano. Poi, 1/56 l’ha ereditato il figlio unilaterale e 2/56 a testa i tre fratelli.
Ed ecco il dubbio: Siccome poi la madre muore i sui 7/56 vanno in parti uguali ai tre figli germani e all’unilaterale OPPURE all’unilaterale va la meta’ di quanto va ai fratelli germani?
Io pensavo che il figlio unilaterale dalla madre ereditasse la meta’ dei suoi fratelli germani poiche’ trattasi di beni di provenienza paterna.
MA LA Vostra risposta mi fa pensare che sto sbagliando e che l’unilaterale non eredita solo la meta’ ma COME i germani. GIUSTO?
Pensavo proprio che questa parte dei passaggi della quale ora dubito fosse a posto
Infatti
il mio 1° quesito era riferito alla successione della madre ma relativamente ai suoi beni personali “da ragazza” e infatti Vi ho chiesto se fosse vero che i medesimi vengono ereditati dai figli germani e unilaterali in egual misura.
Voi mi avete risposto di si’ ….ECCO PERCHE’ ORA HO IL DUBBIO CHE FORSE EREDITANO IN EGUAL MISURA GERMANI ED UNILATERALI ANCHE PER LA SUCCESSIONE DEI 7/56 della madre cioe’ quelli da lei ereditati per la morte del figlio germano …. che provengono dai beni del padre.
VI PREGO DI SCUSARMI non ho trovato dove richederVi preventivo e non so se va bene ch’io paghi lo sesso che ho gia’ pagato. E’ che ho tempo solo fino a domani …
Consulenza legale i 26/05/2022
Nella precedente consulenza è stato precisato che lo status di figlio unilaterale potrebbe avere incidenza soltanto nella successione tra fratelli, quale disciplinata dall’art. 570 c.c.
Un esempio pratico, che può aiutare a comprendere meglio ciò, lo si ritrova proprio in quanto esposto nell’attuale quesito, nella parte in cui è detto:
La madre ha ereditato beni “che provenivano del marito” quando e’ morto uno dei 4 figli germani. Precisamente, secondo me, ha ereditato 7/56 del (1/4) caduto in successione del figlio germano. Poi, 1/56 l’ha ereditato il figlio unilaterale e 2/56 a testa i tre fratelli”.
Come può notarsi, il figlio unilaterale riceve una quota dimezzata rispetto agli altri fratelli consanguinei, e precisamente 1/56 anziché 2/56, e ciò in applicazione di quanto dettato, appunto, dall’art. 570 c.c.

Diversa, invece, sarà la situazione alla morte della madre, in quanto, a prescindere dalla provenienza dei beni che si ritroveranno nel suo patrimonio, l’intera eredità dovrà essere divisa in parti eguali tra tutti i figli (quelli nati durante il primo matrimonio ed il quarto avuto da vedova), e ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 566 c.c.
Quindi, ritornando a quanto viene chiesto nel quesito, quella quota ereditaria pari a 7/56 del patrimonio del figlio premorto alla madre, confluita per successione nel patrimonio di quest’ultima e divenuta a tale titolo di esclusiva proprietà della stessa, alla morte della madre dovrà essere divisa in parti uguali tra tutti i figli che le sopravvivranno, compreso il figlio definito “unilaterale”.

S. C. chiede
giovedì 12/05/2022 - Lombardia
“Distinti Signori,
e' vero che i beni personali (precedenti al matrimonio) di una madre che ha avuto 3 figli durante il matrimonio ed un figlio unilaterale da vedova, vengono divisi in parti uguali fra tutti e 4 i figli? oppure all'unilaterale spetta la meta' della quota dei germani? Lo chiedo per capire se anche il calcolo della disponibile di 1/3 valga la meta' per l'unilaterale. Grazie e scusate per disturbo ma non riesco a capire...”
Consulenza legale i 18/05/2022
La norma a cui si ritiene ci si intenda riferire è l’art. 570 del c.c., il quale, in realtà, ha poco a che fare con la situazione che nel quesito si intende ipotizzare.
Per quanto è dato capire, si chiede di aver chiarito quali diritti successori competono ai figli di prime nozze, e più precisamente al figlio nato da matrimonio il cui padre (ex coniuge) sia deceduto.
Ebbene, per rispondere alla domanda è necessario precisare a quale successione si intenda fare riferimento, ovvero se alla successione della madre o alla successione dell’altro coniuge, con il quale la madre si è risposato.
Per semplificare è meglio identificare con dei nomi fittizi i soggetti che vengono interessati, individuando con:
Tizia la madre vedova risposatasi
Tizio l’attuale coniuge ancora in vita
Primo il figlio nato dal primo matrimonio
Secondo, Terzo e Quarto i figli nati dal secondo matrimonio.

Alla morte di Tizia (ossia colei che pone il quesito) suoi eredi saranno:
il coniuge Tizio (se ancora in vita) ed i suoi quattro figli (Primo, Secondo, Terzo e Quarto) in parti eguali.
In assenza di testamento, troverà applicazione l’art. 581 c.c. e, pertanto, il patrimonio ereditario di Tizia si devolverà in ragione di 1/3 in favore di Tizio ed in ragione dei rimanenti 2/3 in favore dei quattro figli in parti eguali tra loro.

Alla morte di Tizio (attuale coniuge) suoi eredi saranno:
il coniuge Tizia, se ancora in vita;
i suoi tre figli Secondo, Terzo e Quarto.
Anche in questo caso l’eredità spetterà per 1/3 a Tizia (coniuge superstite) e per 2/3 indivisi ai tre figli.
Nessun diritto successorio compete al figlio di Tizia Primo, in quanto tra lo stesso e Tizio non sussiste alcun rapporto, né di parentela e neppure di affinità.

Del legame unilaterale, invece, se ne dovrà tener conto nel momento in cui dovesse aprirsi la successione di uno dei figli nati dal secondo matrimonio tra Tizio e Tizia.
Supponendo che si verifichi la morte di Secondo, se questi non dovesse lasciare figli, né genitori e neppure altri ascendenti, troverà applicazione l’art. 570 c.c., con la conseguenza che gli succederanno i fratelli e le sorelle in parti eguali, ma il fratello unilaterale Primo avrà diritto a conseguire la metà della quota che conseguono gli altri due germani Terzo e Quarto.

MARIA E. S. chiede
martedì 01/09/2020 - Lombardia
“Devo fare la successione di mio padre vedovo, gli unici eredi sono i 4 figli. Uno di loro continuerà a vivere nella casa dei genitori. Intendo fargli presentare richiesta di agevolazione prima casa,dove vive e ha sempre vissuto. L'estensione di questo diritto agli eredi va inserito anche in successione?
Può indicare anche diritto all'abitazione? E' possibile solo a lui o anche ai tre fratelli il diritto all'abitazione? Mio padre era anche comproprietario di due vecchie case in Sardegna, una per 1/4 e l'altra per 1/5.Per queste case va indicato per i 4 eredi oltre alla proprietà anche il diritto di abitazione?

grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/09/2020
La circostanza che nel quesito non venga fatto riferimento ad un testamento, lascia intendere che il de cuius non abbia lasciato alcuna disposizione di ultima volontà e che, pertanto, il patrimonio ereditario del proprio genitore si sia devoluto secondo le norme della successione legittima.

Norma applicabile alla fattispecie in esame è, dunque, l’art. 566 c.c., secondo cui i figli succedono al padre ed alla madre per quote eguali.

Succedere per quote eguali significa che a ciascun erede spetterà una quota indivisa pari ad ¼ di ogni singolo bene o diritto di cui il de cuius in vita era titolare.
Così, se il padre era pieno proprietario per intero della casa di abitazione, ciascun erede potrà vantare su tale immobile una quota pari ad un quarto in piena proprietà.
Inoltre, occorre precisare che, mentre l’art. 540 del c.c. riserva in favore del coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, la medesima riserva non viene disposta in favore dei figli o di colui che, tra loro, abitava insieme ai genitori nella casa familiare.

Pertanto, qualora si voglia fare in modo che un particolare diritto (come il diritto di abitazione) su un determinato bene immobile venga attribuito ad uno degli eredi, tale risultato lo si potrà raggiungere soltanto in sede di divisione ereditaria, ma non in sede di dichiarazione o denuncia di successione, la quale assolve ad una funzione prettamente fiscale e di eventuale voltura catastale (per gli immobili ricadenti nel patrimonio ereditario).

Ciò significa che occorrerà innanzitutto presentare la denuncia di successione, nella quale andranno indicati gli eredi ed i beni di cui si compone il patrimonio ereditario, ossia gli immobili citati nel quesito e secondo le quote ivi pure indicate (per le case in Sardegna in misura pari ad ¼ ed 1/5 in piena proprietà).
In sede di presentazione della denuncia di successione, il figlio che vive ed ha sempre vissuto nella casa familiare potrà chiedere di fruire delle agevolazioni prima casa relativamente a tale immobile.
Infatti, in forza di quanto previsto dall’art. 69 della Legge 342/2000, al ricorrere degli stessi requisiti previsti per gli acquisti a titolo oneroso (come la compravendita), l’agevolazione prima casa spetta anche nel caso di abitazioni non di lusso e relative pertinenze acquistate per successione o per donazione.

In tale ipotesi, tuttavia, l’agevolazione riguarda solo l’imposta ipotecaria e quella catastale (le quali sono dovute nella misura fissa), mentre l’imposta di successione e donazione sono dovute in misura ordinaria, salvo che ricadano in franchigia.
Si tenga conto che l’agevolazione può essere chiesta per l’intera casa di abitazione anche qualora, come in questo caso, vi sia una pluralità di beneficiari ed i requisiti, al momento dell’apertura della successione, sussistano in capo ad uno solo di essi (gli altri eredi si definiscono “beneficiari in estensione”).

Una volta regolarizzato l’aspetto successorio, sarà possibile procedere alla divisione ereditaria, secondo quanto disposto dagli artt. 713 e ss. c.c.
E’ in tale sede che i coeredi condividenti possono, di comune accordo, convenire che ad uno di loro sia assegnato il diritto di abitazione su uno degli immobili ereditari, mentre agli altri la nuda proprietà.
L’eventuale diseguaglianza tra le quote che si verranno a formare, tenuto conto anche di come si vorranno dividere le quote di proprietà sugli altri immobili, potrà essere compensata con un equivalente in denaro, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 728 del c.c..

In definitiva, cercando di chiarire meglio quanto osservato nel quesito in relazione a ciò che va indicato nella dichiarazione di successione, occorre tenere presente che in questa si dovrà riportare (e precisamente nel quadro relativo all’attivo ereditario), il diritto di piena proprietà e la quota di possesso di cui era titolare il de cuius su ogni singolo bene immobile, senza poter scindere il diritto di abitazione, il quale non è altro che una specificazione del più generale diritto di proprietà, avente natura di diritto reale fondamentale.


EMANUELA N. chiede
venerdì 22/05/2020 - Estero
“Egregio avvocato,
Le espongo il caso che mi preoccupa e chi mi ha indotto a chiedere questa consulenza.
Cerco di essere alquanto precisa e concisa.
Abito in Francia dal 1984 in seguito al mio matrimonio con un francese e nel 1986 ho acquisito la cittadinanza (nazionalità ?) francese, perdendo definitivamente quella italiana
Sono nata e ho vissuto a ......... fino al 1983. Tutta la mia famiglia ci abita e mi reco regolarmente nella mia città natale ( almeno 3 /4 volte all’anno).
Il covid si è preso mia madre esattamente un mese fa. A causa della crisi sanitaria non ho potuto recarmi in Italia per accompagnarla al cimitero e sono tutt’ora nell’impossibilità di andarci per sistemare la successione.
Ed è a questo proposito che vengo chiedere consiglio.
Siamo 3 fratelli e sorelle, solo io ho figli. Mia madre è proprietaria di un bell’appartamento occupato da mia sorella (preciso non pagando un affitto e pagando le spese condominiali con la pensione della mamma) in quanto mia madre si trovava da 3 anni in un pensionato.
Mio fratello affitta da anni un alloggio, sempre a .........
Tengo a precisare che quando mi reco a ............. alloggio da mio fratello, perché mia sorella, che ha problemi gravi di comportamento e di carattere non vuole ospitarmi, malgrado l’appartamento comporti 5 stanze. Non ha mai preso cura della casa, un disordine allucinante regna in quelle casa (ci sono pacchi di vestiti, di scarpe, libri, giornali, cianfrusaglie di ogni genere posti dappertutto per terra, sui tavoli, su tutte le sedie, sopra e sotto i mobili, sotto i letti…E’ un vero cafarnao ed è in uno stato insalubre.
Mia madre non ha fatto testamento, noi diventiamo dunque proprietari di un terzo ciascuno di questo bene.
Mia sorella vorrebbe avere l’usufrutto esclusivo di questa abitazione e mio fratello ed io siamo d’accordo su questo, a condizione che lei prenda a carico tutte le spese (spese condominiali, anche quelle straordinarie e l’IMU).
Voglio quindi fare stipulare nell’atto notarile questo « accordo » . Mia sorella, consigliata dal geometra che si sta occupando di fare il necessario al catasto, dice che non è necessario un atto notarile (troppo oneroso) e vorrebbe che la successione si faccia solo tramite ….geometra… ???
Mi sembra impossibile ? Che valore giuridico un documento catastale di un geometra può mai avere ? Può darmi conferma che solo un notaio può gestire la successione patrimoniale (anche se esiste un solo bene e pochissimi soldi sul suo conto corrente).
Per quanto riguarda i soldi che si trovano sul cc della mamma, noi vorremo utilizzarli per pagare le pompe funebri e il becchino : abbiamo voluto dare une lucidata alla lapide, cambiare la foto di mio padre, le scritte ecc ..e le spese condominiali per lavori di facciata del condominio che si devono fare prossimamente, per dividerci poi quel che resta (se ne restano). Ma se ho ben capito quanto mi è stato riferito da mio fratello, il cc di mia madre che attualmente è bloccato deve essere ora intestato a noi eredi per poterlo « sbloccare »
La banca può occuparsene ? Pare che questo geometra polivalente possa svolgere pure le funzioni di banchiere..ma non ne sono convinta
Per terminare, qual è il costo anche approssimativo di un atto notarile per la successione ? e delle spese di successione ? Devo precisare che ho un reddito molto basso
Spero essere stata chiara, ammetto che l’italiano giuridico l’ho un po' perso.
Mi tengo a sua disposizione in caso abbia bisogno di chiarimenti.
In attesa, porgo cordiali saluti

Consulenza legale i 28/05/2020
Per agevolare la comprensione della risposta che verrà data, chiameremo Seconda colei che pone il quesito, Prima la sorella e Terzo il fratello.
Deceduta la madre, Prima, Seconda e Terzo sembrano essere gli unici soggetti chiamati per legge, nella loro qualità di figli, alla successione della de cuius.
Il patrimonio ereditario è composto da un appartamento, occupato già da qualche tempo da Prima, e da un deposito in denaro su un conto corrente bancario.

Prima, Seconda e Terzo hanno diritto a dividere quel patrimonio in tre quote esattamente eguali tra loro, e ciò perché così vuole la legge, ed in particolare l’art. 566 c.c. (quindi, ciascuno di essi avrà diritto ad un terzo dell’intero).
L’apertura della successione e la successiva accettazione dell’eredità determina una situazione di comunione che si definisce forzosa, in quanto ciascun erede non succede in un singolo e determinato bene e/o diritto, ma in una quota indivisa.
Ciò non sarebbe accaduto se la de cuius avesse in vita redatto testamento e diviso il suo patrimonio, attribuendo a ciascuno erede un determinato bene o diritto, possibilità questa prevista dal secondo comma dell’art. 588 del c.c..
Così, volendo esemplificare, la madre avrebbe potuto con suo testamento disporre dell’usufrutto della sua casa di abitazione in favore della figlia Prima, della nuda proprietà in favore della figlia Seconda e del denaro in favore del figlio Terzo.
Ciò avrebbe evitato l'insorgere della comunione ereditaria ed i figli, a seguito della pubblicazione del testamento, presentazione della denuncia di successione e successive volture catastali, sarebbe divenuti immediatamente titolari esclusivi dei singoli cespiti ereditari secondo la volontà della madre.

In un’ipotesi del genere, la soluzione proposta da Prima avrebbe potuto trovare piena attuazione, poiché, in effetti, non è il notaio che si occupa di predisporre e presentare la dichiarazione (o denuncia) di successione e di eseguire le conseguenti volture catastali, ma si tratta di una incombenza solitamente affidata dagli interessati (gli eredi) alle agenzie disbrigo pratiche, le quali, a loro volta, si appoggiano a tecnici di propria fiducia (in genere geometri).
Quindi, il geometra di fiducia della sorella, ben avrebbe potuto presentare la denuncia di successione ed eseguire le relative volture catastali, a seguito delle quali i beni sarebbero risultati intestati a ciascun erede secondo la divisione voluta dalla testatrice.

Nel caso di specie, invece, il geometra a cui si vuole rivolgere Prima potrà limitarsi a predisporre la denuncia di successione, presentarla all’Agenzia delle Entrate (dopo che sono stati eseguiti i versamenti tributari), e contestualmente eseguire le volture catastali, ma con intestazione dei beni a Prima, Seconda e Terzo in ragione di un terzo indiviso ciascuno.
Lo stesso geometra sarà sicuramente in grado di effettuare il calcolo per determinare le imposte da versare, dovendosi in tale calcolo tener conto della rendita catastale dell’immobile (per il denaro sul conto corrente non va versata alcuna imposta, a meno che il denaro lasciato in eredità non superi il milione di euro, c.d. franchigia).

L’intervento del geometra, invece, non sarà da solo sufficiente se Prima, Seconda e Terzo vogliono anche procedere alla divisione dei beni lasciati dalla madre, facoltà che ciascun coerede può esercitare in qualsiasi momento subito dopo l’apertura della successione (così dispone espressamente l’art. 713 del c.c.).
In questo caso, infatti, il geometra curerà sempre gli aspetti tecnici e burocratici, ossia la presentazione della denuncia di successione, mentre solo il notaio potrà con proprio atto pubblico sciogliere la comunione tra i coeredi, secondo la volontà che gli stessi gli andranno a manifestare.
Più precisamente, per effetto della redazione di quell’atto di divisione, Prima potrà divenire titolare del diritto di usufrutto, mentre la nuda proprietà resterà a Seconda e Terzo.
In ordine al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie e delle relative tasse, la legge dispone che l’usufruttuario è tenuto a sostenere le spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, ivi comprese le spese condominiali sempre di manutenzione ordinaria (esempio per ascensore, luce scala, e così via) e le imposte che gravano sul reddito (art. 1008 del c.c. e art. 1009 del c.c.).

Le spese straordinarie, invece, sono a carico del nudo o dei nudi proprietari, così come le imposte che gravano sulla proprietà, fatta eccezione per l’IMU che, per espressa disposizione legislativa, grava sull’usufruttuario (esempi di spese straordinarie sono riparazione del tetto, rifacimento dell’impianto idrico o elettrico, ecc.); fanno eccezione soltanto quelle spese straordinarie che siano diretta conseguenza dell’inadempimento da parte dell’usufruttuario degli obblighi di amministrazione ordinaria.

Nulla esclude, però, che le parti (usufruttuario e nudo proprietario) possano regolare diversamente nello stesso atto di divisione il regime delle spese, ponendo a carico dell’usufruttuaria Prima ogni tipo di spesa relativa all’immobile (ciò che determinerà il sorgere di una obbligazione in tal senso).

Per quanto concerne le somme giacenti sul conto corrente, le medesime potranno essere svincolate solo nel momento in cui ci si recherà in banca e si presenterà al direttore dell’istituto la denuncia di successione regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
E’ questo un adempimento che può essere delegato al geometra, ma è chiaro che la banca non consegnerà allo stesso geometra le somme di denaro, non avendo alcun titolo al riguardo.
Dunque, saranno sempre gli eredi a doversi recare in banca al fine di poter prelevare il contante ed eventualmente estinguere il rapporto di conto corrente intestato alla madre (si tenga presente che questo costituisce un atto di accettazione tacita dell’eredità).

In ordine alle spese, sia quelle relative all’atto notarile di divisione che quelle occorrenti per effettuare la denuncia di successione, non si è in condizione di poterle in alcun modo quantificare poiché, come si è prima accennato, vanno calcolate sulla base della rendita catastale che l’immobile da inserire in successione possiede.
In ogni caso, si prescinde dalla condizione reddituale degli eredi.


Alfonso Z. chiede
mercoledì 10/10/2018 - Lombardia
“Buongiorno.
Dopo essere rimasto vedovo, con una figlia, ho risposato una signora Polacca, divorziata, con due figlie.

Alla eventuale morte di mia moglie, mia figlia potrebbe avanzare delle pretese sulle proprietà di mia moglie, ubicate sia in Italia che in Polonia?
Cordialmente A. Z.”
Consulenza legale i 11/10/2018
L’art. 566 del codice civile stabilisce che al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali.
Ciò significa che ciascun figlio è erede legittimo dei propri genitori.
Laddove invece, come nel caso in esame, vi sia un figlio del coniuge superstite nato da un precedente matrimonio, esso non ha alcun titolo per rientrare nella successione legittima del secondo coniuge del proprio genitore.
In assenza di diverse disposizioni testamentarie, i figli chiamati all’eredità sono, appunto, solo quelli del genitore defunto.

Ciò precisato, in risposta alla domanda contenuta nel quesito, possiamo quindi affermare che all’eventuale morte di Sua moglie, Sua figlia non potrà avanzare alcun genere di diritto ereditario nei confronti delle proprietà di quest’ultima.
Gli unici che rientreranno infatti nell’asse ereditario della signora saranno Lei e le due figlie di Sua moglie.

Da ultimo, anche se non richiesto espressamente nel quesito, precisiamo che la circostanza della donazione di venticinquemila euro a Sua moglie, potrebbe avere rilevanza per una eventuale azione di riduzione (art. 555 c.c.) solo laddove con essa sia stata lesa la quota di legittima di Sua figlia (art. 557 c.c.).
Ma ciò potrà essere verificato ricostruendo l’asse ereditario solo all’apertura della Sua successione e non di quella Sua moglie.
Infatti, in quel caso, Sua figlia concorrerà nella successione insieme a Sua moglie.

Anna P. chiede
lunedì 26/06/2017 - Veneto
“Buon giorno espongo quanto più chiaro possibile l'esempio :

il marito muore 02/2016 lascia come testamento depositato dal notaio:

1/4 moglie premorta un anno prima 01/2015 (separati legalmente ma mai divorziati )
1/4 "compagna/badante di fiducia"
2/4 ai tre figli avuti dalla moglie ed ad un figlio avuto con la "compagna".

Domanda : 1/4 destinato alla moglie va per rappresentanza ai tre figli avuti da lei ? se no a chi spetta.”
Consulenza legale i 02/07/2017
Le norme da prendere in esame per rispondere al quesito posto sono, nell’ordine, gli artt. 548, 542, 566 e 74 c.c.
Vediamo come dall’esame di tali norme si può giungere alla soluzione del caso.

Intanto per effetto dell’art. 548 c.c. al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato, per la determinazione dei quali occorre riportarsi all’art. 542 c.c.
Quest’ultima norma dispone, al suo secondo comma, che quando il de cuius lascia coniuge e più di un figlio, ai figli è riservata complessivamente la metà del patrimonio ereditario (da dividere tra tutti in parti eguali), mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Tali quote sono state dal de cuius pienamente rispettate nel suo testamento, avendo ricevuto i quattro figli, compreso quello naturale nato fuori dal matrimonio, 2/4 dell’eredità, ossia la metà del patrimonio ereditario da dividere in parti eguali tra loro.
Risulta rispettata anche la quota di riserva spettante al coniuge separato, pari ad un quarto, mentre il quarto lasciato alla compagna/badante è la quota di cui si poteva liberamente disporre (la cosidddetta "disponibile").

Il problema che a questo punto si pone nasce dal fatto che il coniuge separato non può succedere, in quanto premorto al testatore.
Ora, occorre innanzitutto escludere la trasmissione del diritto di accettare l’eredità e la rappresentazione, e ciò per le seguenti ragioni:
  1. non si può avere trasmissione del diritto di accettazione in favore degli eredi della moglie separata in quanto questa è deceduta prima dell’apertura della successione e, quindi, nel suo patrimonio non vi è stata possibilità di entrarvi il diritto di accettare l’eredità del marito;
  2. non vi può essere rappresentazione in quanto, come è dato evincersi dalla lettura dell’art. 468 c.c., soggetti rappresentati possono essere solo:
  • i figli nella linea retta;
  • i fratelli e le sorelle nella linea collaterale
restando così la rappresentazione esclusa per il caso in cui sia il coniuge a (non volere o) non potere accettare l’eredità, come nel caso di specie.

A questo punto va detto che, se nella ricerca di un “chiamato ulteriore” non operano il meccanismo della trasmissione né quello della sostituzione nè in via ulteriore quello della rappresentazione, l'ultimo criterio per l’individuazione del chiamato all'eredità che il codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento (art. 674 c.c.)

Si tratta dell’operazione per cui la quota originariamente destinata a uno dei coeredi si “espande” in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità.

Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono però:
  1. l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;
  2. l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);
  3. la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.
Nel nostro caso manca il presupposto di cui alla lettera b), ossia l’istituzione di più eredi in una stessa quota ed in parti eguali o senza determinazione di parti.

Esclusa dunque l’operatività degli istituti giuridici cui sopra si è fatto cenno, e non avendo il testatore nulla disposto per il caso in cui uno degli eredi non possa venire alla successione, per la quota di eredità lasciata alla moglie premorta si aprirà necessariamente la successione legittima.

In particolare, tra le norme dettate dal legislatore in materia di successione legittima, troverà applicazione nello specifico quella di cui all’art. 566 c.c., la quale dispone che al padre ed alla madre succedono in parti uguali i figli.
Questa norma va poi coordinata con il disposto di cui all’art. 74 c.c., per effetto del quale i figli legittimi vengono equiparati ai figli naturali, ossia a quelli la cui nascita è avvenuta al di fuori del matrimonio (e ciò a seguito della Legge 10.12.2012 n. 219, contenente la riforma della filiazione).

Pertanto, la quota pari ad un quarto della moglie premorta andrà divisa in parti uguali tra i quattro figli del de cuius.
Ricalcolando il valore delle quote, avremo che alla compagna badante rimarranno 2/10 del patrimonio ereditario, mentre ai quattro figli andranno i restanti 8/10, da dividere in parti eguali tra loro, ossia in misura pari a 2/10 ciascuno.


Pietro D. chiede
mercoledì 20/07/2016 - Campania
“Salve sono Pietro ho 61 anni
sono tutore di mia sorella (anni 57) dal 2001 (interdetta per gravi deficienze mentali), e ho un fratello (anni 59) con cui sono andato sempre d'accordo. I nostri genitori sono morti, prima nostro padre e poi la mamma l'anno scorso (nostra sorella viveva con lei ed era a suo carico) a novembre abbiamo fatto la successione per cui tutti e tre abbiamo 1/3 della proprietà dei nostri genitori. In accordo con mio fratello, non potendo gestire la cura di nostra sorella, abbiamo deciso che rimanesse nella casa materna, prendendosi cura la badante che già tenevamo per nostra madre e per lei.
Il consulente che ci ha supportato per la pratica di successione, consigliò all'epoca di dichiarare, per mia sorella, la casa materna come prima casa, in modo da risparmiare sulle spese di successione. Però in questo modo a mia sorella è aumentato il reddito e l'INPS gli ha decurtato la pensione.
C'è una soluzione in modo che la quota di nostra sorella possa essere ripartita tra noi due fratelli e che nostra sorella continuerebbe a stare in casa come se fosse in usufrutto, senza alcun reddito in modo tale da percepire la pensione di prima ?
Grazie”
Consulenza legale i 03/08/2016
La soluzione al problema posto nel quesito è stata correttamente individuata dai fratelli dell’invalida.

Da quel che si comprende, il problema sull'erogazione della pensione è legato alla sussistenza di un reddito da fabbricato: la sorella invalida, infatti, ha beneficiato – per effetto della successione ereditaria della madre – di una quota della casa di proprietà dei genitori; in questo modo, attraverso la denuncia di successione, l’INPS ha potuto accertare un reddito prima inesistente (a nulla rileva, quindi, il fatto che si sia trattato di acquisto come “prima casa” ma unicamente che si sia acquisita la titolarità di un immobile, che costituisce un reddito a tutti gli effetti).

Sarà, quindi, opportuno e senz’altro possibile che la sorella venda la propria quota di proprietà ad uno o entrambi i fratelli e successivamente costituisca un usufrutto a proprio favore sull’abitazione in questione.

Ovviamente vanno considerate le conseguenze negative di tale operazione:
- le spese necessarie alla vendita della quota e quelle necessarie alla costituzione dell’usufrutto;
- il venir meno, per effetto della vendita, dei benefici fiscali connessi al precedente acquisto dell’abitazione come “prima casa”, con obbligo di versamento della differenza di imposta e pagamento di una sanzione non indifferente.

Non vi sono altre soluzioni purtroppo: se l’unico reddito accertato della sorella è quello derivante dalla proprietà (anche se pro quota) dell’immobile della mamma o comunque se la misura del reddito rilevante a fini dell’erogazione della pensione INPS viene superato per effetto del reddito da fabbricato, tale reddito va eliminato e l’unico modo è la vendita della quota.

Giuseppe chiede
martedì 08/05/2012 - Campania
“Buongiorno, volevo chiedere informazioni relativamente ad una successione legittima. Mia madre, defunta, non ha lasciato testamento, ella aveva come proprietà una casa dove abitava lei ed il coniuge. Gli eredi sono il coniuge e 3 figli; il coniuge vuole rifiutare le proprie spettanze. La suddivisione avverrà in parti uguali tra i 3 figli? Grazie”
Consulenza legale i 08/05/2012

Nel caso prospettato viene in rilievo innanzitutto l'art. 581 del c.c. che disciplina il concorso tra il coniuge ed i figli del defunto.

Quando infatti il de cuius lascia il coniuge superstite e più di un discendente, al coniuge spetterà 1/3 dell'eredità mentre ai discendenti andranno i 2/3.

La legge prevede la possibilità per qualsiasi chiamato di rifiutare l'eredità. Con tale rifiuto si perde di fronte a tutti la qualità di erede. E' tale quella prevista all'art. 519 del c.c., il quale prevede che la rinunzia all'eredità debba farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. La norma prosegue disponendo che la rinuncia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Di conseguenza, se il coniuge superstite volesse rifiutare la propria quota (rispettando le forme previste all'art. 519 del c.c.), questa andrebbe devoluta a tutti gli altri chiamati all'eredità. Ovvero, verrà in applicazione l'art. 522 del c.c., in base al quale la parte di colui che rinunzia si accresce ipso iure a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante (salvo il diritto di rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c. e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571 del c.c.).


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