Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19400 del 18 luglio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualitą di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integritą del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimitą, non emergendo dagli atti gią acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell'eccezione).

(massima n. 2)

La donazione indiretta č un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalitą ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalitą, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontą delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2014).

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