(massima n. 1)
L'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi).