Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8875 del 4 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La donazione modale a favore di un terzo determinato costituisce una doppia donazione, l'una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario, che realizza l'arricchimento patrimoniale di quest'ultimo attraverso l'intermediazione materiale del donatario, sicché le somme corrisposte al terzo in adempimento dell'onere non sono qualificabili a fini impositivi quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente tassabili ex art. 50 T.U.I.R. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una donazione di azienda dalla madre al figlio con la previsione dell'onere di versare ratealmente una somma a favore del padre, aveva ritenuto la tassabilità ai sensi della citata norma dell'assegno periodico corrisposto al terzo, senza valutare la natura liberale della disposizione modale emergente dallo stesso atto di donazione).

(massima n. 2)

La donazione modale a favore di un terzo determinato, caratterizzata da spirito liberale da parte del disponente, può costituire una donazione indiretta. In questo caso, il donatario agisce come longa manus del donante per eseguire l'attribuzione o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.

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