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Dizionario Giuridico

Prova (processo civile)

Che cosa significa "Prova (processo civile)"?

Si definisce prova l'insieme dei mezzi processuali necessari per fornire la dimostrazione dell'esistenza di un fatto dedotto da una delle parti. Si tratta cioè delle materiali manifestazioni dei fatti, che solitamente si formano fuori e prima del processo (prove precostituite), nonché tutti i procedimenti istruttori tesi ad acquisirne la conoscenza formati in occasione o all'interno del processo (prove costituende o semplici) nonché i loro risultati.
Nel nostro ordinamento, in materia di prova, vige il c.d. principio dispositivo (v. art. 115 del c.p.c.) come regola generale, essendo del tutto eccezionali le iniziative istruttorie del giudice (v. artt. 117, 118, 213 c.p.c). Il processo civile č inoltre regolato dal principio di libera valutazione delle prove da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.: egli deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
L'ordinamento prevede come eccezionali i casi di prova legale, che vincola il giudice alle risultanze probatorie, impedendogli di compiere autonome valutazioni (le prove legali sono la confessione, art. 2730 del c.c. e il giuramento art. 2736 del c.c.).
Inoltre, in virtù del diritto sostanziale (v. 2697 c.c. e ss.) l'onere della prova circa la fondatezza della pretesa vantata, grava, normalmente (v. art. 2698 del c.c.), su colui che propone la domanda.
In relazione all'oggetto della prova si distingue tra:
a) prova diretta: quella che ha per oggetto il fatto stesso che deve essere provato ed è immediatamente utile per il giudizio (es.: la testimonianza);
b) prova indiretta: quella che ha per oggetto un fatto diverso, dal quale, con un procedimento logico, può essere conosciuto il fatto ignoto che deve essere provato (es. le presunzioni semplici);
c) prova contraria: quella che ha per oggetto l'inesistenza del fatto che deve essere provato dalla controparte (es.: testimoniare che la persona che dovrebbe essere stata la causa di un incidente, al momento del fatto era in viaggio all'estero).
Con riferimento all'efficacia è possibile distinguere:
a) prova piena;
b) prova di verosimiglianza: si fonda di un criterio di credibilità, salvo poi, in un secondo momento, a concretarsi con un prova piena (es.: il fumus boni juris richiesto nel procedimento cautelare);
c) argomento di prova: offre soltanto elementi per la valutazione di vere prove (per es.: il comportamento delle parti).
Infine, un'ulteriore distinzione si deve effettuare in riferimento al momento in cui le prova si formano:
a) prova precostituita: formata precedentemente al processo e che quindi la parte dovrà semplicemente esibire (atto pubblico);
b) prova costituenda: viene formata nel processo attraverso l'attività detta di assunzione del mezzo di prova (per es.: la testimonianza).

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