(massima n. 1)
L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalitą risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalitą anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.