(massima n. 2)
Le donazioni indirette (o liberalità atipiche o non donative, secondo altra nomenclatura) sono contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione e sono menzionate dall'art. 737 c.c., che impone ai soggetti tenuti alla collazione di conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius per donazione "direttamente o indirettamente". Tali donazioni sono sottoposte alle norme di carattere sostanziale, come recita l'art. 809 c.c., tuttavia le stesse si sottraggono al rigido formalismo del tipico atto di liberalità.