Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5329 del 19 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di maltrattamenti in famiglia ha una propria obiettivitā giuridica, che consiste nella coscienza e volontā di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, e non si identifica, quindi, con le violenze o minacce adoperate da parte dello stesso soggetto attivo per la realizzazione dei reati sessuali. Ne segue che quando, con azioni dirette a maltrattare, si ledono volutamente altri beni, interessi o valori del soggetto passivo, oggetto di autonoma tutela penale, quale quello della libertā sessuale, di tali azioni l'agente č tenuto a rispondere in modo autonomo. (Fattispecie relativa a concorso tra il delitto di maltrattamenti e quelli di atti di libidine violenti e violenza carnale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.