Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35591 del 2 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., l'esistenza, in una casa di cura e ricovero per anziani, di un generalizzato clima di vessazione e di indifferenza nei confronti dei bisogni primari degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione degli autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilitą penale impedisce che il singolo operatore sanitario, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale omissiva, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio in termini di alleggerimento dei propri compiti. (Fattispecie relativa ad addebito di responsabilitą omissiva nei confronti di un'infermiera professionale, operante in una residenza per anziani in cui veniva fatto ricorso alla contenzione psichiatrica anche quando non strettamente necessaria).

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