Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3103 del 3 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, causati da motivi contingenti. Il delitto in questione, invero, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano, nella condotta dell'imputato, periodi di normalità o di accordo con i familiari; un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi, non fa, infatti, venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo come per ogni reato permanente, alla continuazione.

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