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Il convivente che maltratta la compagna è giustificato dalle differenze culturali e religiose del suo paese d'origine?

Il convivente che maltratta la compagna è giustificato dalle differenze culturali e religiose del suo paese d'origine?
La Cassazione si è chiesta se le particolari connotazioni culturali e religiose del proprio paese d’origine possano costituire delle valide cause di giustificazione per i delitti contro la persona e la famiglia.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8986/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di attribuire valore scriminante, in relazione ai reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di lesioni personali, alle particolari connotazioni culturali e religiose proprie del paese d’origine dell’imputato.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla condanna inflitta ad un uomo, all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, per aver commesso, ai danni della propria convivente more uxorio, i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione eccependo, in particolare, un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 51 del c.p., in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, per non essere stata attribuita rilevanza scriminante, o anche soltanto una certa valenza ai fini della dosimetria della pena, alle particolari connotazioni culturali e religiose caratteristiche del proprio paese d’origine.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso, giudicandolo infondato ed inammissibile.

Gli Ermellini hanno, infatti, ritenuto incomprensibile ed apodittica, sia in fatto che in diritto, la tesi del ricorrente per cui le gravissime condotte di maltrattamento e lesioni, a lui ascritte dai giudici di merito, avrebbero dovuto essere considerate scriminate, in quanto effetto dell'esercizio di un diritto, ai sensi dell’art. 51 del c.p., attribuendo rilievo alle proprie “differenze culturali e religiose”.

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, pertanto, ritenuto opportuno ribadire il principio di diritto, da essi già affermato in relazione ad un caso analogo, per cui “in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia, non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare, in linea con l’art. 3 Cost., la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica(Cass. Pen., n. 14960/2015).


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