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Maltrattamenti in famiglia: reato escluso in presenza di coabitazione occasionale

Maltrattamenti in famiglia: reato escluso in presenza di coabitazione occasionale
Viola il divieto di analogia in malam partem la confusione tra convivenza stabile e coabitazione occasionale ai fini dell’applicazione del reato di maltrattamenti

In sede di giudizio abbreviato il Tribunale condannava l’imputato per maltrattamenti e furto ai danni della compagna. L’uomo aveva usato continue violenze fisiche e verbali e si era appropriato di alcuni gioielli della donna. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna riconoscendo i presupposti per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 del Codice Penale.

La difesa ricorrendo in Cassazione aveva evidenziato la mancanza di uno stabile progetto di vita in comune che stigmatizzava l’unione come rapporto di coabitazione occasionale e non convivenza. Metteva inoltre l’accento sulla mancanza dell’abitualità nella condotta violenta, che si era espressa in fatti isolati e del tutto episodici e, dunque, non rientrante nell’alveo della condotta descritta nel reato di maltrattamento. Infine, la difesa evidenziava la mancata riqualificazione del reato di furto da delitto consumato a tentato, stante l’assenza della volontà di trarre profitto dalla vendita della refurtiva che è stata palesata attraverso la restituzione della stessa.

Con sentenza numero 38336 del 11 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ritiene in parte fondato il ricorso. In primis, ai fini di un’applicazione coerente del dettato normativo e del filone giurisprudenziale di maggioranza, il reato di cui all’art. 572 del Codice Penale fa espresso riferimento al convivente come soggetto passivo del reato, ovvero colui a cui la violenza è rivolta. Proprio per evitare un’applicazione analogia in malam partem non consentita nel diritto penale, tale figura non può essere parificata a quella del mero convivente occasionale, nello specifico la Corte chiarisce, che ai fini di una corretta applicazione della disposizione incriminatrice “il divieto di analogia in malam partem impone di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro possa già considerarsi, alla stregua dell'ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di convivenza...(e se)... davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest'ultima come persona appartenente alla medesima famiglia" dell'imputato ” ( Corte Cost., sent. n. 98 del 2021).

Pertanto, la corretta esegesi dell’assunto convivente presente all’interno della norma che descrive la fattispecie deve possedere i caratteri dell’abitualità e della stabile convivenza.
In relazione proprio all’abitualità della condotta la Corte d’Appello si era espressa laconicamente senza chiarire adeguatamente se, la condotta incriminata, si fosse concretizzata in maniera continuativa e con cadenza ravvicinata oppure, se le condotte violente fossero state solamente un episodio isolato, mancando in quest’ultimo caso il requisito dell’abitualità richiesto dalla norma incriminatrice.

Per quanto riguarda la condotta di furto aggravato, invece, la Corte respinge il motivo di ricorso, osservando come per la consumazione del reato di cui all’art. 624 del Codice Penale sia sufficiente che la mera disponibilità della cosa sia passata, anche per un breve periodo di tempo, all’autore del reato.
La Corte di Cassazione pertanto, rimanda alla Corte d’Appello di Bologna ai fini di un nuovo giudizio e la rideterminazione della pena per il reato di maltrattamenti.


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