Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1067 del 30 gennaio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti del delitto di cui all'art. 572 c.p. deve considerarsi «famiglia» ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto far parte della «famiglia» nel senso suesposto la zia dell'imputato che conviveva con questa in virtù di un contratto di rendita vitalizia nella forma del cosiddetto vitalizio alimentare o contratto di mantenimento, che — secondo quanto precisato dalla stessa Corte — non ha contenuto meramente economico, ma obbliga il vitaliziante anche a provvedere alle esigenze dell'altro soggetto e ad assisterlo in caso di malattia).

(massima n. 2)

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuativo ed abituale.

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