Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8510 del 18 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La materialitą del delitto di maltrattamenti in famiglia si concreta in una serie di atti lesivi dell'integritą fisica o della libertą o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene cosģ posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza; l'elemento psichico, poi si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unitą i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalitą e di accordo con il soggetto passivo.

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