Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11290 del 3 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione.

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