Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5029 del 10 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella condotta dell'agente e di accordo con i familiari. Pertanto, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi dell'integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato permanente, alla continuazione.

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