Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4904 del 16 maggio 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

Alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, del riformato diritto di famiglia e della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, non può più ritenersi lecito l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da animus corrigendi. Pertanto, l'eccesso di mezzi violenti di correzione non rientra della fattispecie di cui all'art. 571 c.p., e la differenza tra il delitto previsto da tale articolo (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) e quello previsto dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) deve essere ricercato nella condotta, e non già nell'elemento soggettivo del reato, che si atteggia in entrambe le fattispecie come dolo generico.

(massima n. 2)

Con riguardo ai bambini il termine «correzione» va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso.

(massima n. 3)

Il delitto di maltrattamenti di minore (art. 572 c.p.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché «trattare» un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c. che impone l'obbligo di «mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» e, per converso, «maltrattare» vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale, né morale di risolvere da solo.

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