Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14413 del 2 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., può concorrere (materialmente) con il reato di cui all'art. 610 stesso codice, qualora le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, anche — come nel caso di specie — con l'intento criminoso di obbligare la moglie ad abbandonare il domicilio coniugale e quindi con violazione di una obiettività giuridica (libertà psichica e morale di decisione tutelata dall'art. 610 c.p., diversa da quella tutelata dall'art. 572 predetto, che è l'assistenza famigliare in generale) (capo IV del titolo XI).

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