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Maltrattamenti: i comportamenti aggressivi della vittima non impediscono l’allontanamento del marito dalla casa familiare

Famiglia - -
Maltrattamenti: i comportamenti aggressivi della vittima non impediscono l’allontanamento del marito dalla casa familiare
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile, in astratto, anche in presenza di un comportamento non “remissivo” della persona offesa.
Con la sentenza n. 9145/2019, depositata il 1° marzo 2019, la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un uomo avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Roma aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis del c.p.p.) in relazione ai supposti reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.
In particolare, nel corso del procedimento, l’esame dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza, installato all’interno della casa coniugale, aveva evidenziato l’esistenza di un “rapporto coniugale certamente connotato da alta conflittualità reciproca”.
Proprio su questa base il marito aveva dedotto l’insussistenza di uno stato di soggezione della vittima rispetto all’indagato: stato di soggezione che, appunto, costituirebbe uno degli elementi essenziali del reato previsto dall’art. 572 del c.p.
Tuttavia la Corte di Cassazione, nel condividere la valutazione operata dal Tribunale del Riesame, ha sottolineato che anche gli eventuali comportamenti aggressivi posti in essere dalla persona offesa (consistiti, nel caso in esame, nel mordere le braccia ed afferrare i testicoli del marito) non escludono di per sé la sussistenza del delitto di maltrattamenti.
Infatti, anche una eventuale reazione ad asseriti comportamenti aggressivi della moglie non giustifica “la brutalità, il disprezzo e la sopraffazione, con cui l’indagato si è rapportato alla denunciante” emersi appunto dal materiale probatorio, che risulta essere stato attentamente valutato dal giudice del riesame.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto adeguata, allo stato, la misura cautelare adottata nei confronti dell’indagato.
Peraltro, nella sentenza in esame la Cassazione si è espressa anche sulla utilizzabilità a fini probatori delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, installato di comune accordo tra i coniugi nell’abitazione familiare.
Il dubbio era sorto, semmai, in relazione alle modalità con cui la moglie si era procurata tali immagini, e cioè filmandole col proprio cellulare dal monitor di un PC: tuttavia la Corte ha fatto proprie, anche in questo caso, le valutazioni del Tribunale del Riesame. Era emerso, infatti, che detto personal computer era non solo accessibile ad entrambi i coniugi, ma altresì ad altri abitanti e frequentatori della casa (domestici compresi).


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