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Maltrattamenti in famiglia: irrilevante che l'imputato si sia risposato con la persona offesa

Maltrattamenti in famiglia: irrilevante che l'imputato si sia risposato con la persona offesa
Secondo la Cassazione, il reato è integrato nel caso del compimento di più atti di natura vessatoria, realizzati in momenti successivi, anche se gli stessi siano siano intervallati da condotte prive della connotazione della violenza e della sopraffazione.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 9962 del 28 febbraio 2017, si è occupata di un altro interessante caso di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna di un imputato per tale reato, commesso in danno della moglie mediante ingiurie, minacce e percosse, che le avevano provocato, altresì, delle lesioni personali in almeno tre occasioni.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come il giudice di secondo grado avesse fondato la propria decisione “sulle dichiarazioni della persona offesa, senza valutare le contraddizioni intrinseche alle stesse e le divergenze rispetto alle risultanze dei certificati medici, e valorizzando indebitamente la volontà dell'imputato di non sottoporsi ad esame”.

Osservava il ricorrente, inoltre, come il giudice di secondo grado non avesse tenuto in adeguata considerazione il fatto che l’imputato “aveva ripreso la convivenza con la moglie nel settembre 2009, proprio per l'insistente richiesta della donna, ed anzi i due, siccome nel frattempo avevano divorziato, si erano addirittura risposati”.

Il ricorrente deduceva, infine, che, anche a voler ritenere sussistenti i fatti denunciati, i medesimi non integravano il reato di “maltrattamenti in famiglia”, in quanto “non sono sufficienti singoli e sporadici episodi di percosse o di lesioni, ma occorre un comportamento tale da imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione ed inferiorità della vittima”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

La Cassazione osservava, infatti, come la Corte d’appello avesse fondato la propria decisione, sia sulle dichiarazioni della persona offesa, che sicuramente non erano state animate dalla volontà di ottenere risarcimenti economici (tanto che la persona offesa non si era nemmeno costituita parte civile nel procedimento penale), sia sui certificati medici redatti dall’Ospedale nei confronti della donna, sia, infine, sul fatto che la donna si era anche rivolta ai servizi sociali, denunciando di essere stata maltrattata.

Precisava la Corte, poi, come la fattispecie fosse perfettamente riconducibile al reato di cui all’art. 572 c.p., dal momento che tale reato è integrato dal “compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, anche se gli stessi siano ripetuti soltanto per un limitato periodo di tempo (…), o siano intervallati da condotte prive della connotazione della violenza e della sopraffazione o dallo svolgimento di attività familiari persino gratificanti per la persona offesa”.

Nel caso di specie, dunque, il reato poteva dirsi integrato, dal momento che le dichiarazioni della persona offesa evidenziavano non meri episodi occasionali, bensì “una serie continuativa di condotte prevaricatorie, caratterizzate da un'unitaria volontà dell'imputato di persistere in tali atti ai danni della moglie convivente”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza di condanna resa dalla Corte d’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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