Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9595 del 5 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integritā fisica o morale, della libertā o del decoro delle persone di famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e le vittime. L'elemento psicologico č costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontā di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato.

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