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Minaccia la moglie in preda a frustrazioni personali

Minaccia la moglie in preda a frustrazioni personali
Commette reato di maltrattamenti in famiglia il marito che in preda a frustrazione minaccia la moglie di portarle via i figli e di farla licenziare.
Il Tribunale di Firenze, con una sentenza del 9 luglio 2016, si è occupato di un interessante caso di “maltrattamenti in famiglia”, di cui all’art. 572 del c.p..

Nel caso esaminato dal Tribunale, l'uomo era stato imputato per tale reato in quanto aveva più volte minacciato la moglie, con fare violento e offensivo, di portarle via i figli e di farla licenziare, facendosi consegnare, in diverse occasioni, delle somme di denaro, con la promessa di andarsene e di non farsi più vedere.

L’istruttoria espletata nel corso del procedimento aveva confermato le condotte contestate all’imputato, sulle quali erano stati in grado di riferire, altresì, dei testimoni: il complessivo quadro di riferimento aveva evidenziato la forte aggressività dell’uomo dovuta a frustrazioni personali riversate sulla moglie.

Il Tribunale, infatti, pronunciandosi sul punto, aveva evidenziato come le condotte contestate all’imputato fossero dovute al malessere patito del marito per aver perso il lavoro, nonché all’abuso di alcol, all’uso di stupefacenti e alla gelosia per la presunta relazione extraconiugale della moglie.

Tuttavia, il Tribunale rilevava come tali circostanze non escludessero l’integrazione del reato di cui all’art. 572 del c.p., dal momento che l’imputato “consapevolmente e volontariamente” aveva posto in essere le condotte integranti il reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo il Tribunale, in particolare, l’aggressività manifestata dal marito nei confronti della moglie evidenziava chiaramente che lo stesso fosse stato “in preda ad un furore ed una reattività incontenibile”, ma ciò non consentiva affatto di “escludere (…) l’elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti posto in essere nei confronti della moglie, nel concreto vittima di violenze e minacce e sopraffatta dal terrore indottole” da tali comportamenti.

Il Giudice, in ogni caso, riteneva di dover riconoscere all’imputato le attenuanti generiche, in ragione del fatto che “le condotte delittuose sono state poste in essere, dall'imputato, in un contesto caratterizzato da dolorose esperienze familiari alle spalle e dalla improvvisa perdita di una stabile occupazione lavorativa nonché in ragione del fatto che l'imputato è riuscito, ad oggi, ad assicurare una regolare contribuzione al mantenimento dei figli e a mantenere contatti con loro sia pure alla presenza della madre e presso la ex casa familiare”.

Alla luce di tutte tali considerazioni, il Tribunale riteneva di dover condannare l’imputato per il reato di cui all’art. 572 del c.p., riconoscendo, altresì, il diritto della moglie al risarcimento del danno subito, quantificato in € 20.000.


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