Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3020 del 8 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella nozione di «maltrattamenti» rientrano i fatti lesivi della integritą fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignitą della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.

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