Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32363 del 30 settembre 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale. Detta rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei termini. (Nella specie la tacita rinuncia è stata desunta nell'ipotesi in cui, validamente notificato l'avviso, ex art. 415 bis, c.p.p., alla persona sottoposta alle indagini, quest'ultima abbia fatto richiesta di essere sottoposta ad interrogatorio, presentandosi al P.M., accompagnata dal difensore, in periodo di sospensione feriale)

(massima n. 2)

La richiesta di rinvio a giudizio è nulla ex art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234) se non preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari completo degli avvertimenti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p., ma la detta nullità non ricorre nell'ipotesi in cui detto avviso sia validamente notificato all'indagato e l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo in quanto quest'ultimo, pur essendosi presentato, si sia rifiutato di rispondere.

(massima n. 3)

Non sussiste rapporto di specialità (art. 15 c.p.) tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo status libertatis dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nell'ipotesi dell'art. 572 c.p. è necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere.

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