Cass. civ. n. 190/2022
Il principio di ultrattivitā del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della societā dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della societā estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchč quest'ultima, legittimamente, puō notificare alla societā, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).
Cass. civ. n. 38735/2021
La falsitā materiale della procura alle liti non č riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invaliditā assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validitā dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilitā di sanatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018).
Cass. civ. n. 25794/2021
Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalitā della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non č sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimitā) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014).
Cass. civ. n. 24893/2021
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una societā venga rilasciata da un soggetto nella qualitā di procuratore speciale in virtų dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilitā del controllo, da parte del giudice di legittimitā, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilitā del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della societā ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019).
Cass. civ. n. 12183/2021
In caso di morte o perdita di capacitā della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattivitā del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando cosė stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore č abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni giā maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilitā dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018).
Cass. civ. n. 7765/2021
La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validitā della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilitā di individuazione della sua provenienza e, perciō, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolaritā dei poteri spesi. Da ciō consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una societā, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non puō di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullitā dell'atto processuale cui accede siffatta procura. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019).
Cass. civ. n. 5067/2021
In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullitā, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identitā di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016).
Cass. civ. n. 10450/2020
La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, č negozio autonomo rispetto ad essa, e non č con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sė che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullitā del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed č sempre un "prius" logico dell'attivitā svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).
Cass. civ. n. 7037/2020
Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017).
Cass. civ. n. 2087/2020
In tema di giudizio di legittimitā, l'ultrattivitā del mandato in origine conferita al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualitā della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioč l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore č invalida ma tale invaliditā integra una mera nullitā, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi - in caso carenza di attivitā difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma. (Ordina rinnovazione notifica).
Cass. civ. n. 1143/2020
Nel caso in cui tra due o pių parti sussista un conflitto di interessi, č inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, č rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018).
Cass. civ. n. 214/2020
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontā della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui č espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2013).
Cass. civ. n. 34748/2019
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolaritā, che non comporta la nullitā della procura "ad litem", perchč tale nullitā non č comminata dalla legge, né detta formalitā incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/07/2014).
Cass. civ. n. 34259/2019
Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullitā della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posterioritā del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza č menzionata, mentre l'anterioritā rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.
Cass. civ. n. 32880/2019
La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della societā abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava.
Cass. civ. n. 8930/2019
L'illeggibilitā della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullitā dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullitā di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo cosė carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunositā dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilitā della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).
Cass. civ. n. 28203/2018
Ai fini della validitā della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, quale č la societā a responsabilitā limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullitā della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Cass. civ. n. 20638/2018
In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, č valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c..
Cass. civ. n. 26338/2017
Č affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente allatto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto lart. 83, comma 3, c.p.c., non puō essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, pių in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dallart. 6, par. 1, della CEDU, che puō essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dellart. 83 c.p.c., latto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed allimpugnazione).
Cass. civ. n. 20950/2017
Ove pių parti abbiano conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invaliditā del mandato puō essere non solo attuale, ma anche potenziale; tale potenzialitā, tuttavia, va intesa non come astratta eventualitā, bensė in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori convenuti dal committente nel giudizio di responsabilitā per danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di detto conflitto, essendo in contestazione non giā il riparto di responsabilitā tra i due professionisti ma, con difese comuni ad entrambi,la fondatezza della pretesa attorea).
Cass. civ. n. 17216/2017
Il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica č irrilevante rispetto alla regolaritā del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciō vale ad escludere l'idoneitā del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il legale rappresentante dellINPS fosse diverso da quello che aveva conferito la procura).
Cass. civ. n. 16634/2017
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una societā esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualitā di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dallintestazione dellatto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresė priva, nelluno o nellaltra, dellindicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, č affetta da nullitā relativa, che la controparte puō tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando, cosė, listante d'integrare con la prima replica la lacunositā dellatto iniziale, mediante chiara e non pių rettificabile notizia del nome dellautore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, cosė come in ipotesi di inadeguatezza o tardivitā di tale integrazione, si verifica invaliditā della procura ed inammissibilitā dellatto cui essa accede.
Cass. civ. n. 14276/2017
In tema di attivitā professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" č un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che č proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non č indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attivitā processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato puō essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Cass. civ. n. 10937/2017
In virtų del principio di strumentalitā delle forme di cui allart. 156, comma 3, c.p.c. e dellesigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dellintestazione del ricorso, č valida la procura conferita da una societā e dal suo legale rappresentante in proprio, benchč priva dellindicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia apposto un timbro recante la denominazione della societā e lindicazione lamministratore unico, sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale rappresentante anche in proprio.
Cass. civ. n. 8821/2017
La procura conferita al difensore dall'amministratore di una societā di capitali "per ogni stato e grado della causa" č valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformitā al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non č causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.
Cass. civ. n. 19223/2015
La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché il procuratore del convenuto ha la facoltā di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo.
Cass. civ. n. 15538/2015
L'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., nell'attribuire alla parte la facoltā di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato cosė conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialitā del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l'eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto pių ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell'intestazione dell'atto di gravame.
Cass. civ. n. 14634/2015
Qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non puō assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto.
Cass. civ. n. 11165/2015
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autoritā consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformitā alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, č nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attivitā certificativa svolta dal notaio, e cioč l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identitā, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Cass. civ. n. 8489/2015
La procura rilasciata al difensore da una persona giuridica č valida quando nell'intestazione dell'atto processuale, nonché nel testo del mandato a suo margine, siano indicate le persone che rappresentano l'ente, la sottoscrizione delle quali risulti autenticata dal legale, ancorché non sia fatta menzione della fonte dei loro poteri di rappresentanza, potendo il destinatario dell'atto verificare, dal registro delle imprese, l'effettiva spettanza di tali poteri ai soggetti conferenti il mandato difensivo.
Cass. civ. n. 7179/2015
L'illeggibilitā della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con cui sta in giudizio una societā, esattamente indicata con la sua denominazione, č irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto o anche quando sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Cass. civ. n. 2460/2015
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale al difensore puō essere apposta, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., solo a margine o in calce degli atti ivi indicati (ossia del ricorso e del controricorso, nonché della memoria di nomina del nuovo difensore) in aggiunta o - per i giudizi instaurati successivamente alla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 27548/2014
La decifrabilitā della sottoscrizione della procura alle liti non č requisito di validitā dell'atto ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo.
Cass. civ. n. 25797/2014
Nel caso di mandato alle liti conferito in favore di una pluralitā di difensori, deve presumersi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontā dei mandanti, la pienezza ed autonomia dei poteri di rappresentanza processuale disgiunta ad entrambi i difensori. Ne consegue che č irrilevante, ai fini del venir meno di tali poteri, il conferimento, per la chiamata in causa di un terzo, di una nuova e non necessaria procura ad uno solo dei difensori medesimi.
Cass. civ. n. 23390/2014
Qualora la procura alle liti sia apposta a margine di un atto processuale si presume - sino a prova contraria - che il luogo e la data di rilascio coincidano con quelli indicati sull'atto.
Cass. civ. n. 21840/2014
La nullitā della delega professionale priva di forma scritta puō essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte soltanto prima del compimento dell'atto demandato al sostituto, mentre, successivamente ad esso, puō essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse č previsto il requisito di forma, ossia da quella il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito.
Cass. civ. n. 21018/2014
La procura "ad litem" in cui manchi il nome del difensore non č nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui č inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attivitā processuali da lui compiute, cosė come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo.
Cass. civ. n. 20563/2014
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicitā legale, la controparte che lo contesti č tenuta a provare l'irregolaritā dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validitā e l'efficacia del proprio operato.
Cass. civ. n. 19331/2014
La revoca della procura alle liti puō avvenire anche "per facta concludentia" come nel caso in cui la parte, che abbia la qualitā necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, decida di costituirsi in giudizio personalmente, nonostante abbia in precedenza conferito mandato alle liti ad altro difensore
Cass. civ. n. 16366/2014
L'illeggibilitā della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del sindaco che l'ha conferita non comportano la nullitā della procura e la conseguente inammissibilitā del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso incidentale), atteso che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualitā di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltā presso lo stesso ente, sicchč spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica.
Cass. civ. n. 986/2014
La procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente, č valida atteso che a norma dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., la procura alle liti puō essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario Ŧpuō rogare tutti i contratti nei quali l'ente č parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'enteŧ.
Cass. civ. n. 26060/2013
Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria.
Cass. civ. n. 25036/2013
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una societā esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualitā di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresė priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, č affetta da nullitā relativa, che la controparte puō tempestivamente opporre ex art. 157, secondo comma, c.p.c., onerando, cosė, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunositā dell'atto iniziale, mediante chiara e non pių rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, cosė come in ipotesi di inadeguatezza o tardivitā di tale integrazione, si verifica invaliditā della procura ed inammissibilitā dell'atto cui essa accede.
Cass. civ. n. 19966/2013
Č nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune, non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la sottoscrizione di atti negoziali.
Cass. civ. n. 17697/2013
La ratifica degli atti compiuti dal "falsus procurator" non opera nel campo processuale, né, fuori dal caso previsto dall'art. 125 cod. proc. civ., in caso di procura alle liti, e, pertanto, non comporta la sanatoria delle decadenze nel frattempo intervenute.
Cass. civ. n. 16881/2013
La regola dell'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l'affare altrui, quest'ultima essendo disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti c.c..
Cass. civ. n. 6712/2013
Ai fini della validitā della procura al difensore da parte di una persona giuridica, quando nelle premesse dell'atto č fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non č necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullitā della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illegibilitā della firma, se questa possieda una precisa individualitā propria e sia stata autenticata dal difensore.
Cass. civ. n. 798/2013
Se venga eccepito soltanto nella comparsa conclusionale il difetto del potere rappresentativo in capo alla persona che, per conto di una societā di capitali, ha conferito il mandato alle liti, quest'ultima puō legittimamente indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza nella memoria di replica ed allegarvi i documenti giustificativi.
Cass. civ. n. 18915/2012
La mancanza di data non produce nullitā della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posterioritā del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza č menzionata, mentre l'anterioritā rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.
Cass. civ. n. 13204/2012
L'attivitā processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito č nulla ed il relativo vizio č rilevabile d'ufficio, investendo la validitā della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati.
Cass. civ. n. 6497/2012
Nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto (nella specie, atto d'appello) formato a nome di una societā non risulti indicato - né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto - come legale rappresentante della societā, o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della societā, si configura la nullitā della procura e l'inammissibilitā dell'atto cui questa accede, giacchč, non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettivitā della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendone carente la motivazione, laddove dichiarava identificabile il nominativo del conferente la procura a margine, senza tuttavia esplicitare, neppure "per relationem", il nominativo che asseriva leggibile).
Cass. civ. n. 6337/2012
L'illeggibilitā della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto col quale sta in giudizio l'INAIL, č irrilevante qualora l'atto stesso, unitariamente inteso, enunci trattarsi del direttore della sede provinciale dell'Istituto, atteso che, per un verso, č agevole riscontrare quale persona fisica abbia la carica di direttore di una sede dell'INAIL in un determinato periodo e che, per altro verso, il dirigente dell'ufficio periferico, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 748 del 1972 e dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985, applicabili "ratione temporis", ha la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nell'ambito delle proprie attribuzioni.
Cass. civ. n. 6282/2012
La procura alle liti conferita all'avvocato per l'esercizio dell'azione revocatoria puō legittimare il difensore (se conferita "per ogni fase del giudizio") ad agire "in executivis" nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio intrapreso dal creditore ai sensi degli artt. 2901 e segg. cod. civ. Se, invece, l'esecuzione deve essere promossa nei confronti del terzo, che, nelle more del giudizio di revocazione, abbia subacquistato il bene oggetto dell'atto revocato e che non abbia partecipato a detto giudizio, sarā necessaria una nuova procura al difensore, a nulla rilevando che la sentenza sia opponibile anche al terzo proprietario, siccome trascritta prima della trascrizione del subacquisto da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4345/2012
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltā di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, primo comma, dello stesso codice, con la conseguenza che questa puō essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchč non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori.
Cass. civ. n. 4199/2012
L'illeggibilitā della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una societā, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, č irrilevante e ciō non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualitā di "legale rappresentante", si determina nullitā relativa, che la controparte puō opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo cosė carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunositā dell'atto iniziale, mediante chiara e non pių rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invaliditā della procura ed inammissibilitā dell'atto cui accede.
Cass. civ. n. 28839/2011
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d'appello ai sensi della legge n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresė l'indicazione del giudice adito; la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa invero ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dā luogo alla presunzione di riferibilitā della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l'introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito.
Cass. civ. n. 27340/2011
In tema di capacitā processuale delle persone giuridiche, la circostanza che la persona fisica titolare della rappresentanza della societā che agisce in giudizio abbia, nel sottoscrivere la procura a margine della citazione, omesso di menzionare la sua qualitā di rappresentante, non č causa d'invaliditā della procura stessa, ove del potere rappresentativo sia stata fatta menzione nelle premesse dell'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 23777/2011
La procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all'atto introduttivo č valida, avendo l'art. 1 della legge n. 141 del 1997, che ha modificato l'art. 83, terzo comma, c.p.c., parificato tale procura a quella in calce, la quale, come quella a margine, č sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede, non rilevando la diversitā dei caratteri a stampa dei due atti, né altri requisiti di forma nessuno dei quali č prescritto a pena di nullitā. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato la nullitā della procura per la natura seriale del ricorso, per equa riparazione, cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi il conferimento dei poteri, valutando in particolare anche altri elementi quali lo spazio in bianco prima della congiunzione materiale, l'omessa numerazione progressiva, la mancanza di data).
Cass. civ. n. 21399/2011
La procura alle liti conferita dagli organi di un consorzio (nella specie, azienda consortile di gestione del servizio idrico) continua a produrre effetti anche per il soggetto (societā per azioni) nel quale il consorzio preesistente, non estintosi, si č trasformato, ex art. 60 della legge n. 142 del 1990, con conseguente validitā della procura al difensore e legittimazione sostanziale ad agire ed impugnare anche per conto della societā.
Cass. civ. n. 19027/2011
In materia di difesa della P.A., qualora l'autoritā amministrativa sia rappresentata in giudizio da un funzionario delegato, non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolaritā della costituzione del delegato, la sottoscrizione del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualitā. Ciō in conformitā del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro uffici si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimitā degli atti amministrativi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 17693/2011
L'elencazione degli atti sui quali puō essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicchč la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta ad altro, puō essere effettuata - in ragione della diversa e pių ampia portata dell'attivitā difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalitā che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, che determini l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, purchč da esso risulti la volontā inequivoca della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolaritā della procura. (Fattispecie relativa a procura a nuovo difensore apposta in calce alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello).
Cass. civ. n. 665/2011
Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano č consentito il rilascio del mandato "ad litem" nella forma prevista dall'art. 83 c.p.c., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validitā della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria puō deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell'estero della parte onerata), puō ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura.
Cass. civ. n. 25157/2010
Č valida ed efficace la procura alle liti conferita dal liquidatore di una societā (nella specie societā a responsabilitā limitata), munito di potere rappresentativo, a nulla rilevando che egli abbia dichiarato di agire nella veste di "amministratore" della societā (carica ricoperta prima dell'apertura della fase di liquidazione). Ai fini di stabilire la legittimazione processuale del soggetto che rappresenta la societā, infatti, occorre fare riferimento non alla qualitā dichiarata, ma a quella effettiva di colui il quale svolge funzioni di amministratore o di liquidatore.
Cass. civ. n. 23261/2010
In tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa d'impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtų della presunzione di legittimitā degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi; pertanto, č valida la procura conferita dal vice-sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco.
Cass. civ. n. 10813/2010
La procura "ad litem" al difensore (nella specie per l'assistenza tecnica davanti al giudice tributario), rilasciata in primo grado impiegando l'espressione "per il presente giudizio", o altra equivalente, vale ad abilitare il difensore medesimo altresė alla proposizione dell'appello, senza necessitā del conferimento di un'ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di elementi limitativi.
Cass. civ. n. 8903/2010
La mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullitā dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso č inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivitā processuali da lui compiute. (Nella specie la S.C. ha considerato valida la procura apposta nella copia notificata di un decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione del difensore, ritenendo quest'ultimo fosse chiaramente individuabile nel nominativo dell'avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura, contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che, successivamente, si era effettivamente costituito in giudizio, depositando tale copia notificata munita della procura).
Cass. civ. n. 7331/2010
L'illeggibilitā della firma della persona fisica che ha conferito la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio promosso da una societā in accomandita semplice, non incide sulla validitā della procura, in quanto essa si presume apposta, fino a comprovata smentita, dal socio accomandatario, che č il legale rappresentante dell'ente, esattamente indicato con nome e cognome nella denominazione sociale.
Cass. civ. n. 19867/2009
Il ricorso previsto dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, puō essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza č stata disposta, senza necessitā di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltā di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale č innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione č stata disposta la consulenza.
Cass. civ. n. 16392/2009
Ogni questione relativa all'esistenza e alla validitā della procura rilasciata al difensore deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito; ne consegue che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest'ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia privo di "ius postulandi" non č idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchč quella riconvenzionale debba ritenersi come non proposta per l'eccepita mancanza di procura.
Cass. civ. n. 3362/2009
Qualora la firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell'atto con cui sta in giudizio una persona giuridica, sia leggibile, spetta alla controparte contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale, imponendo il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non giā alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che č quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito.
Cass. civ. n. 28942/2008
Il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrā concedere il termine nell'unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui puō essere agevole produrre una copia. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto che la presunzione di esistenza e tempestivitā della procura, derivante dall'accettazione degli atti da parte della cancelleria, dovesse considerarsi superata in virtų della mancata apposizione della procura medesima sulla comparsa di costituzione ovvero sulla copia dell'appello notificata dalla controparte, accompagnata dall'assenza di una procura idonea al conferimento di poteri rappresentativi anche al giudizio di appello nell'atto di citazione allegato al fascicolo di primo grado).
Cass. civ. n. 28662/2008
In tema di rappresentanza processuale degli enti locali, l'indicazione, nella procura rilasciata dal sindaco, dell'esistenza di una delibera e dei suoi estremi, deve ritenersi sufficiente ai fini della legittimazione, senza che tale delibera debba essere esaminata, divenendo ciō necessario solo nell'ipotesi in cui sia esplicitamente e specificatamente contestata l'esistenza di essa o la sua validitā e la contestazione sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine alla effettiva esistenza della qualitā spesa dal rappresentante e dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.
Cass. civ. n. 27282/2008
La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede ; essa, pertanto, non puō essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato valida l'autenticazione, compiuta da un avvocato italiano, della firma apposta nell'intestazione dell'atto di impugnazione dai ricorrenti in California, giā autenticata da notaio statunitense con atto mancante, perō, dell'indispensabile formalitā della apostille ).
Cass. civ. n. 26935/2008
Il principio della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, sulla regolaritā del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, trova applicazione anche quando il mutamento avvenga dopo che la procura sia stata rilasciata, ma prima che il processo (o il grado del processo) sia attivato con il deposito in cancelleria o con la notificazione dell'atto.
Cass. civ. n. 20061/2008
La procura alle liti esige, per la sua validitā, l'indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita, od almeno che tale nominativo sia desumibile dal contesto dell'atto, come allorché sia apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio. Quando, invece, la procura sia apposta in calce alla copia notificata di un atto ex adverso l'omessa indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita č causa di nullitā, a nulla rilevando che la sottoscrizione della procura risulti autenticata dal difensore.
Cass. civ. n. 3410/2008
Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, č disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validitā del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci occorrendo, perō, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento č stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identitā del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno accolto l'eccezione di inammissibilitā del controricorso per nullitā della procura speciale rilasciata in Panama e autenticata in Lussemburgo da un notaio in data successiva).
Cass. civ. n. 24743/2007
Poiché l'atto con il quale č conferita la procura alle liti ha natura processuale, l'inosservanza delle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. non comporta, a norma dell'art. 156 dello stesso codice di rito, nullitā ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioč, il controllo della certezza, provenienza e tempestivitā della procura medesima. Ne consegue che la procura al difensore per il giudizio di appello č validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, purché sia depositata al momento della costituzione in giudizio.
Cass. civ. n. 23724/2007
Ai fini della validitā della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica č sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualitā allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati.
Cass. civ. n. 18187/2007
La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento per la cui attestazione č sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio; da tale circostanza risulta provato altresė il requisito della certezza dell'autografia della parte e della posterioritā della data del mandato rispetto sia alla sentenza impugnata che alla notifica dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 14749/2007
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall'art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell'apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non puō essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilitā di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non č rilasciata contestualmente a tali atti, č necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del suddetto art. 83, cioč con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme consegue l'inammissibilitā del ricorso (come nella specie, in cui la procura era risultata conferita in calce alla sentenza di appello allegata al precetto successivamente intimato e notificato).
Cass. civ. n. 5840/2007
Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validitā. (Nella specie la procura speciale del ricorso per cassazione proposto da un cittadino svizzero non recava l'indicazione del luogo in cui essa era stata conferita; sulla base dell'enunciato principio la Suprema Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilitā formulata dalla societā controricorrente).
Cass. civ. n. 15879/2006
La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullitā dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la Ŧvocatio in iusŧ e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilitā di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.
Cass. civ. n. 13018/2006
La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validitā della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilitā di individuazione della sua provenienza e, perciō, di controllo (anche aliunde) dell'effettiva titolaritā dei poteri spesi. Da ciō consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una societā, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce come precisato anche alla legittimazione e non puō di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullitā dell'atto processuale cui accede siffatta procura.
Cass. civ. n. 10312/2006
Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, č disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validitā del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, perō, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento č stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identitā del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno rigettato l'eccezione di inammissibilitā del ricorso per nullitā della procura, rilevando che quest'ultima era stata validamente conferita con atto redatto in conformitā alla lex loci nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e nell'efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale, essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica del rispetto del precetto della lex fori italiana, che dall'autenticazione notarile era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l'identitā dei sottoscrittori, anche se poi era risultato ma irrilevantemente ai fini della ritualitā del rilascio della procura che tale autenticazione non era stata redatta nello stesso giorno in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensė successivamente).
Cass. civ. n. 5505/2006
L'incertezza sulla identitā di colui che sottoscrive la procura di una persona giuridica, pur pregiudicando l'avversario, in quanto gli preclude in radice il controllo sulla sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della societā, non rientra tra le nullitā assolute ma fra quelle relative, le quali, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., sono opponibili soltanto dal destinatario dell'atto, con la prima istanza o difesa successiva. Ne consegue che tale nullitā non č eccepibile per la prima volta in appello se il vizio riguardi una procura contestualmente rilasciata sia per il primo grado che per l'appello, senza che con la prima difesa la nullitā sia stata opposta.
Cass. civ. n. 5134/2006
La decifrabilitā della sottoscrizione della procura alle liti non č requisito di validitā dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciō consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilitā della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore.
Cass. civ. n. 21350/2005
Nel caso in cui tra due o pių parti sussista conflitto di interessi attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione č inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciō anche in ipotesi di simultaneus processus dato che il difensore non puō svolgere contemporaneamente attivitā difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti; peraltro, il carattere dell'attualitā del conflitto puō anche venire meno, ma a detto fine č necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi č stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto da uno stesso difensore per pių parti che versavano in una situazione di conflitto di interessi).
Cass. civ. n. 12741/2005
In tema di procedimento civile, se č vero che la costituzione in giudizio di pių parti, per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito mandato con unico atto dalle medesime parti sottoscritto, č valida solo quando fra le stesse non vi sia conflitto di interessi (il quale puō essere non solo attuale ma anche virtuale), č altrettanto vero che la potenzialitā del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualitā, bensė in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie č stata esclusa l'esistenza di un reale conflitto di interessi, avendo le parti legate da stretti vincoli di parentela e dalla sopravvenuta comunanza di interessi precisato in sede di gravame le conclusioni con subordinazione della domanda dell'una rispetto a quella, potenzialmente contrapposta, delle altre, tenuto conto che le domande stesse avevano avuto ad oggetto la rivendicazione del medesimo immobile).
Cass. civ. n. 9719/2005
La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c. (nel caso di specie sull'ordinanza ingiunzione) resta valida, in quanto diretta al fine di proporre opposizione a tale atto, se la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestivitā (nella specie le contestazioni sono state sollevate solo davanti alla Corte Cass.).
Cass. civ. n. 4814/2005
L'illeggibilitā della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una societā esattamente indicata con la sua denominazione, č irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualitā di legale rappresentante, si determina nullitā relativa, che la controparte puō opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo cosė carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunositā dell'atto iniziale, mediante chiara e non piú rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invaliditā della procura ed inammissibilitā dell'atto cui accede.
Cass. civ. n. 3872/2005
Il rilascio della procura alle liti da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza di una persona giuridica determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione (del quale la procura non costituisce requisito essenziale), con la conseguenza che quest'ultimo č idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere. Ne deriva ulteriormente che la sentenza conclusiva del processo č nulla per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del processo stesso, ma non inesistente, e che essa, per effetto del principio della conversione dei motivi di nullitā in motivi di gravame, č suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo (non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis consentiti soltanto nel caso di inesistenza della sentenza).
Cass. civ. n. 561/2005
L'elezione di domicilio atto giuridico unilaterale recettizio č ontologicamente distinto alla procura cui accede e non č pertanto, requisito di validitā del mandato ad litem
Cass. civ. n. 22285/2004
Per la validitā della procura al difensore conferita con un atto separato da quelli indicati dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. in quanto l'art. 125, secondo comma, c.p.c. consente il conferimento della procura con atto successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, purchč anteriore alla costituzione della parte rappresentata in giudizio č necessario che l'autografia della firma di quest'ultima sia attestata dal notaio, pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, mentre č inidonea l'attestazione del difensore, perchč tale potere gli spetta soltanto se la procura gli č conferita al momento, e quindi in uno degli atti indicati dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 16266/2004
Una procura alle liti rilasciata con atto separato aggiunto all'atto giudiziale e sottoscritta con crocesegno non č suscettibile di autenticazione da parte di un impiegato comunale, sia perché la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini dell'individuazione dell'autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, le generalitā del soggetto che conferisce la procura, sia perché, comunque, un impiegato comunale non puō validamente autenticare sottoscrizioni di atti come la procura alle liti diversi da quelli rivolti alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento amministrativo né, a maggior ragione, redigere un atto pubblico contenente una manifestazione di volontā negoziale resa da una persona incapace di sottoscrivere.
Cass. civ. n. 12821/2004
Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, č disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validitā del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci occorre perō che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento č stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto francese non conosce l'istituto dell'autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. Ŧautentica minoreŧ consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).
Cass. civ. n. 11326/2004
La procura č atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale (quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale, da valutarsi con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, non potendo l'eventuale relativo iniziale difetto essere sanato mediante successiva ratifica), che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile in ordine alle eventuali omissioni ed incongruitā argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invero un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimitā.
Cass. civ. n. 10913/2004
Con riguardo all'attivitā degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro attivitā, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattivitā, determinando il venir meno altresė della elezione di domicilio, con conseguente ritualitā della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente.
Cass. civ. n. 7731/2004
Il requisito, posto dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessitā di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilitā della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che, ai fini della validitā della procura, non č richiesto che il rilascio di essa su fuglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell'ultima pagina dell'atto cui accede, né che la procura, sia stata redatta nelle prime righe del foglio separato.
Cass. civ. n. 5463/2004
In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, ferma rimanendo la esclusiva spettanza al sindaco e non anche ai dirigenti dell'ente del potere di rappresentanza processuale del Comune, deve ritenersi legittimo il rilascio della procura alle liti al difensore da parte di un dirigente comunale (nella fattispecie, il funzionario titolare dell'Ŧufficio tributiŧ) in virtų di delega sindacale all'esercizio del suddetto potere, allorché la delega contenga la specificazione, attraverso il richiamo ai soli affari di competenza dell'ufficio di cui il dirigente sia responsabile in ordine ai quali č perciō dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale chiaramente attribuitigli dall'art. 107 del citato D.L.vo n. 267 del 2000 dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciō consente, infatti, di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza della delega sindacale, sia che si sia realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell'ente.
Cass. civ. n. 17873/2003
In tema di procedimento civile, la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa, pur potendo essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, terzo comma c.p.c. (purché evidenzi inequivocabilmente la volontā della parte di conferire la procura), deve porsi in essere in un atto determinante l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, atteso che la natura processuale dello stesso ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura č stata rilasciata.
Cass. civ. n. 16991/2003
Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non č stato indicato, cosė nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, né l'organo titolare del potere di rappresentanze, né il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, č affetta da nullitā assoluta, la quale non č sanabile né attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 c.p.c., né mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimitā (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito).
Cass. civ. n. 16103/2003
Il principio secondo cui la persona fisica che, nella sua qualitā di legale rappresentante della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualitā, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualitā fornire la relativa prova negativa, con la conseguenza che, ove manchi tale contestazione la rappresentanza processuale si stabilizza e la relativa questione non č pių proponibile in cassazione, trova applicazione anche nel caso in cui la persona giuridica sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempreché l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestā dall'atto costitutivo o dallo statuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata veniva censurata deducendosi per la prima volta che il legale rappresentante delle FF.SS. Spa non avesse il potere di nominare un procuratore speciale).
Cass. civ. n. 12131/2003
In tema di procura alle liti rilasciata nell'interesse di societā per azioni, ove la controparte eccepisca il difetto di rappresentanza della societā in capo al soggetto che abbia conferito la procura, č onere della societā medesima fornire la documentazione idonea a provare detta titolaritā, e ciō indipendentemente dal riferimento, contenuto nella procura ad litem a margine del ricorso introduttivo, all'atto notarile, come dall'apposizione della firma per autenticazione da parte del difensore.
Cass. civ. n. 12080/2003
Ai sensi dell'art. 83, c.p.c. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante spillatura), non incidendo sulla sua validitā la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura č idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilitā della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresė irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza č legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto de quo con quella del deposito del ricorso.
Cass. civ. n. 7772/2003
L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. (e, cioč di un atto di parte) č soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione, nel quale si č formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo.
Cass. civ. n. 444/2003
In materia di procedimento civile, l'espressione atto cui si riferisce contemplata nel periodo (introdotto dall'art. 1 legge n. 141 del 1997) recato dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. (secondo cui la La procura si considera apposto in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia perō congiunto materialmente all'atto cui si riferisce) va intesa con riferimento ad uno qualsiasi degli atti elencati dalla prima parte dello stesso comma dell'articolo modificato, senza che sia possibile restringerne la portata ai soli atti formati dal procuratore cui il potere di rappresentanza processuale sia stato conferito (con il negozio contenuto su foglio separato).
Cass. civ. n. 17550/2002
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti č il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco č attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioč soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.
Cass. civ. n. 13761/2002
In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui questa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilitā della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica.
Cass. civ. n. 9252/2002
La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolaritā del contraddittorio, che č validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.
Cass. civ. n. 7186/2002
La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte ovvero con sottoscrizione falsa determina l'inesistenza di tale atto, non dell'atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo č idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, č nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed č perciō suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio e dell'exceptio nullitatis, consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza.
Cass. civ. n. 5136/2002
La persona fisica che, nella qualitā di organo della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualitā allorché la controparte, non avendo eccepito o contestato alcunché al riguardo, abbia impostato un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo; né, in tal caso, il giudice il quale deve rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale delle parti č tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza di detta qualitā, a meno che dagli atti prodotti risultino elementi che valgano a convincerlo dell'assenza del potere rappresentativo.
Cass. civ. n. 3279/2002
Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., l'illeggibilitā del nome della persona fisica, legale rappresentante di un ente collettivo, che conferisce la procura alle liti, rende invalida la procura stessa, salvo che sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti giā esistenti al momento del conferimento, il riferimento dalla giā indicata qualitā di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica.
Cass. civ. n. 3116/2002
Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualitā di legale rappresentante di una persona giuridica incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, atto di citazione in primo grado dinanzi al tribunale) allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti giā esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualitā ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l'eventuale illeggibilitā della firma non inficia la validitā della procura stessa allorché detta firma sia identica a quella risultante da atti giā esistenti al momento del conferimento e ritualmente prodotti dalla parte.
Cass. civ. n. 15977/2001
La procura costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l'attivitā processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura č inesistente; pertanto, la nullitā della procura, in quanto inidonea al raggiungimento dello scopo cui č destinata, č rilevabile d'ufficio dal giudice e tale pronuncia non č censurabile sotto il profilo del vizio dell'ultrapetizione.
Cass. civ. n. 6815/2001
Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacitā della persona fisica che conferisce la procura in qualitā di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma č illeggibile e il nome del conferente non č desumibile né dall'atto cui si riferisce né dalla procura medesima, č rilevabile d'ufficio la nullitā insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilitā di controllare il collegamento dell'ignoto firmatorio con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza. Né tale nullitā č ovviabile dal giudice con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 182 c.p.c. non essendovi mancanza originaria della procura, sė che č consentito soltanto alla parte di produrre la necessaria documentazione, anche in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., purché perō i documenti siano preesistenti alla data del conferimento della procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.
Cass. civ. n. 5252/2001
Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riserve l'attivitā difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore.
Cass. civ. n. 3757/2001
La mancata autenticazione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciō autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 c.c., della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ad un difensore ne esclude la validitā, senza che la disciplina formale dell'atto possa essere influenzata dalla circostanza del raggiungimento dello scopo, che la nullitā della procura di per sé impedisce di conseguire. Detta nullitā č rilevabile d'ufficio, attenendo alla valida costituzione del rapporto.
Cass. civ. n. 3089/2001
La procura apposta dal creditore sull'atto di precetto, con cui viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attivitā necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del credito (procura sino al soddisfo), abilita lo stesso difensore a compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo limitatamente al primo grado ma anche per l'appello, in tal caso restando superata la presunzione di cui all'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non č espressa una volontā diversa.
Cass. civ. n. 2218/2001
Quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontā, con riferimento all'atto sul quale č apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non puō, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale.
Cass. civ. n. 15549/2000
In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con relazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, č rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autoritā (quale il notaio) preposta a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto. Ad un tal riguardo, poi, ove il mandante abbia nazionalitā tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1, n. 4 della Convenzione Italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalitā della legalizzazione, altrimenti necessaria.
Cass. civ. n. 14720/2000
Non č valida la procura a proporre appello rilasciata al difensore non in calce all'atto di impugnazione, bensė in calce al precetto pedissequo alla sentenza impugnata, atteso che, pur rientrando il precetto tra gli atti in calce ai quali, a norma dell'art. 83 c.p.c., puō essere posta procura, la previsione deve intendersi riferita al processo esecutivo e non a quello di cognizione.
Cass. civ. n. 11689/2000
Ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., le parti salvo che nel giudizio davanti al giudice di pace, nei limiti di cui ai commi precedenti dello stesso articolo devono stare in giudizio col ministero di un avvocato regolarmente esercente, condizione che si realizza quando il difensore č munito di procura da indicare, secondo quanto stabilito dall'art. 163 c.p.c. Ne consegue che la mancanza di procura ad litem (situazione che comprende sia l'ipotesi della procura invalida, sia l'ipotesi della mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata) produce la nullitā dell'attivitā processuale compiuta, da considerare tuttavia pur sempre quale attivitā posta in essere da una Ŧparteŧ (costituita in giudizio senza il ministero del difensore). Le relative sanzioni processuali quali la nullitā o l'inammissibilitā dell'impugnazione e cosė via sono conseguenti alla mancanza dell'atto che assicura alla parte il necessario patrocinio del difensore tecnico e non sono certamente previste per il fatto che, fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, sia stato fatto valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. Del resto, č principio generale dell'ordinamento quello secondo cui non puō mai assumere la qualitā di parte di un atto il soggetto che agisce nella veste di rappresentante pur non avendone i poteri. Pertanto, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., il destinatario della pronuncia sulle spese, nell'ipotesi considerata, non puō essere l'avvocato che, appunto, non assume la qualitā di parte del processo.
Cass. civ. n. 10821/2000
In caso di mancata indicazione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, il rilievo che in tal modo non č consentita la verifica dell'anterioritā del rilascio della procura rispetto alla notificazione non rende il ricorso inammissibile. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 e 369, secondo comma, n. 3 si ricava, con argomento a contrario, che siffatta carenza non costituisce causa d'inammissibilitā del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso.
Cass. civ. n. 8806/2000
L'impiego della espressione Ŧper il presente giudizioŧ od altra equivalente nella procura ad litem resa in primo grado vale ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello senza necessitā del rilascio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi.
Cass. civ. n. 7002/2000
I dati contenuti nell'intestazione del ricorso integrano la sottoscrizione della procura alla lite apposta a margine del ricorso stesso; pertanto la sottoscrizione senza spendita della denominazione sociale, da parte di una persona fisica che sia indiscutibilmente il legale rappresentante della societā, comporta il valido conferimento della procura da parte della societā stessa; sempre che questa sia l'unico soggetto coinvolto nel processo.
Cass. civ. n. 29/2000
La mancanza della firma dell'avvocato e della autenticazione della sottoscrizione della parte nella copia notificata non determina l'inammissibilitā del ricorso per cassazione qualora la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.
Cass. civ. n. 289/1999
La delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attivitā professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo e l'attivitā processuale da lui svolta č pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed č come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attivitā professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attivitā, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa.
Cass. civ. n. 4718/1999
La tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore ed avvocato le une dirette ad assicurare la rappresentanza della parte in giudizio, le altre a garantirne la difesa tecnica e professionale , normativamente individuate dalle locuzioni rispettive di ministero di difensore e di assistenza di difensore, che figurano nel codice di rito, non č stata superata dall'art. 6 della legge n. 27 del 1997, che, abrogando l'art. 5 del R.D.L. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, ed abolendo la distinzione professionale tra avvocato e procuratore, ha solo eliminato la regola della cosiddetta esclusivitā territoriale della rappresentanza processuale, ferma restando la necessitā della procura, ex art. 83, primo comma c.p.c., per il conferimento del ministero di difensore. Pertanto, in caso di dubbio sulla effettiva portata della procura, su di essa va necessariamente condotta un'indagine, da espletarsi comunque secondo il principio della conservazione dell'atto, di cui č espressione l'art. 159 c.p.c., attribuendo, cioč, alla parte la volontā che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto affetto da nullitā l'atto introduttivo del giudizio, in quanto esso non contemplava il potere di rappresentanza processuale della parte, ed il mandato rilasciato a margine dello stesso recava la locuzione nomino difensori, in tal modo riferendosi, secondo la erronea opinione della Corte d'appello, esclusivamente all'incarico della difesa, che, invece, non richiede l'espresso conferimento della procura; sicché alla citata locuzione non poteva che attribuirsi il valore di conferimento del ministero di difensore).
Cass. civ. n. 10782/1998
Ogniqualvolta il difensore deve esser munito di procura speciale, il conferimento di essa si presume anche per il principio di conservazione avvenuto per quel determinato giudizio a cui l'atto si riferisce, se č stata apposta a margine o in calce ad esso, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario.
Cass. civ. n. 10494/1998
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticitā della firma apposta per procura sull'atto di citazione non č causa di nullitā, non essendo l'invaliditā dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la predetta formalitā sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (consistente nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata.
Cass. civ. n. 146/1998
La mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validitā dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilitā di prendere visione al fine di verificare la tempestivitā del rilascio e il contenuto della procura.
Cass. civ. n. 10569/1997
Poiché nelle societā per azioni il potere di rappresentanza, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta solo agli amministratori, la procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della societā e per il quale non risulti dimostrato il conferimento di tale potere in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni degli organi deliberanti competenti non č idonea a rendere ammissibile la costituzione in giudizio, tanto nei gradi di merito che nel giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 8388/1997
La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, č insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullitā del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal difensore di un ente pubblico per essere il procuratore sfornito della capacitā di rappresentare l'ente, dovendo ritenersi nullo il contratto di conferimento dell'incarico professionale sottoscritto senza la previa acquisizione dell'autocertificazione cosiddetta Ŧantimafiaŧ).
Cass. civ. n. 8347/1997
Entrata in vigore la legge 27 maggio 1997, n. 141 che ha aggiunto alla fine del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. la disposizione per cui Ŧla procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia perō congiunto materialmente all'atto cui si riferisceŧ deve riconoscersi la validitā di procura ad litem rilasciata da pių lavoratori appellanti su pių fogli separati, tutti uniti all'atto di appello per mezzo di punti metallici, sebbene non contengano alcuna porzione di quest'atto e non rechino alcun riferimento riguardo al soggetto nei cui confronti viene proposto il gravame.
Cass. civ. n. 7397/1997
L'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali puō essere apposta, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti non puō ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti latu sensu processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura č rilasciata, divenendo componente essenziale di essa. Ne consegue che deve ritenersi nulla la procura rilasciata in calce al decreto col quale il presidente dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano disponeva la revoca dell'assegnazione di un alloggio e la risoluzione del relativo contratto di locazione, posto che il suddetto decreto, ancorché idoneo a produrre effetti di diritto sostanziale (la risoluzione del contratto di locazione), non ha natura processuale neppure in senso lato, trattandosi di atto amministrativo adottato dal legale rappresentante di un ente nell'esercizio delle sue attribuzioni; tale nullitā non puō essere sanata neppure se l'atto sia stato depositato contestualmente alla costituzione in giudizio e la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni.
Cass. civ. n. 8162/1996
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 82, 83 c.p.c. e 5 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 la procura alle liti, la quale autorizzi il procuratore extra districtum a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore, che potrebbe legittimamente assumere la rappresentanza processuale della parte, perché Ŧlegalmente esercenteŧ nell'ambito del distretto in cui č compreso il giudice che deve essere adito, puō essere rilasciata solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dato che in tal caso manca un soggetto abilitato dalla legge a certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, restando escluso che tale autografia possa essere validamente certificata dal procuratore esercente extra districtum.
Cass. civ. n. 5711/1996
Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio č necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 2702 e 2703, primo comma, c.c., č, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciō stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticitā della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non puō essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 5087/1996
La procura conferita al difensore per il procedimento per decreto ingiuntivo si estende anche al pignoramento, essendo quest'ultimo un atto concretamente e strettamente connesso con il precetto. (Nella specie, si trattava di una procura del seguente tenore: Ŧdeleghiamo a rappresentarci ed assisterci... in ogni grado e fase del giudizio, con tutte le facoltā di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, farsi sostituire, chiamare terzi in giudizio, sottoscrivere atto di precetto, ... l'avv. ...ŧ).
Cass. civ. n. 2493/1996
Perché il procuratore abbia il potere di rilasciare, in nome del dominus, la procura ad un difensore č necessario che gli sia stata conferita una rappresentanza sostanziale (procura ad negotia generale o relativa al rapporto dedotto in giudizio) e che egli sia munito anche di rappresentanza processuale.
Cass. civ. n. 2329/1996
La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 c.p.c. deve ritenersi valida, e quindi idonea all'instaurazione del rapporto processuale, quando risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e non vengano sollevate specifiche contestazioni circa la sua esistenza e la sua tempestivitā, sicché detta riferibilitā non possa essere posta in dubbio.
Cass. civ. n. 264/1996
Il rilascio della procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o ius postulandi, č soggetto alla legge italiana, con la conseguenza che č inefficace in Italia una procura alla lite rilasciata con scrittura privata priva di autenticazione, non potendosi tale requisito ritenere adempiuto in conseguenza della successiva legalizzazione dell'atto, in quanto questa consiste soltanto nell'attestazione dell'autenticitā e della provenienza di una firma, apposta da un pubblico ufficiale o funzionario o da un esercente un servizio pubblico, su un atto dallo stesso formato, mentre l'autenticazione riguarda l'attestazione in ordine alla firma di un soggetto che, previa dimostrazione della propria identitā, ha sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale; con l'ulteriore conseguenza che č irrilevante ed inefficace nell'ordinamento italiano anche la indicata legalizzazione, non riferendosi, nell'ipotesi, ad un valido atto formato all'estero. L'indicata scrittura privata, priva di autenticazione, non puō essere considerata valida neanche al limitato fine del conferimento, all'avvocato indicato come mandatario, del potere di nominare altri avvocati, in nome e per conto del mandante, per la sottoscrizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), in quanto, pur trattandosi di mandato sostanziale formato all'estero, la validitā formale dello stesso deve valutarsi alla stregua dell'art. 1392 c.c. secondo cui la procura va conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere che trova applicazione quando la forma della procura estera non risponda ai requisiti ritenuti imprescindibili dall'ordinamento giuridico nazionale per motivi di ordine pubblico (art. 31 preleggi e, ora, art. 16, L. n. 218 del 1995), rappresentati, nell'ipotesi, dalla salvaguardia del principio dell'ordinamento processuale interno circa le rigorose formalitā previste per il rilascio della procura alle liti (art. 83 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8969/1995
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identitā ed esige, per ciō, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una societā o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi č nominativamente indicata e la firma č illeggibile), l'incertezza sulla persona del confidente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione della giā indicata qualitā di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica. (Nella specie la S.C. nel ribadire il principio di cui sopra ha anche considerato irrilevante la presenza in atti dell'autorizzazione a ricorrere, ancorché se ne potesse desumere il nome del legale rappresentante all'epoca del rilascio della stessa autorizzazione, osservando che nella procura non era affermata la provenienza della sottoscrizione da parte del suddetto legale rappresentante, facendosene invece menzione nella sola intestazione del ricorso, e quindi, fuori del contesto del conferimento della procura stessa, nel cui ambito soltanto il difensore č ex art. 83 c.p.c. eccezionalmente abilitato all'attestazione di autenticitā).
Cass. civ. n. 7277/1995
La procura rilasciata al difensore perché rappresenti un comune con un riferimento al Ŧpresente giudizioŧ, si intende estesa anche al giudizio di appello, quale ulteriore grado in cui si articola l'unico giudizio, e, conseguentemente, la delibera della giunta comunale che autorizzi il sindaco a proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado non comporta il conferimento di un nuovo mandato al difensore, il quale resta investito dei suoi poteri di rappresentanza processuale in forza della originaria procura, rispetto alla quale la deliberazione della giunta comunale che autorizza la proposizione del gravame esprime unicamente una scelta di convenienza e opportunitā in ordine alla prosecuzione del giudizio ad opera dell'originario difensore.
Cass. civ. n. 6520/1995
Ai fini della validitā della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica (nella specie amministratore delegato di una societā per azioni) ove l'atto al quale la procura si riferisce rechi nell'intestazione l'enunciazione della qualitā da cui deriva il potere di rappresentanza di colui che lo sottoscrive non č necessario che della suddetta qualitā venga fatta nuovamente menzione in sede di sottoscrizione con firma leggibile, mentre in caso di illeggibilitā della firma la procura č egualmente valida sin dall'inizio qualora risulti in corso di causa (anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla parte in sede di libero interrogatorio, integrati da idonea prova documentale) che essa č stata effettivamente apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza.
Cass. civ. n. 4718/1994
Quando č rilasciata con scrittura privata autenticata, la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte con segni grafici che ne indichino il nome ed il cognome, sia pure in forma abbreviata, purché decifrabile, perché la sottoscrizione, per la sua funzione di individuazione dell'autore del documento, costituisce un elemento essenziale di ogni scrittura privata; ne consegue che č inesistente, per difetto di forma, la procura alle liti con crocesegno in calce al posto della firma essendo del tutto irrilevante l'autenticazione del difensore, che ha solo lo scopo di attestare la provenienza della sottoscrizione dal suo autore e che presuppone, pertanto, la presenza dei segni grafici propri della sottoscrizione.
Cass. civ. n. 1167/1994
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identitā ed esige, per ciō, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una societā o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi č nominativamente indicata e la firma č illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti giā esistenti al momento del conferimento, il riferimento della giā indicata qualitā di Ŧlegale rappresentanteŧ ad una ben individuata persona fisica.
Cass. civ. n. 4992/1993
In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con redazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, č rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autoritā preposta, come il notaio, a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto, con riguardo al quale, poi, ove il mandante abbia nazionalitā tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1, n. 4 della Convenzione italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalitā della legalizzazione, altrimenti necessaria.
Cass. civ. n. 782/1993
La costituzione in giudizio di pių parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto č valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi che puō essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualitā, bensė del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto suscettibili di contrapposizione e non č di per sé preclusa dal disposto dell'art. 103 c.p.c., il quale contempla il simultaneus processus non solo nel caso di litisconsorzio facoltativo proprio (e cioč di connessione per il titolo o per l'oggetto), ma anche quando le varie cause abbiano in comune una o pių questioni la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte. (Nella specie, alla stregua dei principi di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, ricognitiva della legittimitā della costituzione in giudizio con unico procuratore da parte di soggetti diversi, che lamentavano lesione della titolaritā di rispettivi marchi per effetto di illegittimo uso da parte di un terzo di altro marchio, similare a ciascuno dei precedenti).
Cass. civ. n. 12863/1992
Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autoritā consolare italiana, di cui all'art. 15 della L. 4 gennaio 1958, n. 15, non č richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.
Cass. civ. n. 7487/1992
La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado Ŧper il presente giudizioŧ (o processo, causa, lite ecc.), senza alcuna limitativa indicazione, esprime la volontā della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il detto grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma c.p.c. Peraltro, la presenza di eventuali indicazioni limitative, interpretabili in senso opposto a quello desumibile da una delle suddette locuzioni usate per il rilascio, costituisce oggetto di apprezzamento riservato al giudice del gravame e non censurabile in sede di legittimitā se correttamente e congruamente motivato. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano escluso l'ultrattivitā del mandato conferito in primo grado con la suddetta formula generica, interpretando come volontā delle parti di limitare il conferimento al solo giudizio pretorile la circostanza dell'espressa menzione della qualitā di praticante-procuratore, propria del professionista officiato dell'incarico che aveva conseguito l'iscrizione nell'albo dei procuratori solo dopo la conclusione del detto giudizio).
Cass. civ. n. 2207/1991
Le forme di conferimento della procura alle liti che consistono nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata sono previste tassativamente dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. e non possono essere surrogate da presunzioni semplici. Pertanto, l'esistenza della procura non puō essere desunta da un qualsiasi atto difensivo nel quale sia indicato come procuratore della parte un determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti giuridici soltanto ove sia avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, da cui risulti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale.
Cass. civ. n. 5799/1990
La procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalitā dei difensori, č validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell'intestazione dell'atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura.
Cass. civ. n. 4285/1986
Il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle liti mediante la formula Ŧper il presente giudizioŧ o Ŧper la presente proceduraŧ, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito a quel giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi, quella Ŧvolontā espressaŧ che, vincendo la presunzione legale in senso contrario (art. 83, ultimo comma, c.p.c.), consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello. Tale principio, peraltro, non puō trovare applicazione allorché la procura speciale risulti in primo grado conferita solo mediante esplicito riferimento ad un tipo di giudizio (nella specie, di ammissione tardiva al fallimento) diverso da quello (nella specie, controversia previdenziale) introdotto dal ricorso, valendo in tal caso l'integrazione del contenuto della procura con quello del ricorso al quale essa inerisce soltanto a far ritenere la procura validamente conferita per il primo grado di quel giudizio (nella specie, previdenziale) introdotto da quel ricorso.
Cass. civ. n. 144/1985
Al fine della prova dell'autenticitā della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c. č sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come č invece richiesto dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Ne consegue che per il ricorso per cassazione, la nullitā della detta certificazione, per essere eseguita da avvocato non iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione, non determina l'inammissibilitā del ricorso quando quella procura alle liti sia stata conferita anche ad altro avvocato iscritto nell'apposito albo, e questi abbia sottoscritto il ricorso stesso, nella cui epigrafe sia richiamata la procura in calce o a margine, in quanto in tale ipotesi il difensore abilitato, con la sottoscrizione del ricorso cui č incorporata la procura, ne certifica la sottoscrizione da parte di colui che risulta averla conferita.
Cass. civ. n. 6585/1984
La norma dell'art. 83 c.p.c. la quale enumera gli atti sui quali nel giudizio di merito puō essere rilasciata la procura speciale, pur non distinguendo gli atti provenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato da quelli provenienti dalla controparte, richiede, tuttavia, la esistenza di un collegamento tra l'atto e la procura speciale, nel senso che questa deve essere necessariamente rilasciata o sull'atto della parte che conferisce il mandato, ovvero sulla copia notificata dell'atto dell'avversario, con la conseguenza che, quando manca tale collegamento, la procura puō essere conferita soltanto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la nullitā della procura rilasciata dall'interveniente volontario sulla copia di ricorso possessorio non proposto nei suoi confronti).
Cass. civ. n. 363/1983
In caso di mandato o procura alle liti rilasciata in corso di causa al difensore nominato in sostituzione di altro, il rilascio stesso č valido anche se avvenuto sull'originario atto di citazione rilevando ai fini di una valida costituzione il fatto della esistenza della procura che ben puō risultare da tale atto, in quanto, non facendosi luogo all'instaurazione di un nuovo procedimento, ma alla prosecuzione, pure dopo l'interruzione, dell'unico procedimento in corso, del quale permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non appare giustificata la necessitā che la costituzione stessa avvenga con deposito di nuova comparsa o anche con un atto comunque diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c., non costituendo tale irregolaritā, ove non appaia dubbia la volontā della parte di conferire la procura, una nullitā rilevabile di ufficio ed essendo sanabile per acquiescenza, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., mentre il silenzio della sentenza sulla eccezione al riguardo sollevata deve fare presumere che il giudice abbia esercitato l'attivitā di controllo e constatato la regolare formazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 499/1982
L'elencazione tassativa degli atti sui quali puō essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura ad litem riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi la procura puō conferirsi anche con mandato apposto a margine della comparsa conclusionale, purché non sia dubbia o contestata la volontā della parte di conferire il nuovo mandato alle liti. La procura cosė rilasciata, pertanto, legittima il procuratore nominato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni in corso di causa e la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso di lui č idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 6438/1981
L'atto di riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., puō contenere, in calce od a margine, la procura speciale per la nomina di un nuovo procuratore, che affianchi o sostituisca quello giā nominato, atteso che la tassativitā dell'elencazione degli atti sui quali puō essere apposta la procura alla lite, contenuta nell'art. 83, terzo comma, c.p.c., si riferisce al mandato necessario all'instaurazione del rapporto processuale, e non osta, pertanto, al rilascio di un nuovo mandato con gli atti, quale quello di riassunzione, che intervengono nel corso del processo.
Cass. civ. n. 5160/1981
Č valida, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura al difensore per un giudizio civile (nella specie: ex art. 314 comma 12 c.c.) rilasciata da un detenuto mediante dichiarazione ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario ed iscritta nel registro previsto dall'art. 80 c.p.p., poiché, da un lato alla stregua della lettera di tale disposizione e della sua ratio, volta ad evitare che lo stato di privazione legale della libertā del titolare di un diritto si risolva in un pregiudizio per il legittimo esercizio della difesa di esso deve ritenersi che l'indicata iscrizione attribuisca pubblica fede, relativamente alla provenienza ed alla fedeltā, al contenuto delle dichiarazioni formanti oggetto della medesima, ancorché estranee alla posizione processuale penale del dichiarante, e, dall'altro lato, le modalitā e l'efficacia dell'attivitā di ricezione del direttore del carcere ex art. 80 citato, come ivi configurate, comportano un implicito riconoscimento allo stesso, quale pubblico ufficiale, dell'autorizzazione a redigere atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c.
Cass. civ. n. 579/1981
Dal mandato o procura alle liti consistente nella dichiarazione ex art. 83 c.p.c. della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell'incarico, il quale č soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente č, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, č obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso.
Cass. civ. n. 4250/1980
A differenza della procura ad litem, che č negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio e permette di riferire a quest'ultimo gli effetti dell'attivitā procuratoria espletata, l'affidamento dell'incarico di svolgere detta attivitā puō provenire anche da persona diversa dalla parte in giudizio salva la necessitā della procura per la riferibilitā alla parte dell'attivitā procuratoria svolta in favore della medesima dal legale incaricato e si inquadra nello schema del controllo di affidamento dell'incarico di prestazione di opera professionale, con la conseguenza che la conclusione di tale negozio bilaterale legittima il procuratore che ha ricevuto l'incarico a rivolgersi, per il compenso, a colui dal quale č stato officiato. La configurabilitā del conferimento di incarico di attivitā procuratore da avvocato ad altro avvocato fuori del distretto nel quale puō esercitare il primo professionista non č esclusa dal fatto che (ex art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) la sostituzione del procuratore puō avvenire nell'ambito dei procuratori iscritti nello stesso albo o, per il compimento di singoli atti, nel limite della circoscrizione della corte d'appello, in quanto tale circostanza importa soltanto che nel primo caso, a differenza del secondo (in cui č sufficiente la procura inizialmente conferita dalla parte), č invece necessario che la parte medesima conferisca un'ulteriore procura all'avvocato successivamente nominato dal primo professionista.