Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7486 del 15 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c., disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialitā della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), č integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, č in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilitā al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontā che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

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