Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14070 del 22 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltą di proporre tutte le domande ricollegabili all'oggetto della causa, con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria. (Nella specie, relativa ad una controversia instaurata per il rilascio di un immobile concesso in comodato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la procura alle liti, espressamente contemplante la possibilitą di proporre domande riconvenzionali, non abilitasse il difensore del comodatario resistente a modificare l'originaria domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto - con conseguente restituzione dei canoni versati in esecuzione della dissimulata locazione - in quella finalizzata, invece, all'accertamento della non gratuitą del comodato predetto).

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