Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 665 del 13 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato "ad litem" nella forma prevista dall'art. 83 c.p.c., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell'estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura.

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