Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10450 del 3 giugno 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, č negozio autonomo rispetto ad essa, e non č con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sė che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullitā del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed č sempre un "prius" logico dell'attivitā svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).

(massima n. 2)

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validitā di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).

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