Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12821 del 12 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto francese non conosce l'istituto dell'autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. «autentica minore» consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

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