(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialitā della procura non sussiste se quest'ultima č conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontā di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimitā, bensė l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.