Cassazione civile Sez. III sentenza n. 561 del 13 gennaio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza – che va fatta al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 stesso codice – deve essere compiuta al domicilio eletto dalla parte (e non presso la cancelleria del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio si è svolto) tutte le volte in cui compaia, in calce alla procura ed alla contestuale elezione di domicilio, la sottoscrizione del difensore: nella scelta tra un'interpretazione letterale ed una logica delle norme funzionali alla verificazione della validità della notifica de qua (in particolare, l'art. 82 primo comma R.D. 22 gennaio 1934, n.87), difatti, va prescelta l'ermeneusi di tipo logico, che ricostruisca la vicenda della firma del difensore in calce agli atti suddetti come funzionale non alla sola autentica della firma, bensì a far proprio l'intero contenuto dell'atto, apparendo più rispettosa della volontà (della parte e) dello stesso difensore la scelta di attribuirgli anche il fine di far propria, con l'autentica dell'altrui firma, l'elezione di domicilio contenuta nell'atto da lui sottoscritto. In tal senso depongono, da un canto, il complessivo quadro normativo che l'ordinamento processualcivilistico offre in parte qua (la parte che conferisce la procura ad litem non è tenuta ad eleggere domicilio né presso il procuratore né presso altri; l'elezione di domicilio ha natura recettizia; vigono le norme di cui agli artt.170, 285, 330 c.p.c.; la procura consiste nella designazione del soggetto cui spettano nel processo i poteri previsti dalla legge, ma svolge altresì la funzione di manifestare l'incarico alla controparte e all'ufficio anche ai fini dell'art. 170 stesso codice), dall'altro, la norma di cui all'art. 1367 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali (norma in forza della quale l'atto deve interpretarsi nel senso che possa produrre effetti, anziché nel senso, opposto, che non possa produrne alcuno, di talché limitare l'efficacia dell'elezione di domicilio alla sola parte significa privare l'atto di qualsiasi effetto in un sistema in cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e tutte le comunicazioni hanno come legittimo destinatario il procuratore costituito).

(massima n. 2)

L'elezione di domicilio – atto giuridico unilaterale recettizio – è ontologicamente distinto alla procura cui accede e non è pertanto, requisito di validità del mandato ad litem

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