Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 370 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Controricorso

Dispositivo dell'art. 370 Codice di procedura civile

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale(2).

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile(1).

Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato(3).

Note

(1) Il controricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti (art. 365 del c.p.c.) e deve esporre i fatti di causa ed indicare, anche sinteticamente, i motivi che sorreggono l'atto: non è sufficiente il richiamo alle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 370 Codice di procedura civile

La parte nei cui confronti è diretto il ricorso in cassazione può:
a) non compiere alcuna attività e così decidere di non partecipare al procedimento;
b) limitarsi a conferire la procura speciale di cui all'art. 365 del c.p.c. al fine di essere difesa oralmente all'udienza di discussione;
c) reagire al ricorso introduttivo mediante deposito del controricorso o, in caso di soccombenza reciproca, mediante il ricorso incidentale.

L’uso che il legislatore fa dell’espressione “se intende contraddire” lascia intendere che qui non c'è una vera e propria vocatio in ius né è possibile proporre eccezioni in senso proprio.
La Suprema Corte, infatti, dovrà limitarsi ad esaminare i mezzi di ricorso proposti per accoglierli o rigettarli.
Pertanto, la facoltà di contraddire si ridurrà nell'addurre argomenti di valore meramente dialettico-intellettuale.
Sempre per tale ragione si parla di assenza dell'intimato e non già di sua contumacia.
Qualora la parte contro cui il ricorso è diretto intenda limitare la propria difesa alla partecipazione alla sola discussione orale, il difensore deve essere ugualmente munito di procura speciale, la quale va conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio (quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata).

La trattazione del ricorso con il procedimento camerale di cui all’art. 375 del c.p.c. non preclude l'audizione, in camera di consiglio, dell'avvocato della parte non costituita (purché munito di procura speciale), e ciò nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa.

Solo il soggetto che è stato parte del giudizio di merito ed a cui è stato notificato il ricorso introduttivo è legittimato a proporre controricorso; infatti, nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa in tal senso e riferendosi l'art. 105 del c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado (la Cassazione riceve un giudizio di fatto già formato, al quale sono estranei tutti gli istituti processuali relativi al “fatto”, quale l'intervento).

Al pari del ricorso principale, il controricorso deve contenere, nei limiti della compatibilità, le prescrizioni di contenuto e forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.
Funzione del controricorso è quella di replicare alle affermazioni contenute nel ricorso principale, così difendendo il provvedimento impugnato.
Si ritengono inammissibili quei controricorsi dai quali non sia in alcun modo possibile identificare le parti del giudizio, analogamente a quanto avviene in relazione all'interpretazione del ricorso e del requisito formale di cui al n. 1 dell’art. 366 del c.p.c..
Ai fini della validità del controricorso è necessaria l'indicazione della sentenza o del provvedimento impugnato.
Per effetto, poi, del richiamo all'art. 365 del c.p.c., anche il controricorso deve essere sottoscritto da un avvocato cassazionista e munito di procura speciale

Il controricorso deve essere depositato insieme con gli atti, i documenti e la procura speciale, se conferita con atto separato (così il terzo comma della norma in esame).

Con la Riforma Cartabia è stato eliminato l’obbligo della notifica del controricorso, della notifica dello stesso ricorso incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c.
e della notifica del controricorso al ricorso incidentale, trattandosi di incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, divengono consultabili dalle altre parti.
Il termine per il deposito del controricorso, del ricorso incidentale e del controricorso al ricorso incidentale è fissato in quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, termine che somma i due termini di 20 giorni, rispettivamente previsti per la notifica e per il deposito del controricorso secondo l’originaria formulazione della norma in esame.

Massime relative all'art. 370 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41254/2021

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).

Cass. civ. n. 28259/2019

Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/09/2018).

Cass. civ. n. 25423/2019

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2017).

Cass. civ. n. 19172/2019

Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni.

Cass. civ. n. 10019/2019

Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto,che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 9983/2019

In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione.

Cass. civ. n. 1150/2019

Nel giudizio di cassazione, il controricorso - ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto è possibile») - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dal controricorrente, che aveva a propria volta eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'assunto passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza di primo grado, senza peraltro riportarne la motivazione, se non per estratto, in modo ritenuto inidoneo ad apprezzare se le frasi trascritte integrassero vere e proprie "rationes decidendi").

Cass. civ. n. 32231/2018

In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'inammissibilità ove il controricorrente depositi copia informale del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quando il ricorrente non contesti la conformità dell'atto analogico depositato con l'originale ricevuto presso la propria casella PEC.

Cass. civ. n. 15351/2017

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente "extra districtum" in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore.

Cass. civ. n. 10329/2016

In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 8704/2016

Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, ancorché sia stata effettuata in quella data a due o più parti, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica.

Cass. civ. n. 7361/2015

Nel giudizio di legittimità, l'istanza di rimessione in termini per la notifica del controricorso, depositata dall'intimato che non abbia provveduto al relativo adempimento nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non è suscettibile di esame da parte del collegio ove il difensore, a cui sia stato conferita procura speciale ex art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. contestualmente al deposito dell'istanza medesima, od un suo delegato, non compaia all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. poiché l'esercizio del diritto di difesa della parte, rilevante per il dovere decisorio della Corte di cassazione, è solo quello i cui contenuti vengano manifestati tramite la partecipazione all'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 5695/2015

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.

Cass. civ. n. 4249/2015

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 366 cod. proc. civ. si applica anche al controricorso, sicché esso deve essere proposto con un unico atto nel rispetto dei previsti requisiti di contenuto e forma, dovendosi ritenere inammissibile la successiva notifica di un nuovo atto, a modifica od integrazione del primo, sia per quel che concerne l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se abbia lo scopo di colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di dover esaminare la sola impugnazione presentata con il ricorso autonomo, considerandola impugnazione incidentale, poiché proposta, ancorché non con controricorso, nel termine di decadenza di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).

Cass. civ. n. 13857/2014

Nel giudizio di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere per il raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore, nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo).

Cass. civ. n. 4130/2014

In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, salvo che dichiari che le stesse siano sottoposte a scrutinio nel giudizio di rinvio, con conseguente sufficienza del mero controricorso al fine della rituale riproposizione delle questioni.

Cass. civ. n. 20790/2012

Il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.

Cass. civ. n. 6222/2012

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibili controricorsi privi della sommaria esposizione del fatto e delle ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere, ed ha escluso l'ammissibilità della loro integrazione mediante memoria presentata a norma dell'art. 378 cod. proc. civ., atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione).

Cass. civ. n. 29297/2011

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 15948/2011

In tema di giudizio di cassazione, qualora, all'atto di tentare la notificazione del controricorso, il resistente constati che l'avvocato del ricorrente ha trasferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell'art. 366, secondo comma, c.p.c. e non sia più nei termini per una notificazione tempestiva (sia pure in relazione al perfezionamento per lo stesso notificante) presso la cancelleria della Corte di cassazione, egli è tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur non notificato, entro il termine, ex art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il controricorso stesso va dichiarato improcedibile.

Cass. civ. n. 5970/2011

La parte vittoriosa in appello, che manifesti alla Cassazione la volontà di conseguire una decisione anche su una questione già ritenuta assorbita, ha l'onere non di proporre ricorso incidentale ma - per il principio di autosufficienza, operante anche nel controricorso ai sensi degli artt. 366, primo comma, nn. 3 e 4, e 370, secondo comma, c.p.c. - di indicare i termini esatti in cui la questione era stata sottoposta al giudice di appello, in modo tale da permettere alla Corte di Cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi "sub iudice". (Nella specie, la S.C., nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto definitivamente assorbita la questione dell'omesso esame della clausola di contingentamento, dedotta in primo grado dal lavoratore quale ulteriore profilo di illegittimità dell'apposizione del termine, in quanto assorbita in appello e difettosamente riproposta in cassazione, in assenza dell'indicazione dei termini esatti in cui essa era stata sottoposta nei giudizi di merito).

Cass. civ. n. 6237/2010

Nel giudizio di cassazione, qualora la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l'inosservanza dei requisiti prescritti dall'art. 1, lett. a) e c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 (nella specie, dovuta all'effettuazione della comunicazione da parte di domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformità all'originale della copia teletrasmessa) si traduce nella nullità dell'atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.

Cass. civ. n. 76/2010

Il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, terzo comma, e 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ne consegue che il ricorso incidentale è inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato art. 366 reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.

Cass. civ. n. 22928/2008

Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la notifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile come controricorso e la procura speciale, rilasciata in calce od in margine allo stesso, non è valida, dovendosi ritenere priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., e al quale, pertanto, resta preclusa la partecipazione alla discussione del ricorso.

Cass. civ. n. 21969/2008

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell' interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 14793/2008

Nel giudizio di cassazione, non è inammissibile il controricorso recante a margine un mandato nel quale si faccia riferimento ad un «procedimento dinanzi alla Corte di appello di Roma » qualora, essendo l'atto rivolto alla «Corte Suprema di Cassazione » ed espressamente denominato «controricorso » la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato già predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta dell'avvenuta conclusione del giudizio di secondo grado, svoltosi peraltro dinanzi ad una diversa corte di appello: l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 c.p.c., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti.

Cass. civ. n. 3395/2008

Nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare inesistente anziché nulla – con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale – in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 3455/2007

La notifica del controricorso, e dell'eventuale ricorso incidentale, sebbene venga compiuta quando il giudizio di cassazione è già iniziato, interessa anche il luogo in cui è stata pronunziata la decisione impugnata e perciò, al pari della notifica del ricorso (principale), è atto di competenza promiscua, per modo che competente a effettuarla deve essere ritenuto pure l'ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio unico delle notificazioni presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.

La nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato.

Cass. civ. n. 27596/2006

Il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non a quella dell'effettivo recapito trova applicazione quando si deve accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche quando si tratta di individuare il dies a quo di un termine che il destinatario dell'atto notificato è tenuto a rispettare e che non può che decorrere dal perfezionamento della notificazione. Pertanto, il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso di modo che il dies a quo del primo termine opera in effetti anche come dies a quo per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al controricorrente.

Cass. civ. n. 14456/2006

Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, ancorché sia stata effettuata in quella data a due o più parti, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica.

Cass. civ. n. 13201/2006

La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, con la conseguenza che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo art. 370, primo comma, per la notifica del ricorso e del ricorso incidentale decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 7564/2006

In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alle richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale e parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale. Infatti, l'interpretazione estensiva dell'art. 370 c.p.c. – secondo cui la facoltà di «contraddire» da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implica necessariamente l'assunzione di una posizione contrastante con quella dell'impugnante, ma comprende anche l'ipotesi di adesione, parziale o totale, alle relative richieste – appare in sintonia con il principio dell'art. 24 co. 2 Cost. che garantisce l'esercizio della facoltà di difesa in ogni stato e grado del giudizio, altrimenti, negandosi alla parte portatrice di un interesse convergente o analogo a quello dell'impugnante, che non abbia a sua volta ritenuto di proporre una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di legittimità e rendere note le proprie posizioni: esigenza, questa, cui è, finalizzata la disposizione di cui all'art. 331 c.p.c., che ha lo scopo di garantire nelle cause inscindibili l'estensione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.

Cass. civ. n. 5400/2006

In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dell'art. 370 secondo comma stesso codice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso perché assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, che la parte si riservava di esporre successivamente in memoria, ed anche la memoria depositata in seguito, atteso il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 370 c.p.c. che, impregiudicata la facoltà della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilità di presentare memorie all'ammissibilità del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano al fine proprio ed esclusivo di illustrazione delle difese già svolte).

Cass. civ. n. 20000/2005

Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.

Cass. civ. n. 11275/2005

L'inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione.

Cass. civ. n. 6152/2005

In tema di ricorso per cassazione, è nulla la notificazione del controricorso non già, come previsto dall'art. 370 c.p.c., al domicilio del ricorrente eletto nel ricorso bensì presso il procuratore non domiciliatario, giacché in tal caso l'atto risulta consegnato, in violazione dell'art. 160 c.p.c., a persona diversa da quella cui doveva essere effettuata; peraltro, alla declaratoria di nullità non può farsi luogo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., laddove lo scopo cui l'atto è destinato risulti comunque raggiunto, come nel caso in cui il ricorrente replichi al contenuto dell'atto, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza.

Cass. civ. n. 16284/2004

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia preso in esame una domanda diversa da quella effettivamente proposta, sotto taluni profili della causa petendi, il ricorso per cassazione proposto dall'avversario impone al controricorrente, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso in via incidentale e condizionata, in quanto la ricognizione compiuta dal giudice del contenuto della domanda proposta nel giudizio costituisce parte dell'accertamento giudiziale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità se non su ricorso di una delle parti, tenuto conto che la parte vittoriosa solo con un ricorso incidentale condizionato, e non con mere difese contenute nel controricorso, può sollecitare una diversa soluzione di questioni risolte dal giudice di merito in una maniera che possa risultare per lui pregiudizievole a seguito dell'impugnazione della sentenza ad opera del soccombente.

Cass. civ. n. 12448/2004

Alla inammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l'art. 105 del codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso dovrebbe, per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo.

Cass. civ. n. 1666/2004

In tema di impugnazioni civili, la notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 c.p.c., è da ritenere nulla e non inesistente allorché, essendo identico il difensore della parte nel giudizio di appello e in quello di cassazione, e risultando dalla relata di notifica dell'atto d'impugnazione un collegamento tra il luogo in cui questo è stato notificato ed il luogo in cui avrebbe dovuto esserlo ai sensi degli artt. 366, 370 e 371 c.p.c., sussista un collegamento tra professionista, parte ed affare, che giustifichi la valutazione per cui il difensore è in tale ipotesi normalmente messo a conoscenza dell'impugnazione; ne consegue che la suddetta nullità ben può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione.

Cass. civ. n. 12764/2003

Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso ma aderisca ad esso, deve qualificarsi ricorso incidentale di tipo adesivo con conseguente non applicabilità dell'art. 334 c.p.c., in tema di impugnazione incidentale tardiva (applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.) e soggezione ai termini ordinari.

Cass. civ. n. 6632/2003

In tema di giudizio di cassazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, terzo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890, «nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» —, ai fini dell'accertamento della tempestività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso notificato a mezzo posta, occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 3410/2003

La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; è pertanto inammissibile il controricorso e ricorso incidentale – cui, in forza degli artt. 370 e 371 c.p.c., è applicabile il citato art. 365 c.p.c. – allorché la procura sia stata conferita a margine dell'atto introduttivo della precedente fase di giudizio e sia, perciò, anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la declaratoria di inammissibilità sia impedita dal successivo deposito, avvenuto a molti mesi di distanza dal deposito del controricorso con ricorso incidentale, di altra procura relativa al giudizio di cassazione).

Cass. civ. n. 1069/2003

Con riferimento alla notifica del controricorso e del ricorso incidentale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso ma sia stato soltanto tentato (nella specie: in luogo ove il domiciliatario era del tutto ignoto), si è di fronte ad un atto non già nullo, ma radicalmente inesistente, con conseguente inammissibilità del controricorso e dell'impugnazione incidentale.

Cass. civ. n. 17404/2002

È inammissibile il controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato alla parte personalmente e non al difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. Né la nullità della notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale, implicando la decadenza dal diritto di proporre ricorso incidentale e, quindi, l'inammissibilità di questo può essere esclusa sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie dimostrato dal deposito della memoria del ricorrente con la quale è stata eccepita la inammissibilità del ricorso), in quanto l'ambito di applicazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. è circoscritto alle nullità di ordine processuale derivanti da vizi di forma, con esclusione dei casi di decadenza dall'azione, incidenti sul diritto materiale della parte.

Cass. civ. n. 4618/2002

Il mero deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, effettuato dalla parte nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno: né come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 c.p.c.; né come memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la quale postula la prestazione del controricorso; né come atto utile per partecipare all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi la presentazione di controricorso il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 c.p.c.

Cass. civ. n. 14627/2001

Nel giudizio di cassazione, il controricorso che discute e confuta ogni motivo del ricorso, ma totalmente omette di riferire sui fatti di causa, è inammissibile ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 3), e 370, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 14539/2001

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 c.p.c., direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo; ma poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione dell'intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso.

Cass. civ. n. 1161/2000

Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contraddittori. (Nella specie, proposto dal Procuratore Generale Militare presso la Cassazione ricorso contro sentenza del Consiglio della Magistratura militare, il magistrato interessato aveva notificato tempestivamente il controricorso al Ministero della difesa, cui pure era stato notificato il ricorso).

Cass. civ. n. 13468/2000

L'autentica della procura speciale ad litem in margine a controricorso per cassazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte, pur se il controricorso medesimo sia firmato anche da altro avvocato, questo sì iscritto nell'albo speciale, e indicato come codifensore in procura, non è prevista a pena di nullità, ma, al pari della mancata autenticazione, costituisce mera irregolarità, inidonea a incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.

Cass. civ. n. 14220/1999

Nel giudizio di cassazione il difensore dell'intimato munito di procura speciale conferita in calce alla copia notificata del ricorso, pur non essendo abilitato a proporre controricorso per l'incertezza dell'essere stata rilasciata detta procura in data anteriore o coeva a quella della notificazione dell'atto di resistenza, né a depositare una memoria, può tuttavia partecipare alla discussione orale, poiché non vi può essere incertezza sull'anteriorità del conferimento rispetto alla costituzione nel giudizio.

Cass. civ. n. 11341/1998

Qualora la procura speciale a resistere al ricorso per cassazione sia stata rilasciata da un soggetto a sua volta munito di procura speciale per il compimento del suddetto atto è necessario che l'interessato produca – almeno in copia – tale ultima procura onde consentire alla S.C. di verificare la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura di cui all'art. 365 c.p.c. e la conseguente legittimazione del difensore dal predetto nominato per il giudizio di cassazione. In assenza di tale adempimento il controricorso va dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa al controricorso proposto in nome delle Ferrovie dello Stato Spa da difensori muniti di procura speciale rilasciata da un soggetto a sua volta dichiaratosi munito di procura speciale – non prodotta agli atti – conferitagli, per il compimento di tale atto, dal rappresentante pro tempore della società).

Cass. civ. n. 4241/1997

In sede di legittimità la prospettazione da parte del resistente di eccezioni coinvolgenti questioni pregiudiziali o preliminari o alternative rispetto alle situazioni dedotte dal ricorrente, che abbiano formato oggetto di decisione da parte del giudice di merito (quali quelle attinenti alla sussistenza dei presupposti per l'interruzione del processo di primo grado, ove con il ricorso la sentenza sia censurata per non avere accolto l'eccezione di estinzione, dichiarando invece la nullità degli atti successivi all'evento interruttivo e decidendo nel merito) non può essere utilmente affidata al mero controricorso ma comporta l'onere di proposizione del ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 1049/1997

Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell'art. 370 c.p.c. (per il quale «al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile») è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3, c.p.c.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito.

Cass. civ. n. 84/1997

È inammissibile il controricorso per Cassazione non contenente procura in calce o a margine, ma in un foglio separato avulso dal controricorso medesimo.

Cass. civ. n. 9718/1996

Ai fini dell'ammissibilità del controricorso notificato e depositato da un soggetto che non sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio, tale soggetto è onerato della prova della propria legittimazione a contraddire al ricorso, ovverosia della prova della sussistenza, in capo allo stesso, in quanto diverso dalla parte dei precedenti gradi di giudizio, dell'interesse a contraddire al ricorso medesimo.

Cass. civ. n. 1989/1996

Ai fini della costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione è necessario che l'avvocato sia munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., che richiama il precedente art. 365. Pertanto, l'avvocato dell'intimato che sia munito di procura generale non può partecipare nemmeno alla discussione orale.

Cass. civ. n. 10477/1995

È inammissibile per invalidità della procura speciale il controricorso per Cassazione proposto da una società della quale non sia indicato il nome del legale rappresentante che l'ha conferita e risulti illeggibile la firma con la quale è stata sottoscritta la procura medesima.

Cass. civ. n. 5700/1995

Per l'espresso richiamo dell'art. 365 c.p.c., contenuto nel successivo art. 370, il controricorso, al pari del ricorso, deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.

Cass. civ. n. 5788/1993

Nel giudizio di cassazione è valida la procura ad litem apposta dall'intimato a margine dell'originale del controricorso depositato in cancelleria a norma dell'art. 370 c.p.c., mentre è irrilevante che la stessa procura non risulti anche dalle copie in carta libera depositate ai sensi dell'art. 137 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 3295/1993

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 c.p.c.). Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi.

Cass. civ. n. 10259/1992

La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto ex tunc, normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.

Cass. civ. n. 5137/1989

Al fine dell'ammissibilità del controricorso, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, anche se da valutarsi con minore rigore rispetto al corrispondente requisito prescritto per il ricorso, esige pur sempre un riferimento ai fatti stessi, eventualmente nel contesto delle tesi sviluppate, ovvero tramite richiamo del contenuto del ricorso o della sentenza impugnata, il quale consenta all'atto di svolgere la funzione difensiva cui è destinato. Tale requisito, pertanto, non può essere riconosciuto, ove il controricorso, dopo la generica premessa «visto il ricorso», si limiti a formulare mere argomentazioni a confutazione delle tesi avversarie.

Cass. civ. n. 4584/1989

Con il controricorso, la cui funzione è esclusivamente quella di esporre le ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, non sono deducibili questioni che il resistente avrebbe potuto proporre solo con il ricorso incidentale (come, nella specie, quella del rito — speciale o ordinario — applicabile alla controversia circa l'estensibilità ai minorati psichici della disciplina in tema di collocamento obbligatorio).

Cass. civ. n. 3649/1989

L'atto, con il quale la parte, nei cui confronti sia stato notificato il ricorso, si «costituisca» nel giudizio di cassazione, senza formulare alcuna deduzione difensiva, è estraneo al relativo procedimento, né, in particolare, è qualificabile come controricorso, e rende altresì inesistente la procura speciale al difensore apposta in calce od a margine di esso, non rientrando fra gli atti processuali rispetto a cui l'art. 83 c.p.c. consente tali modalità di rilascio del mandato.

Cass. civ. n. 6824/1988

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione — e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso — ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 4500/1988

Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso per effetto dell'omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione.

Cass. civ. n. 4149/1988

Per il controricorso, che non ha valore di atto autonomo e che si colloca rispetto al ricorso come mezzo di difesa, la norma dell'art. 366, primo comma, n. 3 — secondo cui l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa — deve ritenersi osservata anche nel caso in cui il controricorso faccia espresso richiamo ai fatti esposti nella sentenza impugnata (o nel ricorso) e dall'illustrazione delle tesi difensive risulti quanto basta per acquisire cognizione degli elementi idonei ad evidenziare la fattispecie sulla quale si articolano i motivi di censura.

Cass. civ. n. 1733/1985

Il principio che la notificazione dell'atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti nei confronti delle quali essa è diretta, non si estende alla notifica del controricorso, il quale non costituisce mezzo di gravame con la conseguenza che esso è ammissibile qualora, più essendo i ricorrenti, sia stato notificato in unica copia nel domicilio eletto presso il comune difensore di essi.

Cass. civ. n. 97/1984

L'inosservanza del disposto dell'art. 366 secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso il domicilio eletto dal ricorrente in Roma o presso la cancelleria della Corte di cassazione, non spiega effetti invalidanti quando la notificazione medesima abbia raggiunto ugualmente lo scopo di portare l'atto a conoscenza della controparte. (Nella specie, notificato il controricorso al domicilio eletto presso il difensore in città diversa da Roma, il ricorrente aveva confutato con memoria le ragioni in esso esposte).

Cass. civ. n. 766/1983

Qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore, ma non in Roma, il principio fissato dal combinato disposto degli artt. 366 secondo comma e 370 primo e secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, mira a tutelare non il ricorrente medesimo, ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltà di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.

Cass. civ. n. 119/1983

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia del controricorso per cassazione notificata alla controparte non determina la nullità del medesimo quando dalla stessa copia risulti accertata chiaramente la provenienza dell'atto da procuratore iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale.

Cass. civ. n. 6420/1981

L'inosservanza del termine per il deposito del controricorso nella cancelleria della Suprema Corte, di cui all'art. 370 terzo comma c.p.c., comporta, pur in difetto di un'espressa comminatoria, analoga a quella prevista per il ricorso, la improcedibilità del controricorso medesimo, in applicazione dei principi generali del rito civile circa il rispetto di termini per l'effettuazione di attività inerenti al processo. Pertanto, in sede di regolamento di giurisdizione in controversie elettorali amministrative, deve affermarsi l'improcedibilità del controricorso, che sia stato depositato oltre il decimo giorno dalla notificazione, tenuto conto che, per le suddette controversie, la riduzione alla metà dei termini processuali nel procedimento di cassazione opera pure con riguardo al ricorso per regolamento preventivo.

Cass. civ. n. 4921/1981

Un atto denominato controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine — per il principio della strumentalità delle forme, secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento del suo scopo — occorre che esso possegga i requisiti prescritti dall'art. 371 in relazione agli artt. 265, 366 e 369 c.p.c. e, quindi, che contenga la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 citato ed essenziale per individuare nell'atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, implicanti, rispettivamente, che deve essere chiaramente indicato il mezzo processuale azionato, che la controparte deve essere messa in condizione di difendersi e di replicare e che il giudice deve potere identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa.

Cass. civ. n. 4859/1981

La norma che impone di depositare in cancelleria il controricorso entro venti giorni dalla sua notificazione non è priva di sanzione, poiché, anche se l'art. 370 c.p.c. non contiene un richiamo esplicito alle disposizioni del precedente articolo, pur tuttavia un'implicita sanzione d'improcedibilità deve ritenersi derivante dal sistema, secondo cui il controricorso ha lo scopo di porre il giudice ed il ricorrente in condizione di conoscere tempestivamente le difese del resistente.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 370 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Chiara chiede
martedì 12/04/2011 - Lazio
“Mi scuso per la domanda - la cui risposta, forse, appare scontata - ma ho un dubbio. Al ricorso per Cassazione si applicano le norme sulla contumacia? Specifico. Il controricorrente può essere contumace in Cassazione? Vi ringrazio molto.”
Consulenza legale i 12/04/2011

L’istituto della contumacia risponde all’esigenza di assicurare il diritto di difesa anche a colui che non si costituisce in un procedimento che lo riguarda, che può essere tanto l’attore che il convenuto (art. 290 del c.p.c.-art. 291 del c.p.c.). Le norme del processo contumaciale prevedono, infatti, degli accorgimenti da prendere nella fase istruttoria e per ogni comunicazione al contumace (v. in particolare l’art. 292 del c.p.c.).

La natura della contumacia non è però compatibile col giudizio davanti alla Corte di Cassazione che non prevede che sia devoluta alla cognizione dell’organo giudiziario il merito della causa, ma solo il profilo della legittimità. L’art. 370 del c.p.c. avverte che se il resistente vuole difendersi attivamente già prima dell’udienza finale di discussione (alla quale potrebbe partecipare comunque), avrà l’onere di predisporre e notificare l’apposito controricorso. Se non intende contraddire può non costituirsi decidendo di non partecipare al giudizio, ma non verrà dichiarato contumace. Nulla deve stabilirsi in ordine alle spese di giudizio quando il ricorrente sia rimasto soccombente, ma il resistente non si era costituito (Cass. civ., 13.5.1968, n. 1494).