Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6457 del 3 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).

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