Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16266 del 19 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Una procura alle liti rilasciata con atto separato aggiunto all'atto giudiziale e sottoscritta con crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte di un impiegato comunale, sia perché la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini dell'individuazione dell'autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, le generalità del soggetto che conferisce la procura, sia perché, comunque, un impiegato comunale non può validamente autenticare sottoscrizioni di atti – come la procura alle liti – diversi da quelli rivolti alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento amministrativo né, a maggior ragione, redigere un atto pubblico contenente una manifestazione di volontà negoziale resa da una persona incapace di sottoscrivere.

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