(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invaliditā della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.