Il potere di rappresentanza(1) è conferito dalla legge [48, 320, 357, 360, 424, 643](2) ovvero dall'interessato [1392; 31](3).
Il potere di rappresentanza(1) è conferito dalla legge [48, 320, 357, 360, 424, 643](2) ovvero dall'interessato [1392; 31](3).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 2244/1995
In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l'accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato successiva acquiescenza, ovvero l'abbiano ratificato.Cass. civ. n. 6150/1990
Il nostro ordinamento giuridico — secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro — riconosce alle organizzazioni sindacali la funzione di stipulare contratti collettivi, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie di lavoro e di svolgere opera di promozione dei medesimi, ma non attribuisce alle stesse organizzazioni — salvi uno specifico mandato ad hoc o la successiva acquiescenza o ratifica del lavoratore — alcun potere di rappresentanza in ordine a diritti ed atti di disposizione di diritti soggettivi acquisiti, essendo irrilevante che questi derivino da un precedente contratto collettivo, ove la relativa modifica peggiorata intervenga prima della scadenza, e perciò nel vigore, di tale contratto. (Nella specie, la Suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto l'operatività dell'accordo sindacale del 13 luglio 1978, sui diritti dai lavoratori maturati, in materia di computo degli scatti di anzianità, in virtù del contratto collettivo del 1974).
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La procura è il negozio unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di compiere atti giuridici in suo nome e conto; gli effetti giuridici dell’attività del procuratore si producono direttamente in capo al rappresentato.
In passato la dottrina ha a lungo dibattuto sulla possibilità che il procuratore a sua volta delegasse altri nel compimento dell’atto, o degli atti, oggetto della procura e, dunque, sulla conseguente validità o invalidità dell'atto stesso.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha aderito all'indirizzo più rigoroso, avendo di recente dichiarato l'inefficacia dell'atto - nel caso di specie, la vendita - conclusa in forza di una sub-procura non autorizzata espressamente dal rappresentato.
Nella sentenza n. 15412 /2010 gli Ermellini hanno affermato che “in assenza di una specifica previsione nella procura, il rappresentante non può a sua volta delegare un terzo a compiere l'atto in sostituzione di sé stesso.
Il procuratore non può scegliersi nel silenzio un sostituto perché la procura si basa sulla fiducia personale che il rappresentante ispira al rappresentato; di conseguenza, è inefficace la vendita conclusa dal sub-procuratore non autorizzato dal dominus, ma semplicemente nominato dal procuratore come suo sostituto”.
Dunque il rappresentante non può a sua volta farsi rappresentare per il compimento dell'atto oggetto della procura, perché il potere è attribuito intuitus personae, per la fiducia riposta nella persona.
Se dunque con la procura non ha conferito al rappresentante un’espressa autorizzazione a farsi sostituire o dare procura ad un terzo, la sorella G. non poteva a sua volta conferire procura ad un avvocato al fine di porre in essere gli adempimenti inerenti l’accettazione con beneficio d’inventario in nome e per conto del rappresentato.
Tuttavia nella procura, per come riportata nel quesito, vi è una sua dichiarazione espressa di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, motivo per il quale sua sorella, e non l'avvocato, ha potuto accettare l'eredità in suo nome e conto.
Da questa disamina necessariamente superficiale della procura e della situazione specifica, emerge che l’unico atto a lei riferibile è dunque l’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità, non anche la nomina e la procura all'avvocato.
A tal fine deve sottolinearsi che l'art.511 c.c. pone a carico dell'eredità "le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario".
Mentre all'erede non spetta alcun compenso per l'opera prestata, in quanto agisce nel proprio interesse.
Come ha sottolineato la sentenza del Trib. di Modena (2 aprile 2003) "gravano sulla massa ereditaria, dalla quale debbono essere detratte preliminarmente, le spese per l’inventario e, in generale, quelle di cui all’art. 511 c.c., cioè tutte quelle sostenute per l’amministrazione e la liquidazione dei beni ereditari, tra cui anche i compensi dovuti a dipendenti, custodi, professionisti, purché la loro opera sia stata indispensabile e purché le eventuali controversie giudiziarie non si siano dimostrate temerarie".
L'intervento di un avvocato, ovvero di più avvocati, non era indispensabile per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dunque i compensi per la sua attività dovrebbero esser corrisposti solamente dagli altri due coeredi che gli hanno affidato l'incarico.
Deve precisarsi inoltre che l'avvocato, ha precisi obblighi di informazione e relazione sullo stato della pratica nei confronti del cliente, sia in base all'art 27 codice deontologico professionale, sia in base agli artt. 1175 e 1176 c.c., e dunque qualora sia stato affidato un incarico ad un avvocato che non abbia adempiuto al suo incarico con diligenza, negandosi al cliente che cercava informazioni e non fornendo alcuna spiegazione in ordine alle attività espletata, il rappresentato potrà agire per l'inadempimento e richiedergli il risarcimento del danno, se vi è stato un danno.
In alternativa per il mancato assolvimento dei doveri di informazione, il rappresentato potrà denunciare i fatti al consiglio dell'ordine di appartenza dell'avvocato, affinché sanzioni disciplinarmente il professionista.
Il volume analizza da principio la rappresentanza volontaria, i problemi della rappresentanza volontaria e le soluzioni ai medesimi negli ultimi due secoli; si prosegue poi con un commento delle norme presenti nel codice civile, passando attraverso i temi delle fonti, del potere rappresentativo e del conflitto di interessi, fino alla rappresentanza senza potere e alle altre speciali forme.
(continua)Il lavoro propone una riflessione diretta a cogliere linfluenza che i dati «europei» offrono ad una ricostruzione della rappresentanza, In particolare si parte dalla questione relativa ad una possibile rilevanza del fenomeno rappresentativo nellambito dei rapporti c.d. consumeristici, interrogandosi sul se e come vi sia spazio in regole che hanno nella qualità delle parti il loro ambito di riferimento per un fenomeno di sostituzione, quale è la rappresentanza.... (continua)
L'opera analizza le numerose questioni emerse nella casistica in materia di falsa rappresentanza, tra le quali in particolare: l'applicabilità della disciplina dettata dal codice civile per la rappresentanza senza potere ai negozi unilaterali e alla rappresentanza organica, la natura del contratto concluso dal falso rappresentante, la retroattività della ratifica, i presupposti e il contenuto del risarcimento del danno sofferto dal terzo contraente. L'attenzione è... (continua)