Il potere di rappresentanza(1) è conferito dalla legge [48, 320, 357, 360, 424, 643](2) ovvero dall'interessato [1392; 31](3).
Il potere di rappresentanza(1) è conferito dalla legge [48, 320, 357, 360, 424, 643](2) ovvero dall'interessato [1392; 31](3).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 2725/2007
I principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole possono essere invocati con riguardo alla rappresentanza allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente ritenendo colpevole l'affidamento sul presupposto dell'inesistenza della delibera di nomina del "falsus procurator" e della mancata ratifica da parte della società). (Rigetta, App. Milano, 25 Giugno 2002).Cass. civ. n. 12848/2006
Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.Cass. civ. n. 10706/2006
Quando si verifica, nel periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica, non vi è ultrattività del mandato rilasciato al difensore, comprendente il potere di impugnazione, atteso che – in assenza di specifica regolamentazione del mandato ad litem – deve trovare applicazione con riguardo ad esso il principio generale di cui all'art. 1722 c.c., secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato. Né rilevano a tal fine le due deroghe a tale principio generale, contenute nell'art. 300 c.p.c., relative alla facoltà del procuratore di continuare a rappresentare in giudizio la parte che sia defunta dopo la costituzione in giudizio e alla cristallizzazione del giudizio tra le parti originarie in caso di morte di una di queste verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio, che restano confinate al rigoroso ambito della rispettiva fase processuale in cui l'evento si è verificato e non possono espandersi nella successiva fase di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale.Cass. civ. n. 10497/2006
L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (Cassa senza rinvio, Trib. Foggia, 23 Gennaio 2002).Cass. civ. n. 5896/2006
Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore. (Rigetta, App. Bologna, 11 Aprile 2002).Cass. civ. n. 23077/2005
In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest'ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l'ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l'incolpevole affidamento del terzo contraente. (Rigetta, App. Venezia, 22 Luglio 2002).Cass. civ. n. 11326/2004
La procura è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale (quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale, da valutarsi con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, non potendo l'eventuale relativo iniziale difetto essere sanato mediante successiva ratifica), che va interpretato – secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione – in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile in ordine alle eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invero un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.Cass. civ. n. 2244/1995
In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l'accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato successiva acquiescenza, ovvero l'abbiano ratificato.Cass. civ. n. 6150/1990
Il nostro ordinamento giuridico — secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro — riconosce alle organizzazioni sindacali la funzione di stipulare contratti collettivi, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie di lavoro e di svolgere opera di promozione dei medesimi, ma non attribuisce alle stesse organizzazioni — salvi uno specifico mandato ad hoc o la successiva acquiescenza o ratifica del lavoratore — alcun potere di rappresentanza in ordine a diritti ed atti di disposizione di diritti soggettivi acquisiti, essendo irrilevante che questi derivino da un precedente contratto collettivo, ove la relativa modifica peggiorata intervenga prima della scadenza, e perciò nel vigore, di tale contratto. (Nella specie, la Suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto l'operatività dell'accordo sindacale del 13 luglio 1978, sui diritti dai lavoratori maturati, in materia di computo degli scatti di anzianità, in virtù del contratto collettivo del 1974).
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La procura è il negozio unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di compiere atti giuridici in suo nome e conto; gli effetti giuridici dell’attività del procuratore si producono direttamente in capo al rappresentato.
In passato la dottrina ha a lungo dibattuto sulla possibilità che il procuratore a sua volta delegasse altri nel compimento dell’atto, o degli atti, oggetto della procura e, dunque, sulla conseguente validità o invalidità dell'atto stesso.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha aderito all'indirizzo più rigoroso, avendo di recente dichiarato l'inefficacia dell'atto - nel caso di specie, la vendita - conclusa in forza di una sub-procura non autorizzata espressamente dal rappresentato.
Nella sentenza n. 15412 /2010 gli Ermellini hanno affermato che “in assenza di una specifica previsione nella procura, il rappresentante non può a sua volta delegare un terzo a compiere l'atto in sostituzione di sé stesso.
Il procuratore non può scegliersi nel silenzio un sostituto perché la procura si basa sulla fiducia personale che il rappresentante ispira al rappresentato; di conseguenza, è inefficace la vendita conclusa dal sub-procuratore non autorizzato dal dominus, ma semplicemente nominato dal procuratore come suo sostituto”.
Dunque il rappresentante non può a sua volta farsi rappresentare per il compimento dell'atto oggetto della procura, perché il potere è attribuito intuitus personae, per la fiducia riposta nella persona.
Se dunque con la procura non ha conferito al rappresentante un’espressa autorizzazione a farsi sostituire o dare procura ad un terzo, la sorella G. non poteva a sua volta conferire procura ad un avvocato al fine di porre in essere gli adempimenti inerenti l’accettazione con beneficio d’inventario in nome e per conto del rappresentato.
Tuttavia nella procura, per come riportata nel quesito, vi è una sua dichiarazione espressa di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, motivo per il quale sua sorella, e non l'avvocato, ha potuto accettare l'eredità in suo nome e conto.
Da questa disamina necessariamente superficiale della procura e della situazione specifica, emerge che l’unico atto a lei riferibile è dunque l’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità, non anche la nomina e la procura all'avvocato.
A tal fine deve sottolinearsi che l'art.511 c.c. pone a carico dell'eredità "le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario".
Mentre all'erede non spetta alcun compenso per l'opera prestata, in quanto agisce nel proprio interesse.
Come ha sottolineato la sentenza del Trib. di Modena (2 aprile 2003) "gravano sulla massa ereditaria, dalla quale debbono essere detratte preliminarmente, le spese per l’inventario e, in generale, quelle di cui all’art. 511 c.c., cioè tutte quelle sostenute per l’amministrazione e la liquidazione dei beni ereditari, tra cui anche i compensi dovuti a dipendenti, custodi, professionisti, purché la loro opera sia stata indispensabile e purché le eventuali controversie giudiziarie non si siano dimostrate temerarie".
L'intervento di un avvocato, ovvero di più avvocati, non era indispensabile per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dunque i compensi per la sua attività dovrebbero esser corrisposti solamente dagli altri due coeredi che gli hanno affidato l'incarico.
Deve precisarsi inoltre che l'avvocato, ha precisi obblighi di informazione e relazione sullo stato della pratica nei confronti del cliente, sia in base all'art 27 codice deontologico professionale, sia in base agli artt. 1175 e 1176 c.c., e dunque qualora sia stato affidato un incarico ad un avvocato che non abbia adempiuto al suo incarico con diligenza, negandosi al cliente che cercava informazioni e non fornendo alcuna spiegazione in ordine alle attività espletata, il rappresentato potrà agire per l'inadempimento e richiedergli il risarcimento del danno, se vi è stato un danno.
In alternativa per il mancato assolvimento dei doveri di informazione, il rappresentato potrà denunciare i fatti al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato, affinché sanzioni disciplinarmente il professionista.