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Articolo 1716 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pluralità di mandatari

Dispositivo dell'art. 1716 Codice Civile

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte(1).

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare [2203 comma 3]. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo(2).

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante(3).

Note

(1) Si tratta del mandato c.d. congiuntivo, che va tenuto distinto dal mandato collettivo (1726 c.c.), che si configura quando l'incarico è conferito da più mandanti, per un interesse loro comune, ad un unico mandatario. Nel caso di mandato congiuntivo se manca l'accettazione di uno dei mandatari, la conclusione dell'affare non vincola il mandante, salvo ratifica (v. 1711 c.c.).
(2) Si tratta del mandato c.d. disgiuntivo. Il dovere di comunicazione che incombe sul mandante può essere qualificato come applicazione del principio di buona fede (1175 c.c.) e, pertanto, si può ritenere che dalla sua lesione sorga un danno per violazione dell'interesse negativo, cioè quello dei mandatari a non essere coinvolti in una stipula che poi si rivela inutile, per il mandante ma anche per essi (v. 1337 c.c.).
(3) Tale ultimo comma prescinde dal conferimento dell'incarico a più mandatari, anzi, presuppone proprio che manchi un incarico congiuntivo.

Ratio Legis

Se si ha mandato congiuntivo (comma 1) è necessario che tutti i mandatari accettino l'incarico poichè, altrimenti, mancherebbe il presupposto stesso dell'operare dell'istituto.
Se si ha mandato disgiuntivo (comma 2) i mandatari agiscono separatamente ma hanno diritto ad essere informati della conclusione dell'affare per evitare di dedicarsi inutilmente ad esso.

Brocardi

Ne alter sine altero gerat

Spiegazione dell'art. 1716 Codice Civile

Il mandato congiuntivo

L'art. 1716 regola il mandato con più mandatari e detta norme di carattere suppletivo, che si applicano solo in mancanza del regolamento convenzionale.
Il mandato con pluralità di mandatari si profila diversamente a seconda che i mandatari debbano o non operare congiuntamente.

Nel primo caso il mandato è congiuntivo e non ha effetto se non è accettato da tutte le persone designate a operare congiuntamente: se accettano solo alcuni mandatari il mandato si considera come non dato e gli accettanti debbono astenersi dall'eseguirlo.

Il secondo comma dell'art. 364 cod. comm. 1882 disponeva che gli accettanti si reputavano autorizzati a eseguire il mandato qualora costituissero la maggioranza dei nominati. Ciò non è possibile con il codice vigente. Per l'art. 1716 v'è un rapporto di dipendenza reciproca tra la volontà di tutti coloro che devono agire congiuntamente; qualora la volontà di uno manchi, le altre volontà rimangono inerti. Di qui anche la conseguenza posta dall'art. 1730 che il mandato si estingue se si verifica una causa di estinzione anche per uno solo dei mandatari.


Come agiscono i mandatari

Quando tutti i mandatari hanno accettato, se uno solo vuole intraprendere l'esecuzione del mandato deve darne avviso agli altri e mettersi d'accordo con essi. Se l'accordo non riesce, l'esecuzione non può essere iniziata. Intanto deve essere avvertito il mandante perché dia disposizioni. Se il ritardo danneggia il mandante, il mandatario che ha preso l'iniziativa può compiere gli atti di esecuzione improrogabili (arg. art. 2258 ult. comma cod. civ.).
I terzi in caso di mandato congiuntivo devono assicurarsi dell'intervento di tutti i mandatari: qualora coutrattino con alcuni soltanto di essi, il mandante può rifiutare l'affare.


Il mandato con più mandatari che non debbono operare congiuntamente

Perché sia escluso l'obbligo di più mandatari di agire congiuntamente non occorre che il mandante li autorizzi ad agire separatamente ma basta che non esprima l'obbligo di operare congiuntamente.
L'art. 364 cod. comm. aggiungeva che i mandatari si reputavano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro secondo l'ordine nel quale il loro nome era indicato nell'atto di nomina. Questa disposizione, unanimemente criticata, non e stata riprodotta. Per il codice vigente ogni mandatario, anche l'ultimo, può eseguire il mandato. In contemplazione di tale possibilità l'art. 1716 prescrive che il mandante, appena avvertito della conclusione dell'affare, deve darne notizia agli altri mandatari, i quali in tal modo sanno che non debbono occuparsi più dell'incarico ricevuto. Se il mandante omette o ritarda di dare la notizia è tenuto ai danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.


La responsabilità solidale dei mandatari

L'articolo 1716 ult. comma prevede la solidarietà unicamente per il caso che più mandatari abbiano comunque operato congiuntamente. La norma si riferisce al caso di più mandatari nominati senza la dichiarazione di dovere agire congiuntamente e che tuttavia abbiano agito congiuntamente.

Per il mandato congiuntivo la solidarietà dei mandatari deriva dal fatto stesso che essi debbono operare congiuntamente. Questa solidarietà sussiste anche per il caso di eccesso o di abuso di mandato. Essa non si estende, tuttavia, come si argomenta dagli articoli 2260, 2° com­ma, e 2392, 3°comma, a quei mandatari che dimostrano di essere immuni da colpa. L'art. 2392, 3°comma, per esonerare da responsabilità l'amministratore della società per azioni richiede che egli abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Nel caso del mandato, basta per l'esonero da responsabilità che il mandatario abbia fatto quanto secondo la diligenza del buon padre di famiglia doveva fare per impedire l'abuso o l'eccesso. Egli si può opporre, avvertire il mandante e mettere sull'avviso il terzo contraente; può fare quant'altro crede secondo le circostanze del caso concreto per mettersi nella condizione in cui nessuna colpa gli può essere addebitata.


Il mandato collettivo

Dal mandato congiuntivo si distingue quello collettivo. Entrambi sono caratterizzati dalla pluralità dei subietti: nel primo sono più i mandatari designati a operare congiuntamente, nel secondo sono più i mandanti che con unico atto e per un affare d'interesse comune conferiscono il mandato.
I requisiti del mandato collettivo sono: a) unicità dell'atto di conferimento; b) unicità dell'affare; c) interesse comune di tutti i mandanti nell'unico affare.

È possibile il mandato collettivo tacito. È richiesto infatti solo il conferimento con unico atto ma nessuna forma particolare di conferimento è stabilita. Basta la forma che occorre per un mandato ordinario che abbia lo stesso obietto.

È possibile anche la ratifica collettiva. Essa si ha quando una persona abbia trattato senza mandato un affare d'interesse comune di più persone e queste ratifichino con unico atto, ovvero quando nel mandato collettivo il mandatario abbia ecceduto i limiti del mandato e i mandanti ratifichino pure con unico atto.

Il mandato non è collettivo: a) se l'affare è comune ma gli interessati incaricano separatamente il mandatario di eseguirlo; b) se l'incarico viene conferito con unico atto ma gli affari sono diversi.
Se al medesimo affare sono interessate più persone e alcune soltanto danno il mandato con unico atto e le altre con atto separato, il mandato collettivo si ha solo per le prime.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

524 
Le disposizioni dell'articolo 603 riguardano il mandato conferito a più mandatari: esse ovviano alle critiche fatte all'articolo 364 cod. comm. vigente.
Ho in primo luogo dichiarato la responsabilità solidale tutti i mandatari nel caso che essi operino di fatto congiuntamente, anche in mancanza di loro designazione congiuntiva. L'affermazione si ricollega al principio generale da me adottato, che attribuisce carattere solidale alle obbligazioni congiuntive; e del resto si giustifica anche indipendentemente da tale collegamento, dappoiché ciascuno dei mandatari è nella possibilità e nel dovere di controllare l'operato degli altri.
Ho fissato poi la regola, temperata dalla salvezza del patto contrario, della inefficacia del mandato congiuntivo non accettato da tutti i designati.
E' stato infine mantenuto il principio che il mandato congiuntivo deve essere espressamente dichiarato: tuttavia, mi è sembrato giusto nell'ipotesi di mandato disgiunto fare obbligo al mandante di avvertire gli altri mandato dell'avvenuta conclusione dell'affare per opera di uno di essi, in modo da evitare che i primi continuino ad adoperarsi inutilmente per il raggiungimento degli scopi per cui fu dato l'incarico. Conseguenza del mancato avviso è il risarcimento dei danni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

715 Oltre alla responsabilità del mandatario per il sostituto (art. 1717 del c.c.), il nuovo codice regola il mandato congiuntivo e il mandato collettivo.Il mandato congiuntivo è quello conferito a più persone designate a operare congiuntamente (art. 1716 del c.c.); il mandato collettivo è quello conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune (art. 1726 del c.c.). I due tipi possono ravvicinarsi esclusivamente per l'elemento comune della pluralità dei soggetti che compongono la parte attiva o la parte passiva del rapporto. Questo comune elemento conduce, da un lato, alla responsabilità solidale di tutti coloro che hanno conferito l'incarico (l'art. 1756 cod. civ. del 1865 non è stato ripetuto perché inutile, di fronte al principio generale dell'art. 1294) e dall'altro alla responsabilità pure solidale di tutti i mandatari che hanno in fatto operato congiuntamente (art. 1716, terzo comma). Quest'ultimo principio andava espresso perché prescinde dalla circostanza che i mandatari avessero dovuto operare congiuntamente o disgiuntamente, e addossa una responsabilità solidale anche a coloro che avrebbero potuto operare separatamente, se di fatto agirono congiuntamente. Per ogni altra ipotesi vige l'art. 1294 suddetto; e perciò i mandatari che avrebbero dovuto operare congiuntamente rispondono solidalmente anche della mancata esecuzione del mandato, oltre che del modo di esecuzione del mandato stesso. Il mandato congiuntivo inoltre presenta peculiarità circa il modo di formazione e quanto alla sua estinzione. La volontà di coloro che devono agire congiuntamente è in dipendenza reciproca, com'è interdipendente l'attività che ciascuno deve svolgere; da ciò la conseguenza che il mandato non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari (art. 1716, primo comma), e che ogni causa di estinzione del mandato concernente uno solo dei mandatari si comunica a tutti, provocando per tutti l'estinzione del rapporto (art. 1730 del c.c.). Ma si tratta di conseguenze non necessarie. Se Infatti è convenuto che il mandato ha effetto anche senza l'accettazione di qualcuno dei designati o che esso continua nonostante si sia estinto per qualcuno di essi, in realtà si è rinunciato alla partecipazione di colui che non ha accettato, o rispetto al quale si è verificata la causa di estinzione; e la legge ritiene che l'incarico, per volontà delle parti, si voglia concentrare in coloro che hanno accettato o il cui vincolo non si è estinto. L'efficacia di questa volontà è assicurata espressamente tanto dall'art. 1716, primo comma, quanto dall'art. 1730. Anche la volontà di ciascun mandante è legata da vicendevole dipendenza quando il mandato è collettivo la revoca deve essere fatta da tutti gli interessati perché abbia efficacia (art. 1716); si eccettua il caso in cui ricorra una giusta causa, perché il revocante, in tale ipotesi, non può essere pregiudicato dall'omissione di coloro che non si sono curati di farla valere.

Massime relative all'art. 1716 Codice Civile

Cass. civ. n. 34800/2021

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

Cass. civ. n. 20432/2018

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.

Cass. civ. n. 15174/2017

Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.

Cass. civ. n. 8525/2017

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

Cass. civ. n. 11270/2012

L'arbitrato irrituale è riconducibile alla figura del mandato conferito congiuntamente, poiché solo dal concorso della volontà di entrambe le parti compromittenti viene conferito al collegio arbitrale il mandato di definire la controversia; inoltre, data la natura dell'incarico, necessariamente indivisibile e ad attuazione congiunta, tutti gli arbitri devono accettare e partecipare alle attività richieste per l'esecuzione del mandato, con la conseguenza che il termine (comunque unico) di adempimento per il deposito del lodo può iniziare a decorrere dal momento in cui il giudizio arbitrale può dirsi pendente, quando gli arbitri siano effettivamente investiti del potere negoziale conferito loro dai mandanti, cioè presuntivamente dalla data di costituzione del collegio arbitrale, salvo patto contrario, ex art. 1716, primo comma, c.c., del quale dev'essere data congrua e adeguata motivazione.

Cass. civ. n. 12149/2000

Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, c.c. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto — ed è quindi inammissibile — se sottoscritto da uno solo di essi.

Cass. civ. n. 729/1971

La congiuntività del mandato a più mandatari è nell'interesse del mandante ed è quindi derogabile, per fatto contrario, anche implicitamente manifestato, mentre l'atto posto in essere, non congiuntamente, dall'uno solo dei mandatari, può essere ratificato con il comportamento delle parti interessate e, comunque, è valido, senza necessità di ratifica, se giustificato dalla natura e dall'urgenza delle indagini.

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