Il mandato congiuntivo
L'art. 1716 regola il mandato con più mandatari e detta norme di carattere suppletivo, che si applicano solo in mancanza del regolamento convenzionale.
Il mandato con pluralità di mandatari si profila diversamente a seconda che i mandatari debbano o non operare congiuntamente.
Nel primo caso il mandato è congiuntivo e non ha effetto se non è accettato da tutte le persone designate a operare congiuntamente: se accettano solo alcuni mandatari il mandato si considera come non dato e gli accettanti debbono astenersi dall'eseguirlo.
Il secondo comma dell'art. 364 cod. comm. 1882 disponeva che gli accettanti si reputavano autorizzati a eseguire il mandato qualora costituissero la maggioranza dei nominati. Ciò non è possibile con il codice vigente. Per l'art. 1716 v'è un rapporto di dipendenza reciproca tra la volontà di tutti coloro che devono agire congiuntamente; qualora la volontà di uno manchi, le altre volontà rimangono inerti. Di qui anche la conseguenza posta dall'art. 1730 che il mandato si estingue se si verifica una causa di estinzione anche per uno solo dei mandatari.
Come agiscono i mandatari
Quando tutti i mandatari hanno accettato, se uno solo vuole intraprendere l'esecuzione del mandato deve darne avviso agli altri e mettersi d'accordo con essi. Se l'accordo non riesce, l'esecuzione non può essere iniziata. Intanto deve essere avvertito il mandante perché dia disposizioni. Se il ritardo danneggia il mandante, il mandatario che ha preso l'iniziativa può compiere gli atti di esecuzione improrogabili (arg. art. 2258 ult. comma cod. civ.).
I terzi in caso di mandato congiuntivo devono assicurarsi dell'intervento di tutti i mandatari: qualora coutrattino con alcuni soltanto di essi, il mandante può rifiutare l'affare.
Il mandato con più mandatari che non debbono operare congiuntamente
Perché sia escluso l'obbligo di più mandatari di agire congiuntamente non occorre che il mandante li autorizzi ad agire separatamente ma basta che non esprima l'obbligo di operare congiuntamente.
L'art. 364 cod. comm. aggiungeva che i mandatari si reputavano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro secondo l'ordine nel quale il loro nome era indicato nell'atto di nomina. Questa disposizione, unanimemente criticata, non e stata riprodotta. Per il codice vigente ogni mandatario, anche l'ultimo, può eseguire il mandato. In contemplazione di tale possibilità l'art. 1716 prescrive che il mandante, appena avvertito della conclusione dell'affare, deve darne notizia agli altri mandatari, i quali in tal modo sanno che non debbono occuparsi più dell'incarico ricevuto. Se il mandante omette o ritarda di dare la notizia è tenuto ai danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
La responsabilità solidale dei mandatari
L'articolo 1716 ult. comma prevede la solidarietà unicamente per il caso che più mandatari abbiano comunque operato congiuntamente. La norma si riferisce al caso di più mandatari nominati senza la dichiarazione di dovere agire congiuntamente e che tuttavia abbiano agito congiuntamente.
Per il mandato congiuntivo la solidarietà dei mandatari deriva dal fatto stesso che essi debbono operare congiuntamente. Questa solidarietà sussiste anche per il caso di eccesso o di abuso di mandato. Essa non si estende, tuttavia, come si argomenta dagli articoli 2260, 2° comma, e 2392, 3°comma, a quei mandatari che dimostrano di essere immuni da colpa. L'art. 2392, 3°comma, per esonerare da responsabilità l'amministratore della società per azioni richiede che egli abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Nel caso del mandato, basta per l'esonero da responsabilità che il mandatario abbia fatto quanto secondo la diligenza del buon padre di famiglia doveva fare per impedire l'abuso o l'eccesso. Egli si può opporre, avvertire il mandante e mettere sull'avviso il terzo contraente; può fare quant'altro crede secondo le circostanze del caso concreto per mettersi nella condizione in cui nessuna colpa gli può essere addebitata.
Il mandato collettivo
Dal mandato congiuntivo si distingue quello collettivo. Entrambi sono caratterizzati dalla pluralità dei subietti: nel primo sono più i mandatari designati a operare congiuntamente, nel secondo sono più i mandanti che con unico atto e per un affare d'interesse comune conferiscono il mandato.
I requisiti del mandato collettivo sono: a) unicità dell'atto di conferimento; b) unicità dell'affare; c) interesse comune di tutti i mandanti nell'unico affare.
È possibile il mandato collettivo tacito. È richiesto infatti solo il conferimento con unico atto ma nessuna forma particolare di conferimento è stabilita. Basta la forma che occorre per un mandato ordinario che abbia lo stesso obietto.
È possibile anche la ratifica collettiva. Essa si ha quando una persona abbia trattato senza mandato un affare d'interesse comune di più persone e queste ratifichino con unico atto, ovvero quando nel mandato collettivo il mandatario abbia ecceduto i limiti del mandato e i mandanti ratifichino pure con unico atto.
Il mandato non è collettivo: a) se l'affare è comune ma gli interessati incaricano separatamente il mandatario di eseguirlo; b) se l'incarico viene conferito con unico atto ma gli affari sono diversi.
Se al medesimo affare sono interessate più persone e alcune soltanto danno il mandato con unico atto e le altre con atto separato, il mandato collettivo si ha solo per le prime.