Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10821 del 16 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di mancata indicazione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, il rilievo che in tal modo non č consentita la verifica dell'anterioritą del rilascio della procura rispetto alla notificazione non rende il ricorso inammissibile. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 e 369, secondo comma, n. 3 si ricava, con argomento a contrario, che siffatta carenza non costituisce causa d'inammissibilitą del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso.

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