(massima n. 1)
Anche nell'ipotesi di notificazione telematica del ricorso in Cassazione e della procura conferita su foglio separato del quale sia stata estratta copia informatica sottoscritta digitalmente, la procura alle liti va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontā che consenta all'atto di produrre i suoi effetti, in ossequio al principio di conservazione di cui al combinato disposto dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 159 c.p.c., con la conseguenza che essa dovrā ritenersi conferita per il giudizio di Cassazione anche in assenza di un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilitā al giudizio di cassazione.