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Articolo 326 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decorrenza dei termini

Dispositivo dell'art. 326 Codice di procedura civile

I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza(1), sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza(2)(5).

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti(3)(4).

Note

(1) Ai sensi dell'art. 285 del c.p.c., che richiama l'art. 170 del c.p.c., la notifica della sentenza va effettuata al procuratore costituito, mentre una eventuale notificazione fatta alla parte personalmente sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. La norma si applica anche nel caso in cui la parte sia deceduta prima della decisione senza che l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore stesso.
Costituiscono eccezioni a questa regola il caso della parte contumace, che deve ricevere personalmente la notifica della sentenza (ultimo comma dell'art. 292 del c.p.c.) e quello della parte deceduta dopo il passaggio in decisione della causa (in questa ipotesi la notifica va eseguita agli eredi impersonalmente e collettivamente ex artt. 286 e 303 c.p.c.).
(2) Poiché nei casi di revocazione straordinaria (art. 395 del c.p.c.), revocazione proponibile dal P.M. (art. 397 del c.p.c.) e di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 del c.p.c.), i termini per l'impugnazione coincidono con eventi che possono verificarsi anche dopo la notificazione della sentenza, non è possibile farli decorrere da un momento preciso.
(3) Il secondo comma concerne l'ipotesi di processo con pluralità di parti e cause scindibili. In questo caso, poiché le cause possono decidersi separatamente, il termine per impugnare non è unico e decorre nei confronti delle altre parti vincitrici dalla data della notificazione effettuata ad una di esse: la proposizione dell'impugnazione equivale - ai fini della conoscenza legale della sentenza - alla notifica del provvedimento stesso.
(4) Il termine per l'impugnazione, in quanto termine processuale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini tra il 1 agosto e il 15 settembre (art. 1, l. 742/1969).
(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 326 Codice di procedura civile

La Riforma Cartabia è intervenuta su questa norma apportando due modifiche al primo comma.
La prima si limita a sostituire la parola «precedente» (riferito all’articolo) con il riferimento all’articolo 325; mentre dopo le parole “dalla notificazione della sentenza” è stata aggiunta la precisazione che la notifica avvenga “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario”.

I termini previsti dall’art. 325cpc per proporre le impugnazioni sono perentori, il che significa che il loro decorso senza che l'impugnazione sia stata proposta comporta la decadenza dall'impugnazione stessa, la quale è insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice.

Trattandosi di termini perentori, questi non possono essere né abbreviati né prorogati, nemmeno su accordo delle parti (così art. 153 del c.p.c.).
Uniche proroghe possibili sono:
a) quella prevista al quarto comma dell’art. 155 del c.p.c., secondo cui se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
b) quella prevista al secondo comma dell’art. 296 del c.p.c., secondo cui la scoperta di uno dei fatti che consentirebbe la revocazione straordinaria nel corso del termine per la proposizione dell'appello comporta la proroga dello stesso dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 30 giorni da esso.

La perentorietà dei termini per proporre impugnazione deve essere coordinata con la previsione di generale remissione in termini prevista al secondo comma dell’art. 153 del c.p.c., a vantaggio della parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.

I termini per l'impugnazione restano comunque sospesi durante il periodo feriale; così, se la sentenza è notificata tra il 1° agosto ed il 15 settembre, il termine breve per proporre impugnazione inizia a decorrere il 16 settembre, che deve essere computato, anche se cade in un giorno festivo.
Si ha sospensione del termine anche nel caso di domande connesse, alcune delle quali sottratte alla regola della sospensione.

Per quanto concerne il dies a quo, in generale i termini per l'impugnazione delle sentenze possono decorrere:
a) dalla pubblicazione della sentenza;
b) dalla notificazione della sentenza;
c) da un momento diverso, non prestabilito;
d) dalla comunicazione della sentenza.

Dalla notificazione della sentenza comincia a decorrere il termine breve di impugnazione; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine breve può iniziare a decorrere anche dalla notificazione dell'atto di impugnazione inammissibile o improcedibile, considerato che tale notificazione viene considerata equivalente a quella della sentenza, salvo che la prima notificazione sia inesistente.
Ad esempio, si ha notificazione inesistente, non idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, nel caso in cui la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio contenuta nella richiesta di notificazione della sentenza non identifichi con la dovuta precisione la sede presso la quale si intende eleggere domicilio.

Secondo il disposto dell’art. 285 del c.p.c., la notificazione deve essere eseguita su istanza della parte che vuole fare decorrere il termine al procuratore costituito per l'altra parte, ovvero, in caso di interruzione, ai sensi dell'art. 286 del c.p.c..
Nel caso di impugnazioni straordinarie, invece, la decorrenza del termine per impugnare non può cominciare a decorrere da un momento predeterminato, in quanto il dies a quo coincide con un evento che può verificarsi anche molto tempo dopo l'emanazione della sentenza (si parla a questo riguardo di termine mobile).

Fanno eccezione alla regola secondo cui il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza le seguenti ipotesi:

a) la c.d. revocazione straordinaria, ossia la revocazione nei casi previsti dai nn. 1,2,3 e 6 dell’art. 395 del c.p.c.. In questo caso il termine per proporre l'impugnazione, che è comunque di 30 giorni, decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, dal giorno in cui è stata scoperta la falsità delle prove, dal giorno in cui è stato recuperato il documento ritenuto decisivo, dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza che accerta che la sentenza da impugnare è affetta da dolo del giudice.

b) la revocazione proponibile dal p.m. ai sensi dell'art. 397 del c.p.c.. In questo caso il termine, sempre di 30 giorni, decorre dal giorno in cui il p.m. ha avuto notizia della sentenza, qualora sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero dal giorno in cui il p.m. ha scoperto la collusione posta in esere dalle parti per frodare la legge.

c) l'opposizione di terzo revocatoria: il dies a quo coincide con il giorno in cui è stata scoperto il dolo o la collusione posta in essere dalle parti a danno dei propri creditori e aventi causa.

d) infine vi è l’eccezione prevista dal secondo comma di questa norma, il quale prevede che il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dalla notifica dell'impugnazione fatta ad una delle parti di una causa scindibile.

Agli effetti della decorrenza del termine breve di impugnazione, non sussistono equipollenti alla notificazione della sentenza.
Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, come dispone l'art. 285 del c.p.c., che richiama a tal fine i commi 1 e 3 dell’art. 170 del c.p.c., è inidonea a fare decorrere il termine breve per la proposizione dell'impugnazione, neanche se effettuata unitamente al precetto a fini esecutivi.
Quando la controparte è un'amministrazione dello Stato, il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha comunicato, ex art. 11, 2° co., R.D. 30.10.1933, n. 1611

Vi sono tuttavia alcune ipotesi in cui la notificazione alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ossia:
- se non vi è procuratore costituito perché la parte era rimasta contumace;
- se una parte è a conoscenza del fatto che il procuratore costituito di controparte è morto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della discussione della causa;
- se la sentenza dichiara carente lo ius postulandi del difensore;
- se il procuratore costituito è stato sospeso.

La prova della notificazione è a carico di chi eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il quale deve produrre copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notifica
Secondo la tesi prevalente in dottrina, la notificazione della sentenza ha efficacia bilaterale, ossia fa decorrere i termini tanto per il notificato quanto per il notificante parzialmente soccombente.

Ai sensi del secondo comma di questa norma, la notificazione dell'impugnazione proposta, ex art. 332 del c.p.c., in causa scindibile contro una parte fa decorrere, nei confronti dello stesso soccombente che ha impugnato la sentenza, il termine per proporre l'impugnazione anche contro le altre parti.
Ciò deve intendersi nel senso che la notificazione dell'impugnazione è equiparata alla notificazione del provvedimento impugnato ai fini della messa in moto del termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione.
E’ stato, tuttavia, evidenziato che l’ambito operativo di tale disposizione è limitato ai processi con pluralità di parti in cause scindibili e non può pertanto essere invocato per giustificare il decorso del termine breve anche nei processi con pluralità di parti su cause inscindibili o dipendenti né tantomeno nei processi con due sole parti.

Massime relative all'art. 326 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25476/2021

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché quest'ultimo, per il suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da impugnare. (Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019).

Cass. civ. n. 27722/2019

Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).

Cass. civ. n. 6278/2019

In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

Cass. civ. n. 5495/2019

In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione.

Cass. civ. n. 2990/2019

Il termine cd. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso concernente un'ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che aveva deciso su una richiesta di reintegrazione nel possesso statuendo, altresì, sulle spese di lite, che fosse idonea a dare corso al detto termine la notifica di un reclamo, nonostante il rimedio rituale previsto dall'ordinamento fosse l'appello).

Cass. civ. n. 2677/2019

La notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.

Cass. civ. n. 1893/2019

In ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite.

Cass. civ. n. 487/2019

La notifica della sentenza ad un procuratore regolarmente iscritto all'albo è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, conseguendo la perdita dello "ius postulandi" solo alla cancellazione dall'albo, in mancanza della quale non può assumere alcun rilievo, neppure ai fini di una rimessione in termini, la cessazione di fatto dell'attività professionale del difensore, seppure imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale.

Cass. civ. n. 20747/2018

La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il vizio sebbene nella prima parte della relata la sentenza fosse stata indicata come notificata in forma cartacea e, in seguito, come atto sottoscritto digitalmente).

Cass. civ. n. 14722/2018

Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.

Cass. civ. n. 13447/2018

Il termine breve per impugnare decorre dal giorno della notificazione della sentenza effettuata su richiesta di una delle parti, in quanto atto idoneo a sollecitare l'impugnazione, essendo a tal fine irrilevante, salvi i casi in cui sia espressamente previsto, la comunicazione integrale del provvedimento a cura della cancelleria.

Cass. civ. n. 21625/2017

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva accolto il gravame avverso ordinanza dichiarativa di estinzione del giudizio del giudice monocratico, in quanto avente natura di sentenza, ritenendo l'impugnazione tempestivo ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. ed escludendo che la conoscenza di fatto del provvedimento da parte dell'interessato potesse equipararsi alla sua notificazione).

Cass. civ. n. 20625/2017

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c.

Cass. civ. n. 18053/2017

La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c.

Cass. civ. n. 5053/2017

La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 4374/2017

La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest’ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

Cass. civ. n. 23021/2016

In tema d'impugnazioni, la notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso e autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.

Cass. civ. n. 21734/2016

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto.

Cass. civ. n. 12084/2016

La notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.

Cass. civ. n. 16804/2015

La notificazione della sentenza in forma esecutiva (nella specie, unitamente all'atto di precetto) eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario.

Cass. civ. n. 11666/2015

L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.

Cass. civ. n. 4260/2015

La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante. Né assume rilievo che la notifica sia indirizzata ad una P.A. presso l'Avvocatura dello Stato in quanto la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura è circoscritta alla sola attività giudiziaria.

Cass. civ. n. 23526/2014

La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.

Cass. civ. n. 19743/2014

Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.

Cass. civ. n. 10262/2014

Nei giudizi in cui è parte un'amministrazione statale, ancorché contumace, la notifica del provvedimento all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege", è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, nei confronti del notificato e del notificante, considerandosi effettuata nel domicilio eletto.

Cass. civ. n. 8413/2014

Nel processo a pluralità di parti, instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l'attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili, sicché - in applicazione dei principi valevoli per l'obbligazione solidale passiva - la notifica della sentenza che sia stata eseguita ad istanza della parte attrice nei confronti di uno solo dei convenuti segna esclusivamente nei riguardi dello stesso l'inizio del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 883/2014

Quando una delle parti abbia notificato all'altra la sentenza, il termine breve per impugnare decorre per la parte notificante dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non in quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell'atto rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, cod. civ.

Cass. civ. n. 4842/2012

È tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, pur avendo informalmente comunicato al notificante il proprio trasferimento, gli aveva poi notificato la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado apponendovi un timbro con l'indicazione del vecchio indirizzo).

Cass. civ. n. 1771/2012

Nel processo con pluralità di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due è solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietà passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilità della causa. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata a cura di uno dei coobbligati è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e, perciò, anche del coobbligato solidale che non ha proceduto alla predetta notificazione. (Fattispecie in tema di responsabilità di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 2049 c.c.).

Cass. civ. n. 676/2012

La domanda di risarcimento del danno proposta da un paziente nei confronti di un medico e dell'Azienda Sanitaria pubblica, sua datrice di lavoro, dà vita ad un rapporto processuale inscindibile, con la conseguenza che la notifica della sentenza all'attore, eseguita ad istanza del medico, segna nei confronti della parte destinataria della notificazione l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione anche contro la ASL.

Cass. civ. n. 17122/2011

Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti quali la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale, trattandosi di un'attività compiuta per un fine specifico, incompatibile con l'impugnazione.

Cass. civ. n. 2947/2011

La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., poiché, a norma dell'art. 111, primo e terzo comma, cod. proc. civ., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, del codice di procedura civile.

Cass. civ. n. 10026/2010

L'art. 326, comma primo, c.p.c. ricollega la decorrenza del termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c.. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 c.p.c.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., inidonea a far decorrere il termine d'impugnazione.

Cass. civ. n. 7340/2009

Il termine breve per impugnare una sentenza non definitiva decorre unicamente dal momento della notificazione della stessa, e non da quello della sua comunicazione da parte della cancelleria. Quest'ultimo atto, infatti, rileva soltanto al fine di individuare quale sia la prima udienza ad esso successiva, entro la quale la parte interessata ha comunque l'onere di formulare la riserva d'appello ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 15359/2008

Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza «legale » del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, sul presupposto della tardività del gravame stesso per essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all'ufficio del giudice di pace la copia della sentenza appellanda ).

Cass. civ. n. 239/2008

Il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, non è applicabile nel caso in cui si verta in tema di obbligazione solidale passiva, perché questa non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Infatti, nell'ipotesi di cause scindibili o comunque indipendenti, poiché all'interesse sostanziale di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo alla impugnazione, il termine per proporla non può essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza.

Cass. civ. n. 8832/2007

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicchè la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione. (Nella specie la sentenza confermata dalla S.C. aveva escluso la decadenza del diritto di impugnare in capo alla moglie del convenuto, litisconsorte non destinataria della notificazione, che aveva ricevuto la notifica diretta solamente a quest'ultimo).

Cass. civ. n. 1825/2007

In tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualità, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è stata notificazione si applica la norma di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede l'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello in tema di azione di rivalsa esercitata da parte dell'Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 verso il datore di lavoro per il rimborso del costo dell'infortunio di lavoratore poi deceduto, con la quale era stata esclusa la inscindibilità tra le due domande principali e le due chiamate in garanzia nei confronti delle compagnie assicuratrici e, conseguentemente, ritenuta inidonea la notificazione della sentenza da parte dell'ente assicuratore e degli eredi dell'infortunato ad una delle società evocate a titolo di garanzia, non aventi titolo all'esercizio dell'azione diretta nei riguardi di quest'ultima, a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello a carico della stessa società chiamata in garanzia).

Cass. civ. n. 13431/2006

Il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 c.p.c., ma se la conoscenza della sentenza da impugnare derivi da altre circostanze, non necessariamente si verificano effetti equipollenti alla notificazione di un atto, come nel caso in cui la parte, nel corso del giudizio di esecuzione, produca copia autentica di sentenza, non notificata.

Cass. civ. n. 11433/2006

In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, senza che possa perciò sospettarsi l'illegittimità costituzionale del comma primo del citato art. 326 per violazione degli art. 3 e 24 Cost. con riguardo alla presunta disparità di trattamento in rapporto alla situazione disciplinata dal comma secondo del citato art. 326, atteso che i due commi del suddetto articolo regolamentano situazioni affatto differenti (riferendosi l'uno agli effetti della notificazione della sentenza e l'altro agli effetti della notificazione dell'impugnazione) e che, peraltro, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione dell'impugnazione non è equiparabile alla notificazione della sentenza, dovendosi ricollegare tale effetto non già alla conoscenza di quest'ultima, comunque acquisita, ma al compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria espressamente individuata, dal comma primo dell'art. 326 cit., nella notificazione della sentenza, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal primo comma dell'art. 326 c.p.c. nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte.

Cass. civ. n. 2334/2006

La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, c.p.c., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa per cassazione.

Cass. civ. n. 28230/2005

Allorché, in sede di individuazione del dies a quo relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di una sentenza in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risultante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo (che deve considerarsi «relata originaria», certificante la contestuale consegna dell'atto), il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per la proposizione dell'impugnazione), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza (e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione), secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento (quoad tempus) delle formalità di notifica.

Cass. civ. n. 1668/2005

Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le pari dell'affare concluso per effetto del suo inervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quanto essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo – trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l'applicabilità del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve contro tutte le altre parti.

Cass. civ. n. 15639/2003

Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo; per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente. Ne consegue che la notifica della sentenza al soccombente, effettuata al solo fine del recupero delle spese, non fa decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione da parte del cliente vittorioso, il quale, in mancanza di singola notificazione, può impugnare nel termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 1010/2003

Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, atteso che i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati «perentori» dall'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio studio (evento peraltro non imprevedibile), restando a carico dell'istante il rischio di non poter rispettare detto termine.

Cass. civ. n. 5962/2001

Avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre appello, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza.

Cass. civ. n. 5914/1999

Il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutte dalla notificazione della sentenza da chiunque effettuata, trova applicazione quando la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorrono altre ipotesi di litisconsorzio necessario e non anche quando la sentenza consti di più capi di pronuncia indipendenti tra loro e relativi ad oggetti diversi i quali interessino solo alcune delle parti in causa, nel qual caso il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutti, ma distintamente dalla data delle singole notificazioni per ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra cui non vi è stata notificazione si applica la regola della impugnabilità entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.

Cass. civ. n. 329/1999

Il principio secondo cui solo la notifica ad istanza di parte è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione delle sentenze (per cui deve escludersi che la loro conoscenza, acquisita aliunde, anche per iniziativa dovuta all'ufficio, sia a tali fini rilevante) si estende anche ai provvedimenti adottati in forma diversa dalla sentenza che abbiano contenuto decisorio ed, in quanto tali, ricorribili per cassazione, se non altrimenti impugnabili.

Cass. civ. n. 8847/1998

La notifica della sentenza alla parte personalmente perché contumace, ancorché non espressamente dichiarata, è idonea alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 5548/1998

La notificazione dell'impugnazione equivale – agli effetti della scienza legale – alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. Da ciò consegue che, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello, e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest'ultimo, intanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'originario atto di appello.

Cass. civ. n. 4220/1998

La notizia del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite con biglietto ai loro difensori, non incide sulla pubblicazione o sulla validità di essa né sul termine per impugnarla, sì che non rileva la ritualità di tale informazione; invece non decorre il termine breve di impugnazione della sentenza se la notifica è effettuata al difensore di una parte presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria ove il giudizio si è svolto, malgrado il luogo di questo rientri nella circoscrizione a cui è egli assegnato, neppure nel caso di domicilio, fuori della circoscrizione indicato nell'atto di costituzione, prevalendo quello legale risultante dall'albo professionale.

Cass. civ. n. 3767/1998

Il termine breve (sessanta giorni) previsto dall'art. 325, ultimo comma, c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione decorre, in caso di contumacia, dalla notifica della sentenza alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c. – non potendo in tal caso rispettarsi le modalità di notifica di cui all'art. 170, primo e terzo comma, richiamate dall'art. 285 dello stesso codice – e, in caso di controversia di lavoro, è insensibile alla sospensione feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Di tali norme è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sollevata sul rilievo che esse, escludendo dalla sospensione il termine per impugnare, negherebbe al lavoratore, in caso di sua soccombenza, il favor riconosciutogli dal legislatore con l'introduzione del rito speciale del lavoro.

Cass. civ. n. 5103/1997

Il configurarsi del sopravvenire della conoscenza di un fatto, quale dies a quo per l'impugnazione, mentre è caratteristico delle ipotesi della cosiddetta «revocazione straordinaria» (nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.), è invece del tutto estraneo alle ipotesi della cosiddetta «revocazione ordinaria» (nn. 4 e 5 dello stesso articolo), nelle quali il dies a quo si identifica, invece, in quello della notificazione della sentenza, o, in mancanza, in quello della pubblicazione della stessa, e determina – corrispondentemente – il decorrere del termine breve, o del termine annuale per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 2250/1997

La notificazione di un atto di impugnazione, e specificamente dell'atto di appello, non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, primo comma, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli artt. 285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento. Ne consegue che, nel caso in cui l'appello proposto per primo non sia iscritto a ruolo, deve considerarsi tempestivo il successivo appello proposto dalla controparte nella forma di un appello principale prima del decorso del termine lungo d'impugnazione (in mancanza di notificazione della sentenza) e regolarmente iscritto a ruolo, senza che neanche possa a ragione eccepirsi la decadenza di tale appello per la sua qualificabilità quale appello incidentale e per la sua mancata riunione all'appello proposto per primo, poiché, in realtà, nella indicata situazione processuale, è proprio l'appello portato alla cognizione del giudice a poter assumere la qualifica di appello principale. E da questa circostanza deriva l'ammissibilità dell'appello incidentale in quest'ultima sede processuale proposto dalla parte che non aveva iscritto a ruolo il suo appello principale, senza che possa ritenersi consumato il suo potere di impugnazione, in difetto, ai sensi dell'art. 358 c.p.c., della previa dichiarazione di improcedibilità del primo appello.

Cass. civ. n. 5711/1996

La notificazione dell'impugnazione principale non solo non fa decorrere, nei confronti della parte intimata, il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo tale effetto previsto da alcuna norma di legge, ma anzi rende possibile alla suddetta parte la proposizione dell'impugnazione, ancorché il relativo termine (sia esso quello breve, ovvero quello annuale ex art. 327 c.p.c.) sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 c.p.c. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l'unità formale della sentenza.

Cass. civ. n. 9415/1995

Ai fini della rinnovazione di una impugnazione inammissibile (nella specie, per mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c.), la notifica della prima impugnazione equivale, agli effetti della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., alla notifica della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 5689/1995

Anche nei confronti degli enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato, costituiti in giudizio, il termine breve per proporre l'impugnazione – ivi compresa quella di cui all'art. 362 c.p.c. – decorre dalla notificazione della decisione fatta nel domicilio eletto per il giudizio, con la conseguente inidoneità a fare decorrere tale termine dalla notifica effettuata presso la sede effettiva dell'ente.

Cass. civ. n. 5022/1995

Nell'ipotesi di pronunzia di assoluzione di più soggetti chiamati a rispondere come condebitori in solido, la notificazione della sentenza, ancorché eseguita all'unico soccombente su richiesta di uno solo dei soggetti vittoriosi, vale a far decorrere il termine per proporre l'impugnazione anche contro tutte le altre parti. Infatti il vincolo di solidarietà comporta che, decorso inutilmente il termine per proporre l'impugnazione contro il notificante, la pronunzia assolutoria acquista efficacia di giudicato nei confronti del medesimo; e tale giudicato fa stato — a norma dell'art. 1306 c.c. — anche a favore dei litisconsorti vittoriosi, qualora la decisione sia basata sulla radicale negazione del rapporto obbligatorio e non su ragioni personali al litisconsorte notificante.

Cass. civ. n. 4062/1995

In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c. (ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine di impugnativa stabilito dall'art. 326 dello stesso codice decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione del documento stesso. È onere della parte indicare specificatamente (art. 398, comma 2, c.p.c.) e, quindi, dimostrare la data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del gravame, con una prova che deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

Cass. civ. n. 2211/1993

L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c., al recupero di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata per fatto dell'avversario o per causa di forza maggiore, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325, 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta scoperta dei documenti cennati. L'onere della prova dell'osservanza del termine considerato e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione incombe alla parte che questa abbia proposto, sicchè il mancato soddisfacimento di tale onere comporta che il gravame deve essere dichiarato d'ufficio inammissibile.

Cass. civ. n. 5685/1991

Quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario.

Cass. civ. n. 7720/1990

Il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata nel periodo di sospensione feriale dei termini, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, inizia a decorrere dal 16 settembre e scade il 14 novembre.

Cass. civ. n. 1783/1990

Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione (del medesimo tipo) per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.

Cass. civ. n. 21/1987

Nel caso di soggetto la cui rappresentanza legale spetti ad una pluralità di persone fisiche, come per una società di capitali posta in liquidazione, con pluralità di liquidatori, qualora la notificazione della sentenza sia effettuata, in giorni diversi, a ciascuno dei rappresentanti, il termine per la proposizione del gravame del soggetto rappresentato decorre dalla prima delle suddette notificazioni.

Cass. civ. n. 2739/1986

Il termine perentorio di giorni 60 per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 u.c. c.p.c., dalla notificazione della sentenza impugnata, decorre – ove controparte sia l'amministrazione dello Stato – dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell'art. 11, secondo comma del T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato in ordine alla notifica delle sentenze.

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relative all'articolo 326 Codice di procedura civile

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Giovanni M. chiede
mercoledì 03/01/2018 - Calabria
“SENTENZA D'APPELLO SEZIONE LAVORO PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 01/03/2017.

DOCUMENTO DATATO 13/03/2017 DA CUI SI EVINCE ILLECITO DI CONTROPARTE CHE RIBALTEREBBE L'ESITO DELLA SUDDETTA SENTENZA E VENUTO IN MIA CONOSCENZA, CON TUTTI I DIMOSTRABILI PRESUPPOSTI DEL "POTERE NON SAPERE PRIMA" IN DATA 29/12/2017.

PREMESSO CIO' E' POSSIBILE PROPORRE REVOCAZIONE STRAORDINARIA AVVERSO TALE SENTENZA CONSIDERATO CHE GLI EFFETTI DELL'ILLECITO PERDURANO ANCORA?”
Consulenza legale i 06/01/2018
La revocazione straordinaria è, appunto, un mezzo di impugnazione straordinario che ha ad oggetto provvedimenti passati in giudicato.
Le norme principali cui fare riferimento per rispondere al quesito in esame sono contenute negli articoli 325, 326 e 395 del codice di procedura civile.
Il caso prospettato, dato che fa genericamente riferimento ad un presunto “illecito di controparte” parrebbe rientrare nella prima ipotesi prevista dall’art. 395 del codice procedura civile e cioè la possibilità di impugnare la sentenza se sia l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un’attività («macchinazione») intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità, pregiudicando l’esito del procedimento.” (Cass. 10 marzo 2005, n. 5329).
In altra pronuncia, è stato specificato che: “integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio (art. 395, n. 1, c.p.c.) quell’attività intenzionalmente fraudolenta che si concreti in artifici e raggiri (che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della causa), tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale, onde fuorviare il giudice nell’accertamento della verità processualmente rilevante.” (Cass. 24 marzo 2006, n. 6595).

Fermo quanto precede, sempre facendo riferimento all’espressione "illecito di controparte" contenuta nel quesito, si potrebbe ipotizzare la fattispecie prevista dal punto 3 del predetto art. 395 e cioè “documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio [...] per fatto dell'avversario”.

In ogni caso, a prescindere che ci troviamo di fronte all’una o all’altra ipotesi, il termine di trenta giorni previsto dall’art.325 c.p.c per proporre la revocazione straordinaria decorre “dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento”, come indicato espressamente dall’art. 326 cpc.
Come emerge dal tenore letterale della norma, non ha infatti alcuna rilevanza la circostanza che gli effetti del presunto “illecito” perdurino ancora. Quello che rileva è il giorno della scoperta del fatto che legittima la richiesta di revocazione la quale pertanto, nel caso di specie, dovrà essere proposta entro il 29 gennaio 2018.